La sentenza in commento consente di avanzare alcune considerazioni in tema di stato di abbandono del minore e conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità. Nel caso di specie, sia il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna che la Corte di appello di Bologna avevano dichiarato lo stato di adottabilità di quattro sorelle, nate ad un anno di distanza l'una dall'altra, perché riconosciute in condizione di abbandono morale e materiale. Infatti, i genitori non si occupavano adeguatamente delle figlie, e, nonostante la famiglia versasse in gravi difficoltà economiche, continuavano a procreare per avere un figlio maschio. I genitori hanno presentato ricorso ai giudici di legittimità, adducendo violazione degli artt. 1, comma 2, e 8 della l. n. 149/2001, dell'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la l. n. 176/1991, dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con l. n. 77/2003, ed, infine, dell'art. II-24 del Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa, del 29 ottobre 2004, ratificato con l. n. 57/2005. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La pronuncia in oggetto è ricca di spunti problematici. Essa, infatti, pur ribadendo l'indirizzo inteso a ritenere l'adozione un'extrema ratio da dichiarare solo qualora fosse realmente acclarata come inammissibile la permanenza dei minori presso il nucleo di origine, basa la dichiarazione di adottabilità su motivazioni che ingenerano perplessità. I presupposti sono: le condizioni di indigenza della famiglia, le continue gravidanze e lo stato di trascuratezza in cui le minori vivevano. Ci si deve domandare se, fondando la decisione su questi presupposti, la Corte si sia attenuta al principio cardine su cui oggi, ma già da anni, la giurisprudenza italiana, comunitaria ed internazionale basano le scelte in materia di adozione: il c.d. best interest of the child.

Indigenza, gravidanze ravvicinate, rifiuto d'ogni intervento dei servizi sociali e dichiarazione di adottabilità / Ingenito, Chiara. - In: DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE. - ISSN 0390-1882. - STAMPA. - (2010), pp. 1609-1617.

Indigenza, gravidanze ravvicinate, rifiuto d'ogni intervento dei servizi sociali e dichiarazione di adottabilità

Chiara Ingenito
2010

Abstract

La sentenza in commento consente di avanzare alcune considerazioni in tema di stato di abbandono del minore e conseguente dichiarazione dello stato di adottabilità. Nel caso di specie, sia il Tribunale per i minorenni dell'Emilia Romagna che la Corte di appello di Bologna avevano dichiarato lo stato di adottabilità di quattro sorelle, nate ad un anno di distanza l'una dall'altra, perché riconosciute in condizione di abbandono morale e materiale. Infatti, i genitori non si occupavano adeguatamente delle figlie, e, nonostante la famiglia versasse in gravi difficoltà economiche, continuavano a procreare per avere un figlio maschio. I genitori hanno presentato ricorso ai giudici di legittimità, adducendo violazione degli artt. 1, comma 2, e 8 della l. n. 149/2001, dell'art. 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con la l. n. 176/1991, dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con l. n. 77/2003, ed, infine, dell'art. II-24 del Trattato istitutivo di una Costituzione per l'Europa, del 29 ottobre 2004, ratificato con l. n. 57/2005. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. La pronuncia in oggetto è ricca di spunti problematici. Essa, infatti, pur ribadendo l'indirizzo inteso a ritenere l'adozione un'extrema ratio da dichiarare solo qualora fosse realmente acclarata come inammissibile la permanenza dei minori presso il nucleo di origine, basa la dichiarazione di adottabilità su motivazioni che ingenerano perplessità. I presupposti sono: le condizioni di indigenza della famiglia, le continue gravidanze e lo stato di trascuratezza in cui le minori vivevano. Ci si deve domandare se, fondando la decisione su questi presupposti, la Corte si sia attenuta al principio cardine su cui oggi, ma già da anni, la giurisprudenza italiana, comunitaria ed internazionale basano le scelte in materia di adozione: il c.d. best interest of the child.
2010
gravidanze ravvicinate; indigenza; abbandono
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Indigenza, gravidanze ravvicinate, rifiuto d'ogni intervento dei servizi sociali e dichiarazione di adottabilità / Ingenito, Chiara. - In: DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE. - ISSN 0390-1882. - STAMPA. - (2010), pp. 1609-1617.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1120990
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