The Court of Justice ruling partially reforms a previous judgment of the Tribunal, which in turn annulled part of a Commission Decision ordering the recovery of a State aid that consisted in differentiated excise duties on Irish air transport. More specifically the State aid was given through an excise system which required all airlines departing from an airport in Ireland to pay a two-euro tax on each passenger transported to a destination closer than 300 Km and of 10 euros for those with a destination further than 300 km. The Court of Justice has confirmed that the tax system was discriminatory, resulting in a loss of tax resources and providing airlines with shorter flights with a competitive advantage of €8 per passenger. In addition, considering that the aid was capable of distorting competition and exchanges between Member States, the Court, in turn, reformed part of the judgment of the General tribunal, confirming the full validity of the original recovery order. Although the Court’s approach does not depart from the previous case-law on State aid for tax purposes, the note emphasizes that highlighted distortions of competition were more of a theoretical or practical nature. In fact, the excise duty was intended to be burdened, or diverted, to airline users, and flights with different scope did not seem to be in real competition with each other.

La pronuncia della Corte di giustizia riforma in parte una sentenza del Tribunale che aveva parzialmente annullato una Decisione delle Commissione, la quale ordinava il recupero di un aiuto di Stato sotto forma di accise differenziate gravanti sui trasporti aerei irlandesi. In particolare, l’aiuto di Stato si concretizzava in un sistema di accise che imponeva a tutte le compagnie aeree in partenza da un aeroporto dell’Irlanda di pagare un’imposta di due euro per ogni passeggero trasportato verso una destinazione con distanza inferiore ai 300 km e di 10 euro per quelli con destinazione superiore ai 300 km. La Corte di giustizia ha confermato che il sistema impositivo era discriminatorio, comportava una perdita di risorse fiscali e assicurava alle compagnie che operavano i voli a più corto raggio un vantaggio competitivo pari a 8 euro per passeggero. Considerando inoltre che l’aiuto era capace di distorcere la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, la Corte ha a sua volta riformato parte della sentenza del Tribunale confermando la piena validità dell’originario ordine di recupero. Pur considerando che l’impostazione adottata della Corte non si discosta dalla precedente giurisprudenza in materia di aiuti di Stato a finalità fiscale, nella nota si pone l’accento sul fatto che le distorsioni alla concorrenza evidenziate fossero più di ordine teorico che pratico. In effetti l’accisa era destinata a gravare, o ad essere traslata, sugli utenti del trasporto aereo, e i voli con differente raggio d’azione non sembravano in reale concorrenza tra di loro.

Differenza tra l’ammontare delle accise applicabili a servizi simili ed aiuti di Stato: in merito alla sentenza Aer Lingus e Ryanair c. Commissione / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - STAMPA. - 28:2(2017), pp. 58-93.

Differenza tra l’ammontare delle accise applicabili a servizi simili ed aiuti di Stato: in merito alla sentenza Aer Lingus e Ryanair c. Commissione

ORLANDI, MAURIZIO
2017

Abstract

The Court of Justice ruling partially reforms a previous judgment of the Tribunal, which in turn annulled part of a Commission Decision ordering the recovery of a State aid that consisted in differentiated excise duties on Irish air transport. More specifically the State aid was given through an excise system which required all airlines departing from an airport in Ireland to pay a two-euro tax on each passenger transported to a destination closer than 300 Km and of 10 euros for those with a destination further than 300 km. The Court of Justice has confirmed that the tax system was discriminatory, resulting in a loss of tax resources and providing airlines with shorter flights with a competitive advantage of €8 per passenger. In addition, considering that the aid was capable of distorting competition and exchanges between Member States, the Court, in turn, reformed part of the judgment of the General tribunal, confirming the full validity of the original recovery order. Although the Court’s approach does not depart from the previous case-law on State aid for tax purposes, the note emphasizes that highlighted distortions of competition were more of a theoretical or practical nature. In fact, the excise duty was intended to be burdened, or diverted, to airline users, and flights with different scope did not seem to be in real competition with each other.
2017
La pronuncia della Corte di giustizia riforma in parte una sentenza del Tribunale che aveva parzialmente annullato una Decisione delle Commissione, la quale ordinava il recupero di un aiuto di Stato sotto forma di accise differenziate gravanti sui trasporti aerei irlandesi. In particolare, l’aiuto di Stato si concretizzava in un sistema di accise che imponeva a tutte le compagnie aeree in partenza da un aeroporto dell’Irlanda di pagare un’imposta di due euro per ogni passeggero trasportato verso una destinazione con distanza inferiore ai 300 km e di 10 euro per quelli con destinazione superiore ai 300 km. La Corte di giustizia ha confermato che il sistema impositivo era discriminatorio, comportava una perdita di risorse fiscali e assicurava alle compagnie che operavano i voli a più corto raggio un vantaggio competitivo pari a 8 euro per passeggero. Considerando inoltre che l’aiuto era capace di distorcere la concorrenza e gli scambi tra gli Stati membri, la Corte ha a sua volta riformato parte della sentenza del Tribunale confermando la piena validità dell’originario ordine di recupero. Pur considerando che l’impostazione adottata della Corte non si discosta dalla precedente giurisprudenza in materia di aiuti di Stato a finalità fiscale, nella nota si pone l’accento sul fatto che le distorsioni alla concorrenza evidenziate fossero più di ordine teorico che pratico. In effetti l’accisa era destinata a gravare, o ad essere traslata, sugli utenti del trasporto aereo, e i voli con differente raggio d’azione non sembravano in reale concorrenza tra di loro.
Aiuti di Stato; aiuti fiscali; applicazione di imposte differenziate; selettività; discriminazione; vantaggio competitivo; distorsione della concorrenza; alterazione degli scambi tra gli Stati membri
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Differenza tra l’ammontare delle accise applicabili a servizi simili ed aiuti di Stato: in merito alla sentenza Aer Lingus e Ryanair c. Commissione / Orlandi, Maurizio. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 2499-2569. - STAMPA. - 28:2(2017), pp. 58-93.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/1055621
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