L’ordinanza di rimessione de qua fornisce l’occasione per tornare a riflettere sulla (in)compatibilita` dei punitive damages con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano. Ci si deve chiedere se l’incontestata funzione compensativa della responsabilita`civile sia ancora in grado di rispondere a tutte le attuali esigenze sottese allo strumento risarcitorio. E`necessario chiarire, altresı`, in che misura l’ordine pubblico-barriera possa limitare la circolazione delle decisioni straniere e se sia realmente auspicabile il libero ingresso dei danni punitivi nel nostro ordinamento. Non da ultimo, interessa capire quante e quanto reali sono le aperture del tessuto normativo interno verso forme di risarcimento punitivo. Ebbene, le sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi su uno snodo assai rilevante per la sistemazione non tanto dei futuri eventuali approdi della responsabilita` civile quanto dei rapporti processuali con gli USA. La sentenza teste´ arrivata, in un ampio obiter ex cathedra nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., dopo aver rigettato siccome infondato e talora anche inammissibile (con la preoccupante doctrine del contraddittorio comprimibile sperimentato nel caso Gambazzi) in ogni suo motivo il ricorso, spalanca formalmente e con nitida disamina le porte al riconoscimento dei valori giurisdizionali stranieri non solo ipercompensativi ma anche ove nettamente ‘‘punitivi’’, senza limiti di quantificazione o si proporzionalita` tratti dal nostro ordine pubblico, ma in cauda introduce un limite di grandissima, almeno potenzialmente e comparativamente, portata che esigera` non facili indagini di diritto comparato ad opera delle Corti di appello ex art. 64 L. n. 218/1995. Quale e` quello che non si riconoscono condanne che nello an ma anche nei criteri di calcolo giudici e giurie straniere avessero determinato senza una griglia di criteri legali tipici e ben stringenti la adjudicatory discretion. Entrera` dunque ben poco, salvo presentare per compensatorio largo e cautelativo cio` che magari fu concepito secondo una o piu` delle sei (Guido Calabresi docet) possibili funzioni del risarcimento punitivo. Vedremo il seguito.
Punitive damages: multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo? / Barone, Sara. - In: GIURISPRUDENZA ITALIANA. - ISSN 1125-3029. - Giugno 2017:(2017), pp. 1359-1369.
Punitive damages: multiplo risarcimento sanzionatorio-deterrente o iper-ristoro solo cautelativo?
Sara Barone
2017
Abstract
L’ordinanza di rimessione de qua fornisce l’occasione per tornare a riflettere sulla (in)compatibilita` dei punitive damages con i principi di ordine pubblico dell’ordinamento italiano. Ci si deve chiedere se l’incontestata funzione compensativa della responsabilita`civile sia ancora in grado di rispondere a tutte le attuali esigenze sottese allo strumento risarcitorio. E`necessario chiarire, altresı`, in che misura l’ordine pubblico-barriera possa limitare la circolazione delle decisioni straniere e se sia realmente auspicabile il libero ingresso dei danni punitivi nel nostro ordinamento. Non da ultimo, interessa capire quante e quanto reali sono le aperture del tessuto normativo interno verso forme di risarcimento punitivo. Ebbene, le sezioni unite sono chiamate a pronunciarsi su uno snodo assai rilevante per la sistemazione non tanto dei futuri eventuali approdi della responsabilita` civile quanto dei rapporti processuali con gli USA. La sentenza teste´ arrivata, in un ampio obiter ex cathedra nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., dopo aver rigettato siccome infondato e talora anche inammissibile (con la preoccupante doctrine del contraddittorio comprimibile sperimentato nel caso Gambazzi) in ogni suo motivo il ricorso, spalanca formalmente e con nitida disamina le porte al riconoscimento dei valori giurisdizionali stranieri non solo ipercompensativi ma anche ove nettamente ‘‘punitivi’’, senza limiti di quantificazione o si proporzionalita` tratti dal nostro ordine pubblico, ma in cauda introduce un limite di grandissima, almeno potenzialmente e comparativamente, portata che esigera` non facili indagini di diritto comparato ad opera delle Corti di appello ex art. 64 L. n. 218/1995. Quale e` quello che non si riconoscono condanne che nello an ma anche nei criteri di calcolo giudici e giurie straniere avessero determinato senza una griglia di criteri legali tipici e ben stringenti la adjudicatory discretion. Entrera` dunque ben poco, salvo presentare per compensatorio largo e cautelativo cio` che magari fu concepito secondo una o piu` delle sei (Guido Calabresi docet) possibili funzioni del risarcimento punitivo. Vedremo il seguito.File | Dimensione | Formato | |
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