La stipulazione di contratti a termine del personale ATA, per supplenze annuali su organico di diritto per oltre trentasei mesi, costituisce illegittima reiterazione dei contratti medesimi, non sanzionabile con la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di ottenere il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016. Viene riconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l’Amministrazione, unitamente alle relative differenze retributive.
Illegittima reiterazione di contratti a termine nella scuola / DE NARDO, Giovanna. - In: LAVORO E PREVIDENZA OGGI. - ISSN 0390-251X. - STAMPA. - 44:7-8(2017), pp. 451-471.
Illegittima reiterazione di contratti a termine nella scuola
DE NARDO, GIOVANNA
2017
Abstract
La stipulazione di contratti a termine del personale ATA, per supplenze annuali su organico di diritto per oltre trentasei mesi, costituisce illegittima reiterazione dei contratti medesimi, non sanzionabile con la trasformazione in contratti a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di ottenere il risarcimento del danno nella misura e secondo i principi affermati nella sentenza delle SS.UU. n. 5072/2016. Viene riconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l’Amministrazione, unitamente alle relative differenze retributive.File | Dimensione | Formato | |
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