Nel rito introdotto dalla l. n. 92 del 2012 (cosiddetto rito Fornero) è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande di pagamento del Tfr e dell’indennità di mancato preavviso, in quanto nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi fondate su fatti costitutivi già dedotti, sicché il relativo esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione ed evita il frazionamento dei processi o pronunce in mero rito, permettendo, al contrario, che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo a un unico processo.
La domanda per ottenere il pagamento del tfr può essere proposta con l'impugnativa del licenziamento con rito Fornero / Calderara, Dario. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - 3:(2017), pp. 481-484.
La domanda per ottenere il pagamento del tfr può essere proposta con l'impugnativa del licenziamento con rito Fornero
Dario Calderara
2017
Abstract
Nel rito introdotto dalla l. n. 92 del 2012 (cosiddetto rito Fornero) è ammissibile la proposizione in via subordinata, da parte del lavoratore, delle domande di pagamento del Tfr e dell’indennità di mancato preavviso, in quanto nascenti dalla cessazione del rapporto di lavoro e quindi fondate su fatti costitutivi già dedotti, sicché il relativo esame non comporta un indebito ampliamento del tema sottoposto a decisione ed evita il frazionamento dei processi o pronunce in mero rito, permettendo, al contrario, che un’unica vicenda estintiva del rapporto di lavoro dia luogo a un unico processo.File | Dimensione | Formato | |
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