The article analyzes a specific court order that, in line with the dominant doctrine and jurisprudence orientation, considers invalid the financial assistance operations (financing granted by the company for the purchase or subscription of its own shares), realised in violation of the conditions of art. 2358 c.c. IMoreover, in the light of the explicit positions of the Bank of Italy and the European Central Bank, the applicability of art. 2358 c.c. to popular banks is confirmed. The commentary analyzes the evolution of the discipline, as amended by the transposition of the European directives on the matter, and reorganises the interpretative framework, made more articulate as a result of the overcoming of the absolute ban originally provided by the norm. The abstract case postulates a negotiating link between the granting of the loan and the purchase (or subscription) of shares, for which it is relevant the subjective element, ie the awareness, by the parties involved in the various shops that make up the economic operation , of the overall purpose of the same. From the configuration of the phenomenon in terms of a negotiating link with a subjective structure results in the perceptibility of invalidity only where there is indeed a common unlawful reason, thus enabling it to distinguish the position of any third party (unconscious) involved.

L’articolo analizza una specifica ordinanza che, in linea con l’orientamento dominante in dottrina e in giurisprudenza, ritiene nulle le operazioni di assistenza finanziaria (finanziamenti accordati dalla società per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni), ove poste in essere in violazione delle condizioni di cui all’art. 2358 c.c. Si afferma inoltre, anche alla luce di esplicite prese di posizione della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, l’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari. Nel commento si analizza l’evoluzione della disciplina, come modificata dal recepimento delle direttive europee in materia, e si ricostruisce il quadro interpretativo, reso più articolato a seguito del superamento del divieto assoluto originariamente previsto dalla norma. La fattispecie astratta postula un collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e l’acquisto (o sottoscrizione) di azioni, per il quale rileva l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti nei diversi negozi che compongono l’operazione economica, dello scopo complessivo della stessa. Dalla configurazione del fenomeno in termini di collegamento negoziale a struttura soggettiva consegue la ravvisabilità della nullità solo ove sia effettivamente presente un motivo illecito comune, così consentendo di poter distinguere la posizione di eventuali terzi (inconsapevoli) coinvolti.

Nullità delle operazioni di assistenza finanziaria / Paolini, Alessandra. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 12(2016), pp. 1574-1585.

Nullità delle operazioni di assistenza finanziaria

PAOLINI, ALESSANDRA
2016

Abstract

The article analyzes a specific court order that, in line with the dominant doctrine and jurisprudence orientation, considers invalid the financial assistance operations (financing granted by the company for the purchase or subscription of its own shares), realised in violation of the conditions of art. 2358 c.c. IMoreover, in the light of the explicit positions of the Bank of Italy and the European Central Bank, the applicability of art. 2358 c.c. to popular banks is confirmed. The commentary analyzes the evolution of the discipline, as amended by the transposition of the European directives on the matter, and reorganises the interpretative framework, made more articulate as a result of the overcoming of the absolute ban originally provided by the norm. The abstract case postulates a negotiating link between the granting of the loan and the purchase (or subscription) of shares, for which it is relevant the subjective element, ie the awareness, by the parties involved in the various shops that make up the economic operation , of the overall purpose of the same. From the configuration of the phenomenon in terms of a negotiating link with a subjective structure results in the perceptibility of invalidity only where there is indeed a common unlawful reason, thus enabling it to distinguish the position of any third party (unconscious) involved.
2016
L’articolo analizza una specifica ordinanza che, in linea con l’orientamento dominante in dottrina e in giurisprudenza, ritiene nulle le operazioni di assistenza finanziaria (finanziamenti accordati dalla società per l’acquisto o la sottoscrizione di proprie azioni), ove poste in essere in violazione delle condizioni di cui all’art. 2358 c.c. Si afferma inoltre, anche alla luce di esplicite prese di posizione della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea, l’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle banche popolari. Nel commento si analizza l’evoluzione della disciplina, come modificata dal recepimento delle direttive europee in materia, e si ricostruisce il quadro interpretativo, reso più articolato a seguito del superamento del divieto assoluto originariamente previsto dalla norma. La fattispecie astratta postula un collegamento negoziale tra la concessione del finanziamento e l’acquisto (o sottoscrizione) di azioni, per il quale rileva l’elemento soggettivo, ossia la consapevolezza, da parte dei soggetti coinvolti nei diversi negozi che compongono l’operazione economica, dello scopo complessivo della stessa. Dalla configurazione del fenomeno in termini di collegamento negoziale a struttura soggettiva consegue la ravvisabilità della nullità solo ove sia effettivamente presente un motivo illecito comune, così consentendo di poter distinguere la posizione di eventuali terzi (inconsapevoli) coinvolti.
Assistenza finanziaria; finanziamenti concessi per acquisto o sottoscrizione di azioni proprie; banche; banche popolari; nullità; poteri di rappresentanza degli amministratori
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Nullità delle operazioni di assistenza finanziaria / Paolini, Alessandra. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 12(2016), pp. 1574-1585.
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Note: Articolo principale - preceduto da ordinanza del tribunale di Venezia 29 aprile 2016
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