The thesis argued by the article is that Emilio Betti can be considered a philosopher and even a constitutionalist, despite his express criticism against the "new" Constitution and despite having declared that he does not want to ascribe, with his "general theory", to any philosophical system. Through the examination of his work, there is in fact a precise orientation of thought, critical of positivism and Kelsen's normativism (as it forgets that norms are instruments for the purpose of social coexistence), where, to the contrary, it is important the logic of disciplined relations, through a historical and technical reconstruction. Therefore, excluding a relativistic hermeneutic science, attributing subjective meanings, Betti supports an objective and respectful hermeneutics of alterity and historical truth, where the object to be interpreted is a representative form to be understood and interpreted because created by men, such as the "civil world" by Giambattista Vico. Betti also defends the scientific character of legal interpretation, even when it is considered the axiological evaluative element, rejecting the thesis that ethical values ​​would be a creation of the individual subject. Betti is also a "constitutionalist" insofar as he deals with the issue of competence in the identification of the general principles of law, which for our author belongs to jurisprudence, albeit within the limits that are proper to it, which prevent it from creating law and becoming itself source of law, almost like in ancient Rome, where the "interpretatio prudentium" was opposed to a complex of "leges". Indeed, interpretative appreciation remains "always bound and subordinated to the line of logical coherence, immanent to the juridical order considered in its totality". Moreover, Betti's conviction, concerning the existence of a continuity between logic, teleological and axiological interpretation, finds a correspondence in the constitutional jurisprudence, when it has identified into the cds. "controlimiti" (the supreme principles and the inviolable rights) an ethical quality and, nonetheless, juridical.

La tesi sottesa all’articolo è che Emilio Betti possa considerarsi filosofo e perfino costituzionalista, nonostante le sue espresse riserve sulla “nuova” Costituzione e nonostante abbia dichiarato di non voler ascriversi, con la sua “teoria generale”, ad alcun sistema filosofico. Attraverso l’esame dei suoi scritti si ricava infatti un preciso orientamento di pensiero, critico nei confronti del positivismo e del normativismo kelseniano, in quanto dimentica che le norme sono strumenti per il fine di una convivenza sociale, dove rileva la logica dei rapporti disciplinati, attraverso una ricostruzione sia storica, sia tecnica. Esclusa quindi una scienza ermeneutica relativistica e attributiva di significati soggettivi, Betti sostiene un’ermeneutica obiettiva e rispettosa dell’alterità e della verità storica, dove l’oggetto da interpretare è una forma rappresentativa da comprendere e interpretare perché creata dagli uomini, come il “mondo civile” di Giambattista Vico. Betti inoltre difende il carattere scientifico dell’interpretazione giuridica, anche quando viene in considerazione l’elemento valutativo assiologico, rifiutando la tesi per cui i valori etici sarebbero una creazione del singolo soggetto. Betti è anche “costituzionalista” nella misura in cui affronta il tema della competenza nell’individuazione dei principi generali del diritto, che per il nostro autore spetta alla giurisprudenza, sebbene nei limiti che le sono propri, che le impediscono di creare diritto e di divenire essa stessa fonte del diritto, quasi come nella Roma antica, dove l’interpretatio prudentium si contrapponeva ad un complesso di leges. L’apprezzamento interpretativo rimane infatti «pur sempre vincolato e subordinato alla linea di coerenza logica, immanente all’ordine giuridico considerato nella sua totalità». Inoltre la convinzione di Betti, circa l’esistenza di una continuità fra interpretazione, logica, teleologica e assiologica, trova una corrispondenza nella giurisprudenza costituzionale, allorché ha individuato nei c.d. “controlimiti”, ossia nei principi supremi e nei diritti inviolabili, una qualità etica e, nondimeno, giuridica.

Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado / Razzano, Giovanna. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - ELETTRONICO. - 1/2017(2017), pp. 1-16.

Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado

RAZZANO, GIOVANNA
2017

Abstract

The thesis argued by the article is that Emilio Betti can be considered a philosopher and even a constitutionalist, despite his express criticism against the "new" Constitution and despite having declared that he does not want to ascribe, with his "general theory", to any philosophical system. Through the examination of his work, there is in fact a precise orientation of thought, critical of positivism and Kelsen's normativism (as it forgets that norms are instruments for the purpose of social coexistence), where, to the contrary, it is important the logic of disciplined relations, through a historical and technical reconstruction. Therefore, excluding a relativistic hermeneutic science, attributing subjective meanings, Betti supports an objective and respectful hermeneutics of alterity and historical truth, where the object to be interpreted is a representative form to be understood and interpreted because created by men, such as the "civil world" by Giambattista Vico. Betti also defends the scientific character of legal interpretation, even when it is considered the axiological evaluative element, rejecting the thesis that ethical values ​​would be a creation of the individual subject. Betti is also a "constitutionalist" insofar as he deals with the issue of competence in the identification of the general principles of law, which for our author belongs to jurisprudence, albeit within the limits that are proper to it, which prevent it from creating law and becoming itself source of law, almost like in ancient Rome, where the "interpretatio prudentium" was opposed to a complex of "leges". Indeed, interpretative appreciation remains "always bound and subordinated to the line of logical coherence, immanent to the juridical order considered in its totality". Moreover, Betti's conviction, concerning the existence of a continuity between logic, teleological and axiological interpretation, finds a correspondence in the constitutional jurisprudence, when it has identified into the cds. "controlimiti" (the supreme principles and the inviolable rights) an ethical quality and, nonetheless, juridical.
2017
La tesi sottesa all’articolo è che Emilio Betti possa considerarsi filosofo e perfino costituzionalista, nonostante le sue espresse riserve sulla “nuova” Costituzione e nonostante abbia dichiarato di non voler ascriversi, con la sua “teoria generale”, ad alcun sistema filosofico. Attraverso l’esame dei suoi scritti si ricava infatti un preciso orientamento di pensiero, critico nei confronti del positivismo e del normativismo kelseniano, in quanto dimentica che le norme sono strumenti per il fine di una convivenza sociale, dove rileva la logica dei rapporti disciplinati, attraverso una ricostruzione sia storica, sia tecnica. Esclusa quindi una scienza ermeneutica relativistica e attributiva di significati soggettivi, Betti sostiene un’ermeneutica obiettiva e rispettosa dell’alterità e della verità storica, dove l’oggetto da interpretare è una forma rappresentativa da comprendere e interpretare perché creata dagli uomini, come il “mondo civile” di Giambattista Vico. Betti inoltre difende il carattere scientifico dell’interpretazione giuridica, anche quando viene in considerazione l’elemento valutativo assiologico, rifiutando la tesi per cui i valori etici sarebbero una creazione del singolo soggetto. Betti è anche “costituzionalista” nella misura in cui affronta il tema della competenza nell’individuazione dei principi generali del diritto, che per il nostro autore spetta alla giurisprudenza, sebbene nei limiti che le sono propri, che le impediscono di creare diritto e di divenire essa stessa fonte del diritto, quasi come nella Roma antica, dove l’interpretatio prudentium si contrapponeva ad un complesso di leges. L’apprezzamento interpretativo rimane infatti «pur sempre vincolato e subordinato alla linea di coerenza logica, immanente all’ordine giuridico considerato nella sua totalità». Inoltre la convinzione di Betti, circa l’esistenza di una continuità fra interpretazione, logica, teleologica e assiologica, trova una corrispondenza nella giurisprudenza costituzionale, allorché ha individuato nei c.d. “controlimiti”, ossia nei principi supremi e nei diritti inviolabili, una qualità etica e, nondimeno, giuridica.
interpretazione logica; interpretazione teleologica; interpretazione assiologica; interpretazione ermeneutica; positivismo; normativismo
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Riflessioni su Emilio Betti filosofo e costituzionalista, suo malgrado / Razzano, Giovanna. - In: NOMOS. - ISSN 2279-7238. - ELETTRONICO. - 1/2017(2017), pp. 1-16.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/968074
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