L’art. 4, comma 1o, lett. l), del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 102, ha novellato il comma 2o dell’art. 615 c.p.c. per introdurre nell’opposizione di merito una barriera preclusiva. La nuova disposizione prevede, infatti, che l’opposizione è inammissibile se proposta «dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile ». Si tratta di un’innovazione che rompe un principio sistematico alquanto risalente: nel tentativo di assicurare la stabilità degli atti esecutivi compiuti, il legislatore del 1942 aveva previsto un termine di decadenza per la sola opposizione agli atti esecutivi. Il presente studio si occupa di verificare gli effetti e la tenuta della nuova normativa e di analizzare i rischi di un'esecuzione ingiusta.
Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un’esecuzione ingiusta / Farina, Pasqualina. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE. - ISSN 0391-1896. - STAMPA. - 71:1(2017), pp. 259-282.
Il nuovo art. 615 c.p.c. e le preclusioni tra discutibili esigenze sistematiche e rischi di un’esecuzione ingiusta
FARINA, PASQUALINA
2017
Abstract
L’art. 4, comma 1o, lett. l), del d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla l. 30 giugno 2016, n. 102, ha novellato il comma 2o dell’art. 615 c.p.c. per introdurre nell’opposizione di merito una barriera preclusiva. La nuova disposizione prevede, infatti, che l’opposizione è inammissibile se proposta «dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile ». Si tratta di un’innovazione che rompe un principio sistematico alquanto risalente: nel tentativo di assicurare la stabilità degli atti esecutivi compiuti, il legislatore del 1942 aveva previsto un termine di decadenza per la sola opposizione agli atti esecutivi. Il presente studio si occupa di verificare gli effetti e la tenuta della nuova normativa e di analizzare i rischi di un'esecuzione ingiusta.File | Dimensione | Formato | |
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