The work, moving from an analysis of paragraph 20 of L. no. 76/2016, it is proposed to examine what are the interpretative spatial meanings to allow for adoption by persons who have contracted a civil union. The first part of paragraph 20, which must be recognized as a nomogenetic function, creates the prima facie rules applicable to civilly united persons of the same content as those relating to marriage or those containing the word spouse or spouses or other equivalent. First, the applicability prima facie does not necessarily coincide with the final applicability, since the latter passes through the appraisal of the interpreter, that is, depends on the criteria and meta-criteria of applicability. The second part of paragraph 20 does not exclude that persons who have entered into a civil union may apply the rules of the civil code not expressly referred to and the rules of the law of adoption, but merely establish that the normogenetic mechanism, Described in Part One, does not apply to the provisions of the Civil Code and the Law on Adoption. On the basis of this consideration, it is shown that, as a result of the compatibility, appropriateness and consistency of the discipline with the interests involved, the persons who have entered into a civil union can be applied analogously to the provisions of the Civil Code which are not explicitly referred to, Both the law on adoption. Thus, it is not only the passing of art. 12 disp. Leg. Gen., But above all that any juridical interpretation is analogous.

Il lavoro, movendo da un’analisi del comma 20 della L. n. 76/2016, si propone di verificare quale siano gli spazî interpretativi per consentire l’adozione da parte delle persone che abbiano contratto una unione civile. La prima parte del comma 20, al quale deve riconoscersi funzione nomogenetica, crea delle norme prima facie applicabili alle persone unite civilmente, di contenuto identico a quelle che si riferiscono al matrimonio o a quelle che contengono la parola coniuge o coniugi o altre equivalenti. L’applicabilità prima facie non coincide, necessariamente, con l’applicabilità conclusiva, dacché quest’ultima passa attraverso la valutazione dell’interprete, ossia dipende dai criterî e meta-criterî di applicabilità. La seconda parte del comma 20 non esclude che si possano applicare alle persone che hanno contratto un’unione civile le norme del Codice civile non espressamente richiamate e le norme sulla legge dell’adozione, ma si limita a stabilire che il meccanismo normo-genetico, descritto nella prima parte, non si applica alle disposizioni del Codice civile e alla legge sull’adozione. Sulla base di questa considerazione, si dimostra che, in esito a un controllo di compatibilità, adeguatezza e congruenza della disciplina agli interessi coinvolti, possono essere applicate analogicamente alle persone che hanno contratto un’unione civile sia le disposizioni del Codice civile non espressamente richiamate, sia la legge sull’adozione. Si dimostra, dunque, non soltanto il superamento dell’art. 12 disp. leg. gen., ma soprattutto che ogni interpretazione giuridica è analogica.

Unione civile e adozione / Barba, Vincenzo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 4(2017), pp. 381-395.

Unione civile e adozione

BARBA, Vincenzo
2017

Abstract

The work, moving from an analysis of paragraph 20 of L. no. 76/2016, it is proposed to examine what are the interpretative spatial meanings to allow for adoption by persons who have contracted a civil union. The first part of paragraph 20, which must be recognized as a nomogenetic function, creates the prima facie rules applicable to civilly united persons of the same content as those relating to marriage or those containing the word spouse or spouses or other equivalent. First, the applicability prima facie does not necessarily coincide with the final applicability, since the latter passes through the appraisal of the interpreter, that is, depends on the criteria and meta-criteria of applicability. The second part of paragraph 20 does not exclude that persons who have entered into a civil union may apply the rules of the civil code not expressly referred to and the rules of the law of adoption, but merely establish that the normogenetic mechanism, Described in Part One, does not apply to the provisions of the Civil Code and the Law on Adoption. On the basis of this consideration, it is shown that, as a result of the compatibility, appropriateness and consistency of the discipline with the interests involved, the persons who have entered into a civil union can be applied analogously to the provisions of the Civil Code which are not explicitly referred to, Both the law on adoption. Thus, it is not only the passing of art. 12 disp. Leg. Gen., But above all that any juridical interpretation is analogous.
2017
Il lavoro, movendo da un’analisi del comma 20 della L. n. 76/2016, si propone di verificare quale siano gli spazî interpretativi per consentire l’adozione da parte delle persone che abbiano contratto una unione civile. La prima parte del comma 20, al quale deve riconoscersi funzione nomogenetica, crea delle norme prima facie applicabili alle persone unite civilmente, di contenuto identico a quelle che si riferiscono al matrimonio o a quelle che contengono la parola coniuge o coniugi o altre equivalenti. L’applicabilità prima facie non coincide, necessariamente, con l’applicabilità conclusiva, dacché quest’ultima passa attraverso la valutazione dell’interprete, ossia dipende dai criterî e meta-criterî di applicabilità. La seconda parte del comma 20 non esclude che si possano applicare alle persone che hanno contratto un’unione civile le norme del Codice civile non espressamente richiamate e le norme sulla legge dell’adozione, ma si limita a stabilire che il meccanismo normo-genetico, descritto nella prima parte, non si applica alle disposizioni del Codice civile e alla legge sull’adozione. Sulla base di questa considerazione, si dimostra che, in esito a un controllo di compatibilità, adeguatezza e congruenza della disciplina agli interessi coinvolti, possono essere applicate analogicamente alle persone che hanno contratto un’unione civile sia le disposizioni del Codice civile non espressamente richiamate, sia la legge sull’adozione. Si dimostra, dunque, non soltanto il superamento dell’art. 12 disp. leg. gen., ma soprattutto che ogni interpretazione giuridica è analogica.
unione civile; adozione; omogenitorialità; famiglia di fatto, filiazione;
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Unione civile e adozione / Barba, Vincenzo. - In: FAMIGLIA E DIRITTO. - ISSN 1591-7703. - STAMPA. - 4(2017), pp. 381-395.
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