On 21 June 2016 the European Court of Human Rights rendered its judgment in the Naït-Litman case. The Court concluded that under international law States have no obligation to establish universal civil jurisdiction in connection with the violation of peremptory norms and, accordingly, that the right of access to a court of the applicant provided under article 6 of the European Convention had not been breached. The contribution discusses the methodology adopted by the Court as well as the conclusion it reached by taking into account, on the one hand, the national legislation of the respondent State and, on the other hand, international law rules that could have guided the Court in the interpretation of article 6. It notes that the Court was essentially divided on the definition of the connection to the forum State necessary to exercise universal civil jurisdiction. Therefore, such a connection and possible limits to the exercise of universal civil jurisdiction are further investigated, considering that the decision does not exclude that under international law States would have the power to establish universal civil jurisdiction.

Il 21 giugno 2016 la CEDU si è pronunciata nel caso Naït-Litman. La Corte ha concluso che il diritto internazionale non impone agli Stati alcun obbligo di esercitare la giurisdizione universale civile quando siano commesse violazioni di norme imperative e pertanto che il diritto di accesso al giudice sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea non era stato violato. Il contributo analizza la metodologia della Corte e la soluzione adottata prendendo in considerazione, da una parte, la legislazione nazionale dello Stato convenuto e, dall'altra, le norme di diritto internazionale che avrebbero potuto guidare la Corte nell'interpretazione dell'articolo 6. La pronuncia mostra che la Corte era sostanzialmente divisa sulla definizione del criterio di collegamento tra la causa e il foro richiesto per l'esercizio della giurisdizione univresale. Pertanto, tale collegamento così come i limiti all'esercizio della giurisdizione universale in materia civile sono ulteriormente indagati considerando che la decisione non escluda la facoltà degli Stati di esercitare la giurisdizione universale in materia civile.

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisdizione universale in materia civile / Bonafe', BEATRICE ILARIA. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - (2016), pp. 1100-1122.

La Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisdizione universale in materia civile

BONAFE', BEATRICE ILARIA
2016

Abstract

On 21 June 2016 the European Court of Human Rights rendered its judgment in the Naït-Litman case. The Court concluded that under international law States have no obligation to establish universal civil jurisdiction in connection with the violation of peremptory norms and, accordingly, that the right of access to a court of the applicant provided under article 6 of the European Convention had not been breached. The contribution discusses the methodology adopted by the Court as well as the conclusion it reached by taking into account, on the one hand, the national legislation of the respondent State and, on the other hand, international law rules that could have guided the Court in the interpretation of article 6. It notes that the Court was essentially divided on the definition of the connection to the forum State necessary to exercise universal civil jurisdiction. Therefore, such a connection and possible limits to the exercise of universal civil jurisdiction are further investigated, considering that the decision does not exclude that under international law States would have the power to establish universal civil jurisdiction.
2016
Il 21 giugno 2016 la CEDU si è pronunciata nel caso Naït-Litman. La Corte ha concluso che il diritto internazionale non impone agli Stati alcun obbligo di esercitare la giurisdizione universale civile quando siano commesse violazioni di norme imperative e pertanto che il diritto di accesso al giudice sancito dall'articolo 6 della Convenzione europea non era stato violato. Il contributo analizza la metodologia della Corte e la soluzione adottata prendendo in considerazione, da una parte, la legislazione nazionale dello Stato convenuto e, dall'altra, le norme di diritto internazionale che avrebbero potuto guidare la Corte nell'interpretazione dell'articolo 6. La pronuncia mostra che la Corte era sostanzialmente divisa sulla definizione del criterio di collegamento tra la causa e il foro richiesto per l'esercizio della giurisdizione univresale. Pertanto, tale collegamento così come i limiti all'esercizio della giurisdizione universale in materia civile sono ulteriormente indagati considerando che la decisione non escluda la facoltà degli Stati di esercitare la giurisdizione universale in materia civile.
corte europea dei diritti dell'uomo; giurisdizione universale civile; crimini internazionali; forum necessitatis; forum non conveniens
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La Corte europea dei diritti dell'uomo e la giurisdizione universale in materia civile / Bonafe', BEATRICE ILARIA. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE. - ISSN 0035-6158. - STAMPA. - (2016), pp. 1100-1122.
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