Nei casi di esterovestizione gli organi inquirenti tendono a indagare direttamente sui soci italiani, ritenuti "amministratori di fatto" della società estera, secondo l'identificazione della residenza della società con quella del socio. Si scavalca così la società estera, e la necessità che i poteri autoritativi di indagine verso soggetti esteri, con una propria morfologia giuridica e una propria vitalità, seguano le modalità previste dalle indagini all'estero. Almeno in prima battuta l'interlocuzione formale deve quindi avvenire attraverso l'Autorità fiscale del Paese in cui la società risiede. Il socio italiano può assecondare richieste di cooperazione, ma una sua mancata collaborazione non comporta sanzioni e accertamenti induttivi, che rappresentano un vero e proprio abuso dei poteri di indagine e indirettamente anche un illecito internazionale. Ciò conferma che molto spesso i Verificatori non si rendono conto di come la collocazione estera non sia altro che una forma di abuso del diritto a fronte del quale la soluzione più lineare consiste nel disconoscimento selettivo dei vantaggi fiscali indebiti; la struttura esistente nel Paese estero integrerebbe comunque una stabile organizzazione dell'ipotetica società esterovestita, cui pertanto andrebbe riattribuito almeno in parte l'eventuale reddito.
Esterovestizione tra scorciatoie investigative e ripartizioni del reddito con lo stato estero. Necessità di attribuire al Paese estero il reddito ivi effettivamente prodotto / Giorgi, Massimiliano; Perrone, Valentina. - In: DIALOGHI TRIBUTARI. - ISSN 1974-1286. - 4(2015), pp. 478-488.
Esterovestizione tra scorciatoie investigative e ripartizioni del reddito con lo stato estero. Necessità di attribuire al Paese estero il reddito ivi effettivamente prodotto
Giorgi, Massimiliano;
2015
Abstract
Nei casi di esterovestizione gli organi inquirenti tendono a indagare direttamente sui soci italiani, ritenuti "amministratori di fatto" della società estera, secondo l'identificazione della residenza della società con quella del socio. Si scavalca così la società estera, e la necessità che i poteri autoritativi di indagine verso soggetti esteri, con una propria morfologia giuridica e una propria vitalità, seguano le modalità previste dalle indagini all'estero. Almeno in prima battuta l'interlocuzione formale deve quindi avvenire attraverso l'Autorità fiscale del Paese in cui la società risiede. Il socio italiano può assecondare richieste di cooperazione, ma una sua mancata collaborazione non comporta sanzioni e accertamenti induttivi, che rappresentano un vero e proprio abuso dei poteri di indagine e indirettamente anche un illecito internazionale. Ciò conferma che molto spesso i Verificatori non si rendono conto di come la collocazione estera non sia altro che una forma di abuso del diritto a fronte del quale la soluzione più lineare consiste nel disconoscimento selettivo dei vantaggi fiscali indebiti; la struttura esistente nel Paese estero integrerebbe comunque una stabile organizzazione dell'ipotetica società esterovestita, cui pertanto andrebbe riattribuito almeno in parte l'eventuale reddito.File | Dimensione | Formato | |
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