Obiettivo del lavoro svolto è stato quello di analizzare l’evoluzione e l’attuale configurazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa tributaria degli enti collettivi. L’esigenza di individuare forme di responsabilità in capo a soggetti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, scaturisce dalla necessità di far fronte a condotte fiscali sempre più aggressive delle società operanti nell’odierno “mercato globale”. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario disegnato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, fortemente caratterizzato dal principio di personalità, si dimostra poco efficace nei confronti di soggetti che, sempre più spesso, ricorrono alla forma societaria per porre in essere condotte illecite. L’attuale assetto normativo poggia su un sistema ibrido: da un lato, il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata introdotta una responsabilità diretta ed esclusiva delle società o enti con personalità giuridica per il pagamento delle sanzioni relative al rapporto fiscale proprio degli stessi; dall’altro, i principi generali, posti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, in base ai quali il destinatario unico della sanzione è la persona fisica che ha realizzato la condotta illecita. Ne è venuto fuori un sistema binario di responsabilità: una responsabilità diretta per le società ed enti con personalità giuridica, ed una responsabilità solidale dipendente per le persone fisiche e le società ed enti che ne sono prive. Un tale assetto normativo ha dato luogo, e non poteva essere altrimenti, a sospetti di legittimità costituzionale sui quali ci siamo soffermati nel tentativo di dare della norma una lettura costituzionalmente orientata. Il lavoro si conclude con delle prospettive di riforma del sistema che, partendo dalla separazione delle singole responsabilità (autore dell’illecito – società), e facendo leva sul contrasto di interessi tra gli stessi, possa recuperare efficacia mediante la previsione di specifiche sanzioni.

La responsabilità amministrativa tributaria degli enti collettivi / Colaiuda, Federica. - (2017 Feb 27).

La responsabilità amministrativa tributaria degli enti collettivi

COLAIUDA, FEDERICA
27/02/2017

Abstract

Obiettivo del lavoro svolto è stato quello di analizzare l’evoluzione e l’attuale configurazione della normativa in materia di responsabilità amministrativa tributaria degli enti collettivi. L’esigenza di individuare forme di responsabilità in capo a soggetti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, scaturisce dalla necessità di far fronte a condotte fiscali sempre più aggressive delle società operanti nell’odierno “mercato globale”. Il sistema sanzionatorio amministrativo tributario disegnato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, fortemente caratterizzato dal principio di personalità, si dimostra poco efficace nei confronti di soggetti che, sempre più spesso, ricorrono alla forma societaria per porre in essere condotte illecite. L’attuale assetto normativo poggia su un sistema ibrido: da un lato, il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazione dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata introdotta una responsabilità diretta ed esclusiva delle società o enti con personalità giuridica per il pagamento delle sanzioni relative al rapporto fiscale proprio degli stessi; dall’altro, i principi generali, posti dal D.Lgs. n. 472 del 1997, in base ai quali il destinatario unico della sanzione è la persona fisica che ha realizzato la condotta illecita. Ne è venuto fuori un sistema binario di responsabilità: una responsabilità diretta per le società ed enti con personalità giuridica, ed una responsabilità solidale dipendente per le persone fisiche e le società ed enti che ne sono prive. Un tale assetto normativo ha dato luogo, e non poteva essere altrimenti, a sospetti di legittimità costituzionale sui quali ci siamo soffermati nel tentativo di dare della norma una lettura costituzionalmente orientata. Il lavoro si conclude con delle prospettive di riforma del sistema che, partendo dalla separazione delle singole responsabilità (autore dell’illecito – società), e facendo leva sul contrasto di interessi tra gli stessi, possa recuperare efficacia mediante la previsione di specifiche sanzioni.
27-feb-2017
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