Nonostante un timido sforzo terminologico - la cui finalità avrebbe voluto essere quella di trovare una soluzione di compromesso - la Corte di cassazione abbraccia e rafforza l’orientamento più rigido in tema di prova contraria nell’accertamento sintetico che, invero, sembrava in via di superamento negli ultimi due anni. In particolare, la Corte aderisce a quell’orientamento secondo il quale, per vincere le presunzioni in tema di accertamento sintetico, il contribuente deve provare il nesso eziologico tra denaro movimentato nel periodo d’imposta ed esborsi effettuati nel medesimo lasso temporale. Tale prova, tuttavia, non sembra avere fondamento normativo testuale. La Corte ha aggiunto elementi nuovi alla fattispecie legale normativamente prevista, operando oltre i limiti giurisdizionali che le sono propri, con ciò riproponendo all’interprete anche riflessioni sui rischi derivanti dalla sovrapposizione dei poteri legislativo e giudiziario. La Riforma del 2010 sembra aver reso più ampia e meno rigorosa la prova contraria che il contribuente può fornire nell’ambito dell’accertamento sintetico, rafforzando al contempo il contraddittorio endoprocedimentale. Sede, quest’ultima, in cui potrebbe trovare spazio una valutazione più serena delle prove fornite dal contribuente e, soprattutto, disancorata da ardite esegesi.

Prova contraria e accertamento sintetico. Una soluzione ancora lontana / Antonini, Pierluigi. - In: GT. - ISSN 1591-3961. - Anno 2016:3(2016), pp. 207-213.

Prova contraria e accertamento sintetico. Una soluzione ancora lontana

ANTONINI, PIERLUIGI
2016

Abstract

Nonostante un timido sforzo terminologico - la cui finalità avrebbe voluto essere quella di trovare una soluzione di compromesso - la Corte di cassazione abbraccia e rafforza l’orientamento più rigido in tema di prova contraria nell’accertamento sintetico che, invero, sembrava in via di superamento negli ultimi due anni. In particolare, la Corte aderisce a quell’orientamento secondo il quale, per vincere le presunzioni in tema di accertamento sintetico, il contribuente deve provare il nesso eziologico tra denaro movimentato nel periodo d’imposta ed esborsi effettuati nel medesimo lasso temporale. Tale prova, tuttavia, non sembra avere fondamento normativo testuale. La Corte ha aggiunto elementi nuovi alla fattispecie legale normativamente prevista, operando oltre i limiti giurisdizionali che le sono propri, con ciò riproponendo all’interprete anche riflessioni sui rischi derivanti dalla sovrapposizione dei poteri legislativo e giudiziario. La Riforma del 2010 sembra aver reso più ampia e meno rigorosa la prova contraria che il contribuente può fornire nell’ambito dell’accertamento sintetico, rafforzando al contempo il contraddittorio endoprocedimentale. Sede, quest’ultima, in cui potrebbe trovare spazio una valutazione più serena delle prove fornite dal contribuente e, soprattutto, disancorata da ardite esegesi.
2016
processo tributario; prova contraria; accertamento sintetico; riforma 2010
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Prova contraria e accertamento sintetico. Una soluzione ancora lontana / Antonini, Pierluigi. - In: GT. - ISSN 1591-3961. - Anno 2016:3(2016), pp. 207-213.
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