The present paper illustrates the origins of the "no taxation without representation" principle, and the purposes that it was meant to serve. The timespan it covers goes from the Albertine Statute to the Article 23 of the Constitution. The article also takes into account the evolution in the interpretation of Article 23 provided by the Italian constitutional court throughout the years. The final aim is that of maintaining that the "no taxation without representation" principle does not serve anymore any of the original purposes. It does not serve the end of the protection of individuals, that has been increasingly devalued as a legitimate aim by both courts and scholars. It does not serve the political end of checking on the Executive branch. The reason why is that, within the present constitutional order, also the acts of the Government seems to be sensitive to the need for "no taxation without representation". The consent rule, thus, assumes a specific meaning, not entirely related to the rule of law ("riserva di legge"). Such rule rather seems to convey that fiscal decisions are always to be attributable to politically responsible authorities.

Il saggio ricostruisce l'origine storica e le funzioni via via assunte dall'autoimposizione, in specie nell'evoluzione dal sistema statutario all'art. 23 della Costituzione e nella interpretazione di questo da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale. Le conclusioni intendono suggerire che il principio della autoimposizione nell’attuale realtà storica non corrisponde più ad alcuna delle finalità che tradizionalmente sono state ad esso assegnate. Non alla funzione individuale garantista, che nella giurisprudenza costituzionale come nella comune opinione dottrinale tende sempre più ad essere svalutata, al di là delle affermazioni declamatorie. Non alla funzione politica di controllo dell'esecutivo posto che nel sistema costituzionale attuale anche gli atti del Governo possono dirsi "sensibilizzati" all'esigenza dell'autoimposizione. La regola del "consent" si carica allora di un significato non riconducibile interamente all’istituto della riserva di legge, esprimendo l’esigenza che le decisioni fiscali siano sempre riferibili ad organi politicamente responsabili.

Note preliminari in tema di consensualità del tributo e riserva delle prestazioni imposte alla legge / Elefante, Fabio. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - ELETTRONICO. - 4:(2016), pp. 1-26.

Note preliminari in tema di consensualità del tributo e riserva delle prestazioni imposte alla legge

ELEFANTE, FABIO
2016

Abstract

The present paper illustrates the origins of the "no taxation without representation" principle, and the purposes that it was meant to serve. The timespan it covers goes from the Albertine Statute to the Article 23 of the Constitution. The article also takes into account the evolution in the interpretation of Article 23 provided by the Italian constitutional court throughout the years. The final aim is that of maintaining that the "no taxation without representation" principle does not serve anymore any of the original purposes. It does not serve the end of the protection of individuals, that has been increasingly devalued as a legitimate aim by both courts and scholars. It does not serve the political end of checking on the Executive branch. The reason why is that, within the present constitutional order, also the acts of the Government seems to be sensitive to the need for "no taxation without representation". The consent rule, thus, assumes a specific meaning, not entirely related to the rule of law ("riserva di legge"). Such rule rather seems to convey that fiscal decisions are always to be attributable to politically responsible authorities.
2016
Il saggio ricostruisce l'origine storica e le funzioni via via assunte dall'autoimposizione, in specie nell'evoluzione dal sistema statutario all'art. 23 della Costituzione e nella interpretazione di questo da parte della giurisprudenza della Corte costituzionale. Le conclusioni intendono suggerire che il principio della autoimposizione nell’attuale realtà storica non corrisponde più ad alcuna delle finalità che tradizionalmente sono state ad esso assegnate. Non alla funzione individuale garantista, che nella giurisprudenza costituzionale come nella comune opinione dottrinale tende sempre più ad essere svalutata, al di là delle affermazioni declamatorie. Non alla funzione politica di controllo dell'esecutivo posto che nel sistema costituzionale attuale anche gli atti del Governo possono dirsi "sensibilizzati" all'esigenza dell'autoimposizione. La regola del "consent" si carica allora di un significato non riconducibile interamente all’istituto della riserva di legge, esprimendo l’esigenza che le decisioni fiscali siano sempre riferibili ad organi politicamente responsabili.
art. 23 Cost.; no taxation without representation
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Note preliminari in tema di consensualità del tributo e riserva delle prestazioni imposte alla legge / Elefante, Fabio. - In: RIVISTA AIC. - ISSN 2039-8298. - ELETTRONICO. - 4:(2016), pp. 1-26.
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