La normativa generale (art. 1900 c.c.) e quella speciale (art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965) escludono che il risarcimento possa essere posto a carico dell’assicuratore quando il danno sia cagionato con dolo della parte. La condotta di mobbing ha sicuramente carattere doloso: infatti si riscontra una volontà del soggetto agente di porre in essere la condotta vessatoria. Anche qualora il comportamento datoriale non sia posto in essere con la precisa volontà di causare un danno biologico nel sottoposto comunque può riscontrarsi l’elemento doloso. La Cassazione ha, infatti, chiarito che il dolo sussiste non solo quando l’azione è sorretta da coscienza e volontà ma anche quando si agisce accettando il rischio che dalla propria condotta possa derivare un evento lesivo, trattandosi in questo caso di dolo eventuale. Dunque, a parere di chi scrive, risulta pienamente condivisibile la dottrina secondo la quale nei casi di mobbing, sussistendo una condotta dolosa, dovrebbe essere il datore ad essere gravato dell’intero risarcimento del danno biologico poiché l’elemento soggettivo del dolo è atto ad escludere la responsabilità dell’Ente assicurativo.
Mobbing: inquadramento del fenomeno ed indennizzo Inail / Frati, Paola; Ciarlariello, Giada; Sanzo, Mariantonia Di; Russa, Raffaele La; Santurro, Alessandro; Gatto, Vittorio; Orsini, Dario. - In: RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA. - ISSN 0391-187X. - STAMPA. - 2016:4(2016), pp. 1408-1421.
Mobbing: inquadramento del fenomeno ed indennizzo Inail
FRATI, PAOLA;SANTURRO, ALESSANDRO;GATTO, VITTORIO;
2016
Abstract
La normativa generale (art. 1900 c.c.) e quella speciale (art. 10 del d.P.R. n. 1124/1965) escludono che il risarcimento possa essere posto a carico dell’assicuratore quando il danno sia cagionato con dolo della parte. La condotta di mobbing ha sicuramente carattere doloso: infatti si riscontra una volontà del soggetto agente di porre in essere la condotta vessatoria. Anche qualora il comportamento datoriale non sia posto in essere con la precisa volontà di causare un danno biologico nel sottoposto comunque può riscontrarsi l’elemento doloso. La Cassazione ha, infatti, chiarito che il dolo sussiste non solo quando l’azione è sorretta da coscienza e volontà ma anche quando si agisce accettando il rischio che dalla propria condotta possa derivare un evento lesivo, trattandosi in questo caso di dolo eventuale. Dunque, a parere di chi scrive, risulta pienamente condivisibile la dottrina secondo la quale nei casi di mobbing, sussistendo una condotta dolosa, dovrebbe essere il datore ad essere gravato dell’intero risarcimento del danno biologico poiché l’elemento soggettivo del dolo è atto ad escludere la responsabilità dell’Ente assicurativo.File | Dimensione | Formato | |
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