La tradizionale distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è una demarcazione che va affievolendosi. È un’utile prospettiva di indagine e di sistemazione degli studi giuridici, ma sarebbe errato radicalizzarla per creare contrapposizioni. Prendendo le mosse dalle peculiarità (sovraordinazione e provvedimento, da un lato, e pariordinazione e accordo, dall’altro) e traendo spunto dai vari punti di contatto e sovrapposizione, il contributo spazia, nell’ottica del privatista, nei numerosi versanti in cui viene in rilievo la prospettiva pubblico-privato: dall’inderogabilità, come manifestazione di ingerenza pubblica nelle attività private, agli “uffici” di diritto privato, dalla giustizia contrattuale agli status privatistici, sino alla teoria delle fonti e al principio di sussidiarietà sociale (o orizzontale) (art. 118, 4° comma, Cost.). In quest’ultimo si annida un riconoscimento privilegiato dell’autonomia privata, che induce ad un ridimensionamento del rapporto con la sfera pubblica, alla luce del quale la disciplina cogente va interpretata, dimensionata e finanche censurata.
Pubblico e privato: spigolature di un civilista / DEL PRATO, ENRICO ELIO. - In: RIVISTA ITALIANA PER LE SCIENZE GIURIDICHE. - ISSN 0390-6760. - 7(2016), pp. 287-295.
Pubblico e privato: spigolature di un civilista
DEL PRATO, ENRICO ELIO
2016
Abstract
La tradizionale distinzione tra diritto pubblico e diritto privato è una demarcazione che va affievolendosi. È un’utile prospettiva di indagine e di sistemazione degli studi giuridici, ma sarebbe errato radicalizzarla per creare contrapposizioni. Prendendo le mosse dalle peculiarità (sovraordinazione e provvedimento, da un lato, e pariordinazione e accordo, dall’altro) e traendo spunto dai vari punti di contatto e sovrapposizione, il contributo spazia, nell’ottica del privatista, nei numerosi versanti in cui viene in rilievo la prospettiva pubblico-privato: dall’inderogabilità, come manifestazione di ingerenza pubblica nelle attività private, agli “uffici” di diritto privato, dalla giustizia contrattuale agli status privatistici, sino alla teoria delle fonti e al principio di sussidiarietà sociale (o orizzontale) (art. 118, 4° comma, Cost.). In quest’ultimo si annida un riconoscimento privilegiato dell’autonomia privata, che induce ad un ridimensionamento del rapporto con la sfera pubblica, alla luce del quale la disciplina cogente va interpretata, dimensionata e finanche censurata.File | Dimensione | Formato | |
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