Il presente studio sottolinea come la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illeggittimità costituzionale dell’art. 649 C.P.P., per contrasto con l’art. 117 c. 1, Cost., in relazione all’art. 4, del Protocollo n. 7 della C.E.D.U., aderisca ad una nozione storico- naturalistica di “idem factum”; intendendosi sussistente l’identità del fatto quando nella configurazione del reato siano considerati tutti gli elementi costitutivi: condotta, evento, nesso causale nonché, le circostanze di tempo, luogo e persona. Conseguentemente è evidente che, venendo meno la regola che vieta l’applicazione automatica del principio del “ne bis in idem” ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello di nuova iniziativa, il giudice sarà tenuto a raffrontare il fatto storico giudicato, col fatto storico oggetto di nuova imputazione; valutazione questa sicuramente non semplice a fronte della configurazione nel codice penale di numerose fattispecie aggravate dall’evento.
Concorso formale di reati e ne bis in idem: conta l’identità o la diversità naturalistica del fatto? / Dinacci, Elvira. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - (2016), pp. 1297-1299.
Concorso formale di reati e ne bis in idem: conta l’identità o la diversità naturalistica del fatto?
DINACCI, Elvira
2016
Abstract
Il presente studio sottolinea come la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illeggittimità costituzionale dell’art. 649 C.P.P., per contrasto con l’art. 117 c. 1, Cost., in relazione all’art. 4, del Protocollo n. 7 della C.E.D.U., aderisca ad una nozione storico- naturalistica di “idem factum”; intendendosi sussistente l’identità del fatto quando nella configurazione del reato siano considerati tutti gli elementi costitutivi: condotta, evento, nesso causale nonché, le circostanze di tempo, luogo e persona. Conseguentemente è evidente che, venendo meno la regola che vieta l’applicazione automatica del principio del “ne bis in idem” ove il reato già giudicato sia stato commesso in concorso formale con quello di nuova iniziativa, il giudice sarà tenuto a raffrontare il fatto storico giudicato, col fatto storico oggetto di nuova imputazione; valutazione questa sicuramente non semplice a fronte della configurazione nel codice penale di numerose fattispecie aggravate dall’evento.File | Dimensione | Formato | |
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