La condotta illecita del sanitario può rilevare, oltre che dal punto di vista penalistico e civilistico, anche sotto il profilo disciplinare. Con l’iscrizione all’albo, infatti, il medico viene assoggettato al controllo ordinistico in base al DLCPS 233/1946, al DPR 221/1950 ed al Codice deontologico vigente. Detta attività di controllo è rivolta alla tutela degli interessi e del decoro della categoria professionale per sanzionare quei comportamenti che contrastano con la condotta richiesta dall’appartenenza alla categoria stessa. Partendo dall’analisi di 276 decisioni dell’Ordine dei Medici di Roma riguardanti le azioni disciplinari promosse nel biennio 2008-2009 e nei primi mesi del 2010 nei confronti di oltre 300 iscritti, gli Autori affrontano le criticità insite nelle varie fasi del procedimento disciplinare, analizzano la tipologia degli illeciti ed esaminano la criteriologia valutativa adottata dall’Ordine dei Medici. Dall’indagine emergono dati statisticamente significativi inerenti al sesso (netta predominanza del sesso maschile), all’età (poco coinvolti i soggetti al di sotto dei 40 anni e al di sopra di 65 anni) ed alle varie branche specialistiche interessate (più frequenti nell’ambito della Ginecologia ed Ostetricia, della Medicina Legale, della Psichiatria, delle varie branche chirurgiche e della medicina di base). Ulteriori spunti di riflessione pervengono dagli ambiti in cui possono concretizzarsi comportamenti astrattamente passibili di sanzioni disciplinari (spesso connessi ad ipotesi di responsabilità professionale, all’attività medico-legale e al rilascio delle certificazioni). Da non sottovalutare, inoltre, la frequente violazione dei doveri deontologici relativi al rapporto tra colleghi e ai doveri di collaborazione con l’Ordine. Lo studio ha, altresì, consentito di evidenziare che soltanto in una minoranza dei casi si è pervenuti al deferimento del sanitario e, quindi, all’apertura di un vero e proprio procedimento disciplinare (terminato poi, in quasi tutte le circostanze, con l’irrogazione di una sanzione). Nella maggior parte delle azioni disciplinari, infatti, all’esito della fase istruttoria è stato emesso un provvedimento di archiviazione. Ma non senza distinguo. Talvolta, infatti, anche nei provvedimenti di archiviazione l’Ordine ha ritenuto di dover invitare il sanitario ad un maggior rispetto dei doveri deontologici, indicando - in maniera esplicita e pur senza celebrare il procedimento - la sussistenza di un comportamento non perfettamente aderente al decoro professionale. Nel complesso, e salvo rare eccezioni, la casistica presa in esame descrive un’attività disciplinare serrata ed una criteriologia di giudizio sostanzialmente omogenea ed orientata al giusto rigore soprattutto in esecrabili fattispecie criminose. Sorprende, in particolare, il numero non indifferente di radiazioni dall’Albo comminate nell’arco temporale sottoposto al vaglio degli Autori; a dimostrazione che il corretto esercizio del potere disciplinare è inconciliabile con un miope corporativismo.

L’esercizio del potere disciplinare ordinistico: analisi statistica ed esemplificazione casistica / Raimondo, Carmelo. - (2012).

L’esercizio del potere disciplinare ordinistico: analisi statistica ed esemplificazione casistica

RAIMONDO, Carmelo
01/01/2012

Abstract

La condotta illecita del sanitario può rilevare, oltre che dal punto di vista penalistico e civilistico, anche sotto il profilo disciplinare. Con l’iscrizione all’albo, infatti, il medico viene assoggettato al controllo ordinistico in base al DLCPS 233/1946, al DPR 221/1950 ed al Codice deontologico vigente. Detta attività di controllo è rivolta alla tutela degli interessi e del decoro della categoria professionale per sanzionare quei comportamenti che contrastano con la condotta richiesta dall’appartenenza alla categoria stessa. Partendo dall’analisi di 276 decisioni dell’Ordine dei Medici di Roma riguardanti le azioni disciplinari promosse nel biennio 2008-2009 e nei primi mesi del 2010 nei confronti di oltre 300 iscritti, gli Autori affrontano le criticità insite nelle varie fasi del procedimento disciplinare, analizzano la tipologia degli illeciti ed esaminano la criteriologia valutativa adottata dall’Ordine dei Medici. Dall’indagine emergono dati statisticamente significativi inerenti al sesso (netta predominanza del sesso maschile), all’età (poco coinvolti i soggetti al di sotto dei 40 anni e al di sopra di 65 anni) ed alle varie branche specialistiche interessate (più frequenti nell’ambito della Ginecologia ed Ostetricia, della Medicina Legale, della Psichiatria, delle varie branche chirurgiche e della medicina di base). Ulteriori spunti di riflessione pervengono dagli ambiti in cui possono concretizzarsi comportamenti astrattamente passibili di sanzioni disciplinari (spesso connessi ad ipotesi di responsabilità professionale, all’attività medico-legale e al rilascio delle certificazioni). Da non sottovalutare, inoltre, la frequente violazione dei doveri deontologici relativi al rapporto tra colleghi e ai doveri di collaborazione con l’Ordine. Lo studio ha, altresì, consentito di evidenziare che soltanto in una minoranza dei casi si è pervenuti al deferimento del sanitario e, quindi, all’apertura di un vero e proprio procedimento disciplinare (terminato poi, in quasi tutte le circostanze, con l’irrogazione di una sanzione). Nella maggior parte delle azioni disciplinari, infatti, all’esito della fase istruttoria è stato emesso un provvedimento di archiviazione. Ma non senza distinguo. Talvolta, infatti, anche nei provvedimenti di archiviazione l’Ordine ha ritenuto di dover invitare il sanitario ad un maggior rispetto dei doveri deontologici, indicando - in maniera esplicita e pur senza celebrare il procedimento - la sussistenza di un comportamento non perfettamente aderente al decoro professionale. Nel complesso, e salvo rare eccezioni, la casistica presa in esame descrive un’attività disciplinare serrata ed una criteriologia di giudizio sostanzialmente omogenea ed orientata al giusto rigore soprattutto in esecrabili fattispecie criminose. Sorprende, in particolare, il numero non indifferente di radiazioni dall’Albo comminate nell’arco temporale sottoposto al vaglio degli Autori; a dimostrazione che il corretto esercizio del potere disciplinare è inconciliabile con un miope corporativismo.
2012
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/918136
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