1. LO SPUNTO DELL’INDAGINE. L’indagine su “Nullità ed inutilità, con particolare riferimento alla stipulatio” trae spunto da una rilettura della tesi di laurea “Sul principio alteri stipulari nemo potest”. In quell’occasione il tema era lo sviluppo storico di questo principio, formulato ed illustrato da Ulpiano in D.45.1.38.17-23 (Ulpianus libro quadragesimo nono ad Sabinum), con discussione sulle origini e trattazione delle vicende principali nel corso del tempo fino al suo definitivo superamento all’alba del xx secolo con l’emanazione del ‘BGB’. In quest’ambito, tra i molteplici profili meritevoli di approfondimento l’attenzione è stata attratta, in particolare, dalla qualificazione della ‘stipulatio alteri’ vietata, da un lato come ‘inutilis’ in Gaio III 103, dall’altro come ‘nulla’ in D.12.1.9.4 (Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum). Tale duplice connotazione invalidante, per così dire in contrappunto sul medesimo oggetto, ha indotto ad approfondire la tematica dell’invalidità negoziale nel diritto romano, con particolare riguardo alle due categorie della nullità e dell’inutilità. Le due figure, o meglio i rispettivi predicati presenti nella ricca casistica offerta dalle fonti appaiono spesso compresenti e variamente combinati nei testi. Proprio per questo la loro esatta definizione è stata vivacemente discussa dalla letteratura romanistica, con particolare riguardo al caso paradigmatico dell’efficacia novativa parziale di alcuni tipi particolari di ‘stipulatio inutilis’, riferito e discusso da Gaio III 176. Il dott. Di Leo ha quindi proceduto ad un’attenta analisi della dottrina che si è occupata di questo paragrafo delle ‘Institutiones’ di Gaio. Ne è emerso che nell’esegesi di questo passo è stata da taluno teorizzata la distinzione tra negozi inesistenti e negozi nulli, cui sarebbero da ricondurre le ‘stipulationes inutiles’, munite di efficacia solo ‘rescindente’, menzionate nel paragrafo di Gaio (Mitteis, Kniep, Flume, Betti). Altri viceversa, pur con diversità di accenti, hanno respinto tale bipartizione come artificiosa e non rispondente al dettato letterale delle fonti affermando l’equivalenza tra nullità ed inesistenza (De Martino, Sanfilippo, Masi, Di Paola). Su queste basi l’attenzione del dott. Di Leo si è soffermata innanzi tutto sul tema della nullità al fine di un suo retto inquadramento nell’ambito del diritto romano. 2. LA METODOLOGIA ADOTTATA NELLO SVOLGIMENTO DEL TEMA. Nello svolgimento di questa prima parte il dottor Di Leo propone l’adozione di un metodo basato fondamentalmente e sinteticamente sui due cardini della ‘visione storica’ e della ‘visione integrata’ del fenomeno giuridico. La prima permette di considerare i vari aspetti del mondo antico come distanti da noi e di collocarli nel loro tempo, in base al cosiddetto ‘principio dell’alterità’. La seconda consente, invece, di inquadrare il fenomeno giuridico non già di per se stesso, ed isolato dal suo contesto, ma inquadrato nel ‘sistema complessivo’ del mondo antico di cui è parte qualificante. Orientano nel senso di una ‘visione integrata’ del diritto nel mondo romano alcuni significativi indici testuali come, in particolare, la celebre definizione celsina dello ius (i.e. ‘ius est ars boni et aequi’, in D.1.1.1.pr.) in combinazione con un passo del coevo Aulo Gellio circa la nozione di humanitas (i.e. ‘eruditionem institutionemque in bonas artis’, in ‘Noctes Atticae’, XIII 17, 1). A tale stregua, inoltre, il dottor Di Leo si avvale del modello generale della comunicazione del linguista russo Roman Jakobson, che ritiene applicabile sulla premessa del diritto inteso come fenomeno linguistico. Nel modello teorizzato da Jakobson, infatti, una delle sei ‘funzioni’ fondamentali di ogni processo linguistico, nel che si risolve strutturalmente il diritto, è proprio la ‘funzione referenziale’, ovvero il contesto socio-culturale di riferimento. Sicché il dato culturale non può che illuminare e connotare la stessa ‘forma mentis’ del giurista, che agisce entro ben delineate coordinate di contesto da cui non può prescindere. In quest’ottica, allora, non è possibile attribuire al predicato nullus altro significato che quello di inesistenza, del resto conforme alla sua etimologia (nullus < non ullus), e quindi radicalmente incapace di produrre qualsivoglia effetto giuridico. Tale semantica è, infatti, la sola possibile in un orizzonte culturale connotato dall’idea di fondo anticreazionista dell’origine delle cose dal Caos, che rende inconcepibile che dal nulla possa nascere qualcosa. E’ qui che si rinviene del resto la matrice anche linguistica del ditterio ‘ex nihilo nihil fit’. Una ricostruzione siffatta della nullità, invero fatta propria nei suoi esiti ultimi da alcuni Autori (ad esempio Di Paola) pur senza rinvenirne la ratio, consente di dissipare alcune antinomie e presunte contraddizioni rinvenibili nelle fonti secondo l’opinione di alcuni studiosi (tra cui, soprattutto, quella ravvisata nel testo di Gaio III 176 in se stesso ed in relazione a Gaio III 117). Su queste basi il dottor Di Leo ha predisposto un primo capitolo di carattere introduttivo e di impianto generale, che ha illustrato l’innovativa metodologia adottata nell’approcciare il tema in esame secondo le linee succintamente poc’anzi riferite ed efficacemente per questo intitolato ‘Nova methodus’. 3. ESEGESI DELLE FONTI PIU’ SIGNIFICATIVE IN TEMA DI NULLITA’. Il passo successivo è stato il varo di una seconda parte, di impianto prettamente esegetico, volta ad applicare le linee guida assunte a base del lavoro sul piano storico-dogmatico-ricostruttivo, attraverso una puntuale disamina delle fonti giuridiche più interessanti, con particolare riguardo ai ‘Digesta’ di Giustiniano ed alle ‘Institutiones’ di Gaio. Il secondo capitolo, infatti, intitolato “’Applicatio iuris’: la nullità in alcuni passi emblematici delle fonti classiche”, affronta partitamente taluni significativi aspetti della problematica in esame, muovendo dai testi riguardanti gli atti tra vivi e la stipulatio in particolare. Dopo una premessa terminologica, volta ad evidenziare le numerose e variegate espressioni ricorrenti nelle fonti per esprimere il concetto di nullità, l’analisi si è innanzi tutto soffermata su una serie di passi che assimilano chiaramente la nullità all’inesistenza. Ciò mediante la giustapposizione dell’aggettivo nullus a perifrasi negative, volte a negare la stessa consistenza ‘ontologica’ del sostantivo di riferimento (cfr., tra gli altri, D.46.1.70.4). Il successivo profilo oggetto di approfondimento è stata la problematica delle ‘leges perfectae’, con particolare riguardo agli effetti spiegati sugli atti posti in essere in violazione del divieto da queste sancito. La disamina ha preso le mosse dalla celebre definizione dei tre tipi di leges (‘perfectae’, ‘minus quam perfectae’, ‘imperfectae’) contenuta, secondo l’integrazione generalmente accolta, nei ‘Tituli ex corpore Ulpiani’ 1-2. Si è poi incentrata soprattutto sulla valenza del verbo rescindere, ivi impiegato, specialmente in relazione ai passi concernenti la ‘lex Aelia Sentia’ circa la sorte di talune manomissioni compiute in frode dei creditori e del patrono, laddove il ‘rescindere libertatem’ di talune fonti si pone a fronte del ‘nihil agere’ gaiano (cfr. D.40.9.5.2 e D.42.8.15 vs Gaio I 37). Segue, a questo punto, un’attenta analisi dei passi contenenti l’aggettivo imperfectum nelle fonti relative agli atti tra vivi. Ne è emerso il caratteristico significato di ‘mancata integrazione strutturale’ dell’atto, in contrappunto alla radicale ‘inesistenza’ propria dell’aggettivo nullus. Ciò detto, la trattazione seguente concerne specificamente le ‘Institutiones’ di Gaio. Offre, innanzi tutto, un inquadramento sistematico delle ricorrenze dell’aggettivo nullus e delle espressioni a questo similari nel manuale gaiano, mostrandone la piena assimilabilità al concetto dell’inesistenza. Corollario di questa premessa è l’interessante conclusione circa l’inconsistente valenza ‘assoluta’ della categoria delle ‘res nullius’ in questo contesto. Il paragrafo gaiano de quo, infatti, letto correttamente, contrappone alle ‘res privatae (…) quae singulorum hominum sunt’ le ‘res publicae (…) nullius (…) in bonis (…), ipsius universitatis’. Il testo originale del Gaio c.d. ‘Veronese’ in nostro possesso consente, pertanto, di ‘demistificare’ come interpolato il corrispondente passo dei ‘Digesta’ giustinianei, che solo parla di cose ‘nullius in bonis’ ‘tout court’ (cfr. Gaio II 11 vs D.1.8.1 pr.). In quest’ambito l’attenzione si è poi soffermata sul già citato ed assolutamente paradigmatico passo di Gaio III 176, in tema di efficacia novativa parziale della ‘stipulatio inutilis’. Per la problematica in esame il rilievo del passo risiede tutto nell’uso assai preciso che il giurista fa dei due attributi inutilis e nullus. L’uso dei termini qui non è affatto casuale o intercambiabile ma risponde ad una logica semantica ben precisa. Ad essere qualificata inutilis è infatti la stipulatio, ad esempio contratta ‘a Titio post mortem eius vel a muliere pupillove sine tutoris auctoritate’, mentre nulla è soltanto l’obligatio, e cioè l’effetto giuridico scaturente dalla stipulatio predetta. Nullus ritorna peraltro subito appresso in una perifrasi relativa alla ‘stipulatio a servo’, a sottolinearne la totale inefficacia, sia ‘rescindente’ che ‘rescissoria’. E’ chiaro, quindi, che in questo contesto l’aggettivo nullus equivale ad ‘inesistente’ in quanto radicalmente privo di qualsiasi effetto giuridico ed anzi ‘strutturalmente’ insussistente. Lo stesse conclusioni si possono trarre da altri passi gaiani che sono stati considerati ed analizzati partitamente (ad esempio quello di Gaio III 117). Conclusa così questa ‘sezione’ dedicata al manuale gaiano, l’ultima parte di questo capitolo sulla ‘nullità’ è dedicata alla trattazione di due interessanti profili relativi alla stipulatio tra ‘ius civile’ e ‘ius honorarium’. Il primo concerne la tematica della stipulatio sottoposta ad una condizione illecita, di cui le fonti affermano in numerosi casi, nel contempo e contraddittoriamente, tanto la validità ‘iure civili’ e l’invalidità ‘iure honorario’ quanto l’invalidità ‘iure civili’. Tale palese antinomia si spiega in chiave ‘diacronica’, alla luce della stratificazione ‘compresente’ nella compilazione giustinianea, che oblitera da ultimo il ‘dualismo’ tra il diritto civile ed il diritto onorario sotto l’egida dello ‘ius civile’. Il secondo profilo attiene invece alla c.d. ‘stipulatio quasi nulla’ di cui tratta un ‘singolare’ frammento di Pomponio (in D.45.1.25). Tale figura, nella sua ‘ambiguità’, si colloca a metà tra diritto civile e diritto onorario, ed è proprio in una ‘transizione’ siffatta che taluno ha inteso ravvisare le prime autentiche tracce della categoria moderna dell’annullabilità. A conclusione di questa parte si può dire che la trattazione dei vari profili della nullità nel diritto romano, con tutte le sue declinazioni esegetiche come succintamente richiamate, suffraghi pienamente l’assunto di fondo della sua piena identificazione con il concetto ‘ontologico’ dell’inesistenza, conformemente alla premessa posta in apertura di una sua visione in chiave ‘culturalmente orientata’. 4. ANALISI DEL CONCETTO E DELLA CASISTICA PIU’ SIGNIFICATIVA IN TEMA DI ‘STIPULATIO INUTILIS’. Oggetto della terza parte è la precisazione del significato e più in generale della valenza dei termini utilis ed inutilis in relazione agli atti tra vivi, con particolare riguardo alla figura, per molti versi paradigmatica, della stipulatio. Si intitola, infatti, “La ‘stipulatio inutilis’: concetto ed esegesi della casistica più significativa”. Dopo una premessa di inquadramento generale, l’attenzione si è soffermata innanzi tutto sull’impiego del sintagma ‘stipulatio inutilis’ nelle ‘Institutiones’ di Gaio e ne ha evidenziato la valenza generale, onnicomprensiva e per lo più assai poco caratterizzante in termini lati di ‘inefficacia’. Questa prima disamina esegetica ha offerto lo spunto per la trattazione della problematica relativa alla distinzione tra la ‘stipulatio inutilis’ e la c.d. ‘stipulatio non existens’. Si è dato conto delle principali opinioni e dei contrasti della dottrina più significativa sul punto, con particolare riferimento alla posizione di Mitteis, Cicala e Masi. In proposito, si è soprattutto contestata la configurabilità stessa della seconda figura nell’ambito del diritto romano ma si è, nel contempo, criticata l’opzione volta ad una piena assimilazione tra la ‘stipulatio inutilis’ e la ‘stipulatio nulla’. Il riferimento va soprattutto al fondamentale passo di Gaio III 176 in tema di efficacia novativa parziale della ‘stipulatio inutilis’, già considerato in precedenza, ed all’uso assai preciso che il giurista fa dei termini nullus ed inutilis in questo contesto. Ciò chiarito, la trattazione è poi proseguita con l’analisi relativa all’uso dei termini utilis ed inutilis nell’ambito dei rapporti tra ‘ius civile’ e ‘ius honorarium’, con particolare riguardo alla fattispecie davvero ‘esemplare’ della ‘stipulatio contra bonos mores’ recepita in D.45.1.61. Si tratta di un caso di stipulatio sotto condizione illecita, sicuramente interpolato, interessante in quanto mostra significative tracce della successiva ‘onnipervasività’ dell’impiego dell’aggettivo inutilis per significare l’invalidità ‘pretoria’ di fattispecie ‘iure civili’ valide. Prova evidente di tale posteriore generalizzazione semantica del termine inutilis è costituita dalla rubrica di un titolo del ‘Codex’ giustinianeo, laddove vi si ricomprende anche un caso di stipulatio i cui effetti potevano essere paralizzati ‘per doli vel metus exceptionem’, e cioè in via ‘pretoria’ (si tratta della costituzione imperiale contenuta in C.8.38.5 contenuta nel titolo ‘De inutilibus stipulationibus’). Successivamente è stata presa in esame la figura della stipulatio condizionata per vagliare la bontà dell’autorevole posizione dottrinale secondo cui, in pendenza della condizione, il negozio non sarebbe stato qualificato né utilis né inutilis. Tale tesi si è dimostrata infondata alla luce dei testi, che mostrano chiaramente la qualificazione ‘utile’ attribuita all’atto pur ‘pendente condicione’. Sempre in quest’ambito si è poi soffermata l’attenzione sulla peculiare figura della ‘stipulatio praepostera’, anche per l’importanza che questa ha avuto nella storia della retroattività degli effetti della condizione avveratasi. Tutto ciò considerato, l’esame ha da ultimo investito un interessante brano della ‘Novella Theodosiana 9’, recepito in forma pressoché immutata in C.1.14.5. L’importanza di questo passo non consiste soltanto nella possibilità di seguire le vicende relative alla sorte degli atti posti in essere in violazione di un divieto legislativo nel periodo postclassico bensì, e soprattutto, perché esso sembra implicare una distinzione tra negozi inutili e negozi inesistenti (‘ea quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet legis lator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inutile debere esse quod factum est’). Una parte della dottrina vi ha infatti visto il superamento della distinzione ‘ulpianea’ tra ‘leges perfectae’, ‘minus quam perfectae’ ed ‘imperfectae’, con la trasformazione in perfectae di tutte le leges. Sennonché, a parte la smisurata estensione che in tal modo verrebbe ad assumere la categoria dell’inesistenza sino a ricomprendere l’intera gamma degli atti compiuti ‘contra legem’, la lettura del brano in esame nella sua interezza suscita serie perplessità dal punto di vista del rigore terminologico, in quanto da ultimo considera il frutto dell’infrazione perpetrata ‘cassum atque inutile’. Ne risulta quindi assai sminuito il rilievo della distinzione tra le sfere dell’inutilità e dell’inesistenza affermata poco prima. 5. CONSIDERAZIONI FINALI. Delineate così succintamente le linee principali del lavoro svolto, ne va innanzi tutto ricordata l’originalità nell’impostazione di fondo da cui si sono prese le mosse, e cioè l’inquadramento della categoria giuridica della nullità nel diritto romano in chiave ‘culturalmente orientata’. Ciò attraverso puntuali indici etimologico-lessicali e precisi richiami testuali, nonché mediante l’utilizzo di schemi mutuati dalla scienza linguistica di matrice strutturalistica (i.e. lo schema generale della comunicazione elaborato da Roman Jakobson). Ne è emersa una concezione del predicato giuridico nullus inteso nel senso prettamente ‘ontologico’ di ‘inesistente’, alla luce della sua più autentica ratio. La successiva parte esegetica del lavoro, svolta sui più significativi testi giuridici concernenti gli atti tra vivi, ha pienamente suffragato questo assunto di fondo a proposito del concetto di nullus. A fronte di ciò, i termini utilis ed inutilis si pongono come categoria duttile e polivalente, dalle molte sfaccettature, che può anche talvolta inglobare in sé casi altrimenti qualificati come nulli ma considerati dal punto di vista teleologico e funzionale della loro efficacia, più o meno latamente intesa.

Nullità ed inutilità con particolare riferimento alla 'stipulatio' / DI LEO, Leonardo. - (2014 Mar 20).

Nullità ed inutilità con particolare riferimento alla 'stipulatio'

DI LEO, Leonardo
20/03/2014

Abstract

1. LO SPUNTO DELL’INDAGINE. L’indagine su “Nullità ed inutilità, con particolare riferimento alla stipulatio” trae spunto da una rilettura della tesi di laurea “Sul principio alteri stipulari nemo potest”. In quell’occasione il tema era lo sviluppo storico di questo principio, formulato ed illustrato da Ulpiano in D.45.1.38.17-23 (Ulpianus libro quadragesimo nono ad Sabinum), con discussione sulle origini e trattazione delle vicende principali nel corso del tempo fino al suo definitivo superamento all’alba del xx secolo con l’emanazione del ‘BGB’. In quest’ambito, tra i molteplici profili meritevoli di approfondimento l’attenzione è stata attratta, in particolare, dalla qualificazione della ‘stipulatio alteri’ vietata, da un lato come ‘inutilis’ in Gaio III 103, dall’altro come ‘nulla’ in D.12.1.9.4 (Ulpianus libro vicensimo sexto ad edictum). Tale duplice connotazione invalidante, per così dire in contrappunto sul medesimo oggetto, ha indotto ad approfondire la tematica dell’invalidità negoziale nel diritto romano, con particolare riguardo alle due categorie della nullità e dell’inutilità. Le due figure, o meglio i rispettivi predicati presenti nella ricca casistica offerta dalle fonti appaiono spesso compresenti e variamente combinati nei testi. Proprio per questo la loro esatta definizione è stata vivacemente discussa dalla letteratura romanistica, con particolare riguardo al caso paradigmatico dell’efficacia novativa parziale di alcuni tipi particolari di ‘stipulatio inutilis’, riferito e discusso da Gaio III 176. Il dott. Di Leo ha quindi proceduto ad un’attenta analisi della dottrina che si è occupata di questo paragrafo delle ‘Institutiones’ di Gaio. Ne è emerso che nell’esegesi di questo passo è stata da taluno teorizzata la distinzione tra negozi inesistenti e negozi nulli, cui sarebbero da ricondurre le ‘stipulationes inutiles’, munite di efficacia solo ‘rescindente’, menzionate nel paragrafo di Gaio (Mitteis, Kniep, Flume, Betti). Altri viceversa, pur con diversità di accenti, hanno respinto tale bipartizione come artificiosa e non rispondente al dettato letterale delle fonti affermando l’equivalenza tra nullità ed inesistenza (De Martino, Sanfilippo, Masi, Di Paola). Su queste basi l’attenzione del dott. Di Leo si è soffermata innanzi tutto sul tema della nullità al fine di un suo retto inquadramento nell’ambito del diritto romano. 2. LA METODOLOGIA ADOTTATA NELLO SVOLGIMENTO DEL TEMA. Nello svolgimento di questa prima parte il dottor Di Leo propone l’adozione di un metodo basato fondamentalmente e sinteticamente sui due cardini della ‘visione storica’ e della ‘visione integrata’ del fenomeno giuridico. La prima permette di considerare i vari aspetti del mondo antico come distanti da noi e di collocarli nel loro tempo, in base al cosiddetto ‘principio dell’alterità’. La seconda consente, invece, di inquadrare il fenomeno giuridico non già di per se stesso, ed isolato dal suo contesto, ma inquadrato nel ‘sistema complessivo’ del mondo antico di cui è parte qualificante. Orientano nel senso di una ‘visione integrata’ del diritto nel mondo romano alcuni significativi indici testuali come, in particolare, la celebre definizione celsina dello ius (i.e. ‘ius est ars boni et aequi’, in D.1.1.1.pr.) in combinazione con un passo del coevo Aulo Gellio circa la nozione di humanitas (i.e. ‘eruditionem institutionemque in bonas artis’, in ‘Noctes Atticae’, XIII 17, 1). A tale stregua, inoltre, il dottor Di Leo si avvale del modello generale della comunicazione del linguista russo Roman Jakobson, che ritiene applicabile sulla premessa del diritto inteso come fenomeno linguistico. Nel modello teorizzato da Jakobson, infatti, una delle sei ‘funzioni’ fondamentali di ogni processo linguistico, nel che si risolve strutturalmente il diritto, è proprio la ‘funzione referenziale’, ovvero il contesto socio-culturale di riferimento. Sicché il dato culturale non può che illuminare e connotare la stessa ‘forma mentis’ del giurista, che agisce entro ben delineate coordinate di contesto da cui non può prescindere. In quest’ottica, allora, non è possibile attribuire al predicato nullus altro significato che quello di inesistenza, del resto conforme alla sua etimologia (nullus < non ullus), e quindi radicalmente incapace di produrre qualsivoglia effetto giuridico. Tale semantica è, infatti, la sola possibile in un orizzonte culturale connotato dall’idea di fondo anticreazionista dell’origine delle cose dal Caos, che rende inconcepibile che dal nulla possa nascere qualcosa. E’ qui che si rinviene del resto la matrice anche linguistica del ditterio ‘ex nihilo nihil fit’. Una ricostruzione siffatta della nullità, invero fatta propria nei suoi esiti ultimi da alcuni Autori (ad esempio Di Paola) pur senza rinvenirne la ratio, consente di dissipare alcune antinomie e presunte contraddizioni rinvenibili nelle fonti secondo l’opinione di alcuni studiosi (tra cui, soprattutto, quella ravvisata nel testo di Gaio III 176 in se stesso ed in relazione a Gaio III 117). Su queste basi il dottor Di Leo ha predisposto un primo capitolo di carattere introduttivo e di impianto generale, che ha illustrato l’innovativa metodologia adottata nell’approcciare il tema in esame secondo le linee succintamente poc’anzi riferite ed efficacemente per questo intitolato ‘Nova methodus’. 3. ESEGESI DELLE FONTI PIU’ SIGNIFICATIVE IN TEMA DI NULLITA’. Il passo successivo è stato il varo di una seconda parte, di impianto prettamente esegetico, volta ad applicare le linee guida assunte a base del lavoro sul piano storico-dogmatico-ricostruttivo, attraverso una puntuale disamina delle fonti giuridiche più interessanti, con particolare riguardo ai ‘Digesta’ di Giustiniano ed alle ‘Institutiones’ di Gaio. Il secondo capitolo, infatti, intitolato “’Applicatio iuris’: la nullità in alcuni passi emblematici delle fonti classiche”, affronta partitamente taluni significativi aspetti della problematica in esame, muovendo dai testi riguardanti gli atti tra vivi e la stipulatio in particolare. Dopo una premessa terminologica, volta ad evidenziare le numerose e variegate espressioni ricorrenti nelle fonti per esprimere il concetto di nullità, l’analisi si è innanzi tutto soffermata su una serie di passi che assimilano chiaramente la nullità all’inesistenza. Ciò mediante la giustapposizione dell’aggettivo nullus a perifrasi negative, volte a negare la stessa consistenza ‘ontologica’ del sostantivo di riferimento (cfr., tra gli altri, D.46.1.70.4). Il successivo profilo oggetto di approfondimento è stata la problematica delle ‘leges perfectae’, con particolare riguardo agli effetti spiegati sugli atti posti in essere in violazione del divieto da queste sancito. La disamina ha preso le mosse dalla celebre definizione dei tre tipi di leges (‘perfectae’, ‘minus quam perfectae’, ‘imperfectae’) contenuta, secondo l’integrazione generalmente accolta, nei ‘Tituli ex corpore Ulpiani’ 1-2. Si è poi incentrata soprattutto sulla valenza del verbo rescindere, ivi impiegato, specialmente in relazione ai passi concernenti la ‘lex Aelia Sentia’ circa la sorte di talune manomissioni compiute in frode dei creditori e del patrono, laddove il ‘rescindere libertatem’ di talune fonti si pone a fronte del ‘nihil agere’ gaiano (cfr. D.40.9.5.2 e D.42.8.15 vs Gaio I 37). Segue, a questo punto, un’attenta analisi dei passi contenenti l’aggettivo imperfectum nelle fonti relative agli atti tra vivi. Ne è emerso il caratteristico significato di ‘mancata integrazione strutturale’ dell’atto, in contrappunto alla radicale ‘inesistenza’ propria dell’aggettivo nullus. Ciò detto, la trattazione seguente concerne specificamente le ‘Institutiones’ di Gaio. Offre, innanzi tutto, un inquadramento sistematico delle ricorrenze dell’aggettivo nullus e delle espressioni a questo similari nel manuale gaiano, mostrandone la piena assimilabilità al concetto dell’inesistenza. Corollario di questa premessa è l’interessante conclusione circa l’inconsistente valenza ‘assoluta’ della categoria delle ‘res nullius’ in questo contesto. Il paragrafo gaiano de quo, infatti, letto correttamente, contrappone alle ‘res privatae (…) quae singulorum hominum sunt’ le ‘res publicae (…) nullius (…) in bonis (…), ipsius universitatis’. Il testo originale del Gaio c.d. ‘Veronese’ in nostro possesso consente, pertanto, di ‘demistificare’ come interpolato il corrispondente passo dei ‘Digesta’ giustinianei, che solo parla di cose ‘nullius in bonis’ ‘tout court’ (cfr. Gaio II 11 vs D.1.8.1 pr.). In quest’ambito l’attenzione si è poi soffermata sul già citato ed assolutamente paradigmatico passo di Gaio III 176, in tema di efficacia novativa parziale della ‘stipulatio inutilis’. Per la problematica in esame il rilievo del passo risiede tutto nell’uso assai preciso che il giurista fa dei due attributi inutilis e nullus. L’uso dei termini qui non è affatto casuale o intercambiabile ma risponde ad una logica semantica ben precisa. Ad essere qualificata inutilis è infatti la stipulatio, ad esempio contratta ‘a Titio post mortem eius vel a muliere pupillove sine tutoris auctoritate’, mentre nulla è soltanto l’obligatio, e cioè l’effetto giuridico scaturente dalla stipulatio predetta. Nullus ritorna peraltro subito appresso in una perifrasi relativa alla ‘stipulatio a servo’, a sottolinearne la totale inefficacia, sia ‘rescindente’ che ‘rescissoria’. E’ chiaro, quindi, che in questo contesto l’aggettivo nullus equivale ad ‘inesistente’ in quanto radicalmente privo di qualsiasi effetto giuridico ed anzi ‘strutturalmente’ insussistente. Lo stesse conclusioni si possono trarre da altri passi gaiani che sono stati considerati ed analizzati partitamente (ad esempio quello di Gaio III 117). Conclusa così questa ‘sezione’ dedicata al manuale gaiano, l’ultima parte di questo capitolo sulla ‘nullità’ è dedicata alla trattazione di due interessanti profili relativi alla stipulatio tra ‘ius civile’ e ‘ius honorarium’. Il primo concerne la tematica della stipulatio sottoposta ad una condizione illecita, di cui le fonti affermano in numerosi casi, nel contempo e contraddittoriamente, tanto la validità ‘iure civili’ e l’invalidità ‘iure honorario’ quanto l’invalidità ‘iure civili’. Tale palese antinomia si spiega in chiave ‘diacronica’, alla luce della stratificazione ‘compresente’ nella compilazione giustinianea, che oblitera da ultimo il ‘dualismo’ tra il diritto civile ed il diritto onorario sotto l’egida dello ‘ius civile’. Il secondo profilo attiene invece alla c.d. ‘stipulatio quasi nulla’ di cui tratta un ‘singolare’ frammento di Pomponio (in D.45.1.25). Tale figura, nella sua ‘ambiguità’, si colloca a metà tra diritto civile e diritto onorario, ed è proprio in una ‘transizione’ siffatta che taluno ha inteso ravvisare le prime autentiche tracce della categoria moderna dell’annullabilità. A conclusione di questa parte si può dire che la trattazione dei vari profili della nullità nel diritto romano, con tutte le sue declinazioni esegetiche come succintamente richiamate, suffraghi pienamente l’assunto di fondo della sua piena identificazione con il concetto ‘ontologico’ dell’inesistenza, conformemente alla premessa posta in apertura di una sua visione in chiave ‘culturalmente orientata’. 4. ANALISI DEL CONCETTO E DELLA CASISTICA PIU’ SIGNIFICATIVA IN TEMA DI ‘STIPULATIO INUTILIS’. Oggetto della terza parte è la precisazione del significato e più in generale della valenza dei termini utilis ed inutilis in relazione agli atti tra vivi, con particolare riguardo alla figura, per molti versi paradigmatica, della stipulatio. Si intitola, infatti, “La ‘stipulatio inutilis’: concetto ed esegesi della casistica più significativa”. Dopo una premessa di inquadramento generale, l’attenzione si è soffermata innanzi tutto sull’impiego del sintagma ‘stipulatio inutilis’ nelle ‘Institutiones’ di Gaio e ne ha evidenziato la valenza generale, onnicomprensiva e per lo più assai poco caratterizzante in termini lati di ‘inefficacia’. Questa prima disamina esegetica ha offerto lo spunto per la trattazione della problematica relativa alla distinzione tra la ‘stipulatio inutilis’ e la c.d. ‘stipulatio non existens’. Si è dato conto delle principali opinioni e dei contrasti della dottrina più significativa sul punto, con particolare riferimento alla posizione di Mitteis, Cicala e Masi. In proposito, si è soprattutto contestata la configurabilità stessa della seconda figura nell’ambito del diritto romano ma si è, nel contempo, criticata l’opzione volta ad una piena assimilazione tra la ‘stipulatio inutilis’ e la ‘stipulatio nulla’. Il riferimento va soprattutto al fondamentale passo di Gaio III 176 in tema di efficacia novativa parziale della ‘stipulatio inutilis’, già considerato in precedenza, ed all’uso assai preciso che il giurista fa dei termini nullus ed inutilis in questo contesto. Ciò chiarito, la trattazione è poi proseguita con l’analisi relativa all’uso dei termini utilis ed inutilis nell’ambito dei rapporti tra ‘ius civile’ e ‘ius honorarium’, con particolare riguardo alla fattispecie davvero ‘esemplare’ della ‘stipulatio contra bonos mores’ recepita in D.45.1.61. Si tratta di un caso di stipulatio sotto condizione illecita, sicuramente interpolato, interessante in quanto mostra significative tracce della successiva ‘onnipervasività’ dell’impiego dell’aggettivo inutilis per significare l’invalidità ‘pretoria’ di fattispecie ‘iure civili’ valide. Prova evidente di tale posteriore generalizzazione semantica del termine inutilis è costituita dalla rubrica di un titolo del ‘Codex’ giustinianeo, laddove vi si ricomprende anche un caso di stipulatio i cui effetti potevano essere paralizzati ‘per doli vel metus exceptionem’, e cioè in via ‘pretoria’ (si tratta della costituzione imperiale contenuta in C.8.38.5 contenuta nel titolo ‘De inutilibus stipulationibus’). Successivamente è stata presa in esame la figura della stipulatio condizionata per vagliare la bontà dell’autorevole posizione dottrinale secondo cui, in pendenza della condizione, il negozio non sarebbe stato qualificato né utilis né inutilis. Tale tesi si è dimostrata infondata alla luce dei testi, che mostrano chiaramente la qualificazione ‘utile’ attribuita all’atto pur ‘pendente condicione’. Sempre in quest’ambito si è poi soffermata l’attenzione sulla peculiare figura della ‘stipulatio praepostera’, anche per l’importanza che questa ha avuto nella storia della retroattività degli effetti della condizione avveratasi. Tutto ciò considerato, l’esame ha da ultimo investito un interessante brano della ‘Novella Theodosiana 9’, recepito in forma pressoché immutata in C.1.14.5. L’importanza di questo passo non consiste soltanto nella possibilità di seguire le vicende relative alla sorte degli atti posti in essere in violazione di un divieto legislativo nel periodo postclassico bensì, e soprattutto, perché esso sembra implicare una distinzione tra negozi inutili e negozi inesistenti (‘ea quae lege fieri prohibentur, si fuerint facta, non solum inutilia, sed pro infectis etiam habeantur, licet legis lator fieri prohibuerit tantum nec specialiter dixerit inutile debere esse quod factum est’). Una parte della dottrina vi ha infatti visto il superamento della distinzione ‘ulpianea’ tra ‘leges perfectae’, ‘minus quam perfectae’ ed ‘imperfectae’, con la trasformazione in perfectae di tutte le leges. Sennonché, a parte la smisurata estensione che in tal modo verrebbe ad assumere la categoria dell’inesistenza sino a ricomprendere l’intera gamma degli atti compiuti ‘contra legem’, la lettura del brano in esame nella sua interezza suscita serie perplessità dal punto di vista del rigore terminologico, in quanto da ultimo considera il frutto dell’infrazione perpetrata ‘cassum atque inutile’. Ne risulta quindi assai sminuito il rilievo della distinzione tra le sfere dell’inutilità e dell’inesistenza affermata poco prima. 5. CONSIDERAZIONI FINALI. Delineate così succintamente le linee principali del lavoro svolto, ne va innanzi tutto ricordata l’originalità nell’impostazione di fondo da cui si sono prese le mosse, e cioè l’inquadramento della categoria giuridica della nullità nel diritto romano in chiave ‘culturalmente orientata’. Ciò attraverso puntuali indici etimologico-lessicali e precisi richiami testuali, nonché mediante l’utilizzo di schemi mutuati dalla scienza linguistica di matrice strutturalistica (i.e. lo schema generale della comunicazione elaborato da Roman Jakobson). Ne è emersa una concezione del predicato giuridico nullus inteso nel senso prettamente ‘ontologico’ di ‘inesistente’, alla luce della sua più autentica ratio. La successiva parte esegetica del lavoro, svolta sui più significativi testi giuridici concernenti gli atti tra vivi, ha pienamente suffragato questo assunto di fondo a proposito del concetto di nullus. A fronte di ciò, i termini utilis ed inutilis si pongono come categoria duttile e polivalente, dalle molte sfaccettature, che può anche talvolta inglobare in sé casi altrimenti qualificati come nulli ma considerati dal punto di vista teleologico e funzionale della loro efficacia, più o meno latamente intesa.
20-mar-2014
File allegati a questo prodotto
File Dimensione Formato  
Tesi dottorato file unico.pdf

accesso aperto

Note: Tesi di dottorato: Nullità ed inutilità con particolare riferimento alla 'stipulatio'
Tipologia: Tesi di dottorato
Licenza: Creative commons
Dimensione 1.34 MB
Formato Adobe PDF
1.34 MB Adobe PDF

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/917820
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact