La recente disciplina del lavoro a progetto, secondo l’Autore, non ha modificato gli elementi distintivi della fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative, ma ha provveduto ad introdurre severi limiti all’autonomia contrattuale in modo da evitare il ricorso fraudolento a tale figura. In questo senso, il “progetto” deve essere inteso come il “contenitore” della prestazione del collaboratore, rappresentando l’ambito spaziale e temporale di utilizzazione della collaborazione da parte del committente. Analoga funzione limitativa deve essere attribuita alle espressioni “programma” e “fase di lavoro”, attraverso le quali il legislatore ha inteso ricomprendere ogni possibile modulo o frammento dell’organizzazione del committente finalizzato alla realizzazione di specifici progetti. Le considerazioni svolte dall’Autore si concentrano infine sul la interpretazione dell’art. 68, D.Lgs. n. 276/2003: la norma non si riferisce alla disponibilità dei diritti e dunque alle rinunzie e transazioni, ma detta regole in materia di derogabilità assistita, in sede di certificazione, della disciplina legislativa sul lavoro a progetto.
Lavoro a progetto. Opinioni a confronto (relazione tenuta al convegno "il lavoro a progetto: opinioni a confronto" organizzato dall'istituto di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'università di milano, 29 gennaio 2004) / Maresca, Arturo. - In: IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA. - ISSN 1591-4178. - STAMPA. - (2004), pp. 658-663.
Lavoro a progetto. Opinioni a confronto (relazione tenuta al convegno "il lavoro a progetto: opinioni a confronto" organizzato dall'istituto di diritto del lavoro della facoltà di giurisprudenza dell'università di milano, 29 gennaio 2004)
Arturo Maresca
2004
Abstract
La recente disciplina del lavoro a progetto, secondo l’Autore, non ha modificato gli elementi distintivi della fattispecie delle collaborazioni coordinate e continuative, ma ha provveduto ad introdurre severi limiti all’autonomia contrattuale in modo da evitare il ricorso fraudolento a tale figura. In questo senso, il “progetto” deve essere inteso come il “contenitore” della prestazione del collaboratore, rappresentando l’ambito spaziale e temporale di utilizzazione della collaborazione da parte del committente. Analoga funzione limitativa deve essere attribuita alle espressioni “programma” e “fase di lavoro”, attraverso le quali il legislatore ha inteso ricomprendere ogni possibile modulo o frammento dell’organizzazione del committente finalizzato alla realizzazione di specifici progetti. Le considerazioni svolte dall’Autore si concentrano infine sul la interpretazione dell’art. 68, D.Lgs. n. 276/2003: la norma non si riferisce alla disponibilità dei diritti e dunque alle rinunzie e transazioni, ma detta regole in materia di derogabilità assistita, in sede di certificazione, della disciplina legislativa sul lavoro a progetto.| File | Dimensione | Formato | |
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