The paper aims to show that the «destination of interest worthy of protec- tion» can be, validly and effectively, be through a testament. In this perspective, they are contested topics offered by the judgment of the Court of Rome of 2013, which stated the ineffectiveness of a destination by testament. It denies that the rule on «destination of interest worthy of protection» can be considered a c.d. «rule on the effects», and it is clarified that the control of «worthiness», indi- cated in the rule in art. 2645 ter c.c., is a different control from the «worthiness» civil-constitutional. Finally, it is analyzed the potential interference of a disposi- tion testamentary with discipline protection of legitimate heirs. In conclusion, it is stated that there is no obstacle to the admissibility of a testamentary disposi- tion of destination, that can not be considered responsible, pursuant to art. 28 l. not., the notary who has received this disposition testamentary, and it is hoped that the practice can come back to use them and to grasp the potential that this important institution allows.

Il saggio si propone di dimostrare che il vincolo di destinazione per interessi meritevoli di tutela si possa, validamente ed efficacemente, costituire per via te- stamentaria. In questa prospettiva, vengono contestati gli argomenti offerti dalla sentenza del Tribunale di Roma del 2013, la quale ha affermato l’inefficacia di un vincolo di destinazione testamentario. Si nega che la norma sul vincolo di desti- nazione possa essere considerata una c.d. «norma sugli effetti, e si chiarisce che il controllo di meritevolezza, indicato nella norma di cui all’art. 2645 ter c.c., è un controllo diverso dalla meritevolezza civil-costituzionale. Infine, si analizzano le eventuali interferenze della disposizione testamentaria di destinazione con la disciplina di tutela dei legittimarî. In conclusione, si afferma che non esiste alcun ostacolo all’ammissibilità di una disposizione testamentaria di destinazione, che non si possa considerare responsabile, ex art. 28 l. not., il notaio che abbia rice- vuto una disposizione testamentaria di destinazione e si auspica che la prassi possa tornare a farne uso e a cogliere le potenzialità che questo importante istituto consente.

Disposizione testamentaria di destinazione / Barba, Vincenzo. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 0015-7848. - STAMPA. - 5:2(2016), pp. 325-351.

Disposizione testamentaria di destinazione

BARBA, Vincenzo
2016

Abstract

The paper aims to show that the «destination of interest worthy of protec- tion» can be, validly and effectively, be through a testament. In this perspective, they are contested topics offered by the judgment of the Court of Rome of 2013, which stated the ineffectiveness of a destination by testament. It denies that the rule on «destination of interest worthy of protection» can be considered a c.d. «rule on the effects», and it is clarified that the control of «worthiness», indi- cated in the rule in art. 2645 ter c.c., is a different control from the «worthiness» civil-constitutional. Finally, it is analyzed the potential interference of a disposi- tion testamentary with discipline protection of legitimate heirs. In conclusion, it is stated that there is no obstacle to the admissibility of a testamentary disposi- tion of destination, that can not be considered responsible, pursuant to art. 28 l. not., the notary who has received this disposition testamentary, and it is hoped that the practice can come back to use them and to grasp the potential that this important institution allows.
2016
Il saggio si propone di dimostrare che il vincolo di destinazione per interessi meritevoli di tutela si possa, validamente ed efficacemente, costituire per via te- stamentaria. In questa prospettiva, vengono contestati gli argomenti offerti dalla sentenza del Tribunale di Roma del 2013, la quale ha affermato l’inefficacia di un vincolo di destinazione testamentario. Si nega che la norma sul vincolo di desti- nazione possa essere considerata una c.d. «norma sugli effetti, e si chiarisce che il controllo di meritevolezza, indicato nella norma di cui all’art. 2645 ter c.c., è un controllo diverso dalla meritevolezza civil-costituzionale. Infine, si analizzano le eventuali interferenze della disposizione testamentaria di destinazione con la disciplina di tutela dei legittimarî. In conclusione, si afferma che non esiste alcun ostacolo all’ammissibilità di una disposizione testamentaria di destinazione, che non si possa considerare responsabile, ex art. 28 l. not., il notaio che abbia rice- vuto una disposizione testamentaria di destinazione e si auspica che la prassi possa tornare a farne uso e a cogliere le potenzialità che questo importante istituto consente.
testamento; disposizione testamentaria; destinazione; vincolo; meritevolezza
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Disposizione testamentaria di destinazione / Barba, Vincenzo. - In: IL FORO NAPOLETANO. - ISSN 0015-7848. - STAMPA. - 5:2(2016), pp. 325-351.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/915547
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