L’evoluzione del processo amministrativo nel nostro ordinamento sembra aver portato – in parallelo con la sempre maggiore valorizzazione di una tipologia di tutela incentrata sulla soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio – all’emergere, soprattutto nell’ultimo periodo, di particolari modelli processuali differenziati di matrice oggettiva; modelli creati dal legislatore attraverso l’introduzione di un corpo normativo di deroga alle regole processuali ordinarie ovvero elaborati dalla giurisprudenza sulla base di specifiche disposizioni normative, i cui caratteri peculiari sono da ricercasi, secondo quanto si espone nello scritto, nell’essere deputati alla protezione di un particolare interesse pubblico sensibile (ciò che giustifica deroghe al tradizionale modello di tutela di tipo soggettivo); nella presenza, in capo al giudice amministrativo, di poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli ordinari, poteri che possono essere più ampi sia sotto il profilo cognitorio che sotto quello decisorio; nel particolare declinarsi dalla legittimazione a ricorrere, che può ricomprendere situazioni giuridiche differenti da quelle tutelate dinnanzi al g.a. o, comunque, ipotesi peculiari di legittimazione ex lege. Tipici esempi sono la c.d. class action amministrativa (azione per l’efficienza), l’impugnazione da parte dell’AGCM degli atti amministrativi adottati in violazione delle regole sulla concorrenza, o il contenzioso sull’affidamento degli appalti pubblici. In merito a quest’ultimo, si evidenzia come in ragione della presenza di un interesse di rango comunitario, quale quello alla concorrenza, e di poteri peculiari del giudice, in grado di influire sull’efficacia del contratto, anche il requisito della legittimazione tende a conformarsi ad un modello maggiormente incentrato su una tutela di tipo oggettivo. Ciò presenta profili di particolare rilevanza in relazione alla vexata quaestio concernente il rapporto tra il ricorso principale proposto avverso l’aggiudicazione di un appalto pubblico e il ricorso incidentale c.d. escludente, posto in essere dall’aggiudicatario controinteressato per far valere l’illegittima partecipazione del ricorrente principale alla gara di appalto, laddove anche il ricorso principale sollevi la medesima censura nei confronti dell’aggiudicatario e non vi siano altre imprese partecipanti alla procedura. L’impostazione volta a sostenere la possibilità per il giudice di esaminare entrambi i ricorsi in ragione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara – disattesa dall’Adunanza Plenaria con la nota pronuncia n. 4/2011, ma successivamente accolta dalla Corte di giustizia nel caso Fastweb – non può infatti giustificarsi da un punto di vista processuale, secondo quanto si cerca di dimostrare, se non ascrivendo il contenzioso sui contratti pubblici ad un modello processuale differenziato, ove la tutela delle situazioni giuridiche soggettive delle parti si pone in secondo piano rispetto alla protezione dell’interesse a cui il modello stesso è deputato.
Modelli processuali differenziati, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici / Carbone, Andrea. - In: DIRITTO PROCESSUALE AMMINISTRATIVO. - ISSN 0393-1315. - STAMPA. - (2014), pp. 423-485.
Modelli processuali differenziati, legittimazione a ricorrere e nuove tendenze del processo amministrativo nel contenzioso sugli appalti pubblici
CARBONE, Andrea
2014
Abstract
L’evoluzione del processo amministrativo nel nostro ordinamento sembra aver portato – in parallelo con la sempre maggiore valorizzazione di una tipologia di tutela incentrata sulla soddisfazione della situazione giuridica dedotta in giudizio – all’emergere, soprattutto nell’ultimo periodo, di particolari modelli processuali differenziati di matrice oggettiva; modelli creati dal legislatore attraverso l’introduzione di un corpo normativo di deroga alle regole processuali ordinarie ovvero elaborati dalla giurisprudenza sulla base di specifiche disposizioni normative, i cui caratteri peculiari sono da ricercasi, secondo quanto si espone nello scritto, nell’essere deputati alla protezione di un particolare interesse pubblico sensibile (ciò che giustifica deroghe al tradizionale modello di tutela di tipo soggettivo); nella presenza, in capo al giudice amministrativo, di poteri diversi e ulteriori rispetto a quelli ordinari, poteri che possono essere più ampi sia sotto il profilo cognitorio che sotto quello decisorio; nel particolare declinarsi dalla legittimazione a ricorrere, che può ricomprendere situazioni giuridiche differenti da quelle tutelate dinnanzi al g.a. o, comunque, ipotesi peculiari di legittimazione ex lege. Tipici esempi sono la c.d. class action amministrativa (azione per l’efficienza), l’impugnazione da parte dell’AGCM degli atti amministrativi adottati in violazione delle regole sulla concorrenza, o il contenzioso sull’affidamento degli appalti pubblici. In merito a quest’ultimo, si evidenzia come in ragione della presenza di un interesse di rango comunitario, quale quello alla concorrenza, e di poteri peculiari del giudice, in grado di influire sull’efficacia del contratto, anche il requisito della legittimazione tende a conformarsi ad un modello maggiormente incentrato su una tutela di tipo oggettivo. Ciò presenta profili di particolare rilevanza in relazione alla vexata quaestio concernente il rapporto tra il ricorso principale proposto avverso l’aggiudicazione di un appalto pubblico e il ricorso incidentale c.d. escludente, posto in essere dall’aggiudicatario controinteressato per far valere l’illegittima partecipazione del ricorrente principale alla gara di appalto, laddove anche il ricorso principale sollevi la medesima censura nei confronti dell’aggiudicatario e non vi siano altre imprese partecipanti alla procedura. L’impostazione volta a sostenere la possibilità per il giudice di esaminare entrambi i ricorsi in ragione dell’interesse strumentale alla rinnovazione della gara – disattesa dall’Adunanza Plenaria con la nota pronuncia n. 4/2011, ma successivamente accolta dalla Corte di giustizia nel caso Fastweb – non può infatti giustificarsi da un punto di vista processuale, secondo quanto si cerca di dimostrare, se non ascrivendo il contenzioso sui contratti pubblici ad un modello processuale differenziato, ove la tutela delle situazioni giuridiche soggettive delle parti si pone in secondo piano rispetto alla protezione dell’interesse a cui il modello stesso è deputato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.