The paper takes clue from some decisions recently provided by the Italian Court of Auditors, according to which provisions of insurance for individual active citizens are illegal when they are not officials. The Court aims to avoid that the local authorities get round the voluntary law n. 266/1991 which guarantees the personal insurance just only for voluntary bodies and not for individuals. The author, though deeming these fears realistic, is not completely persuaded by these conclusions because they overlook the richness of the active citizen experience, much larger of the only voluntary ones. Besides, the Court ignores the application of Art. 118.4 of the Italian Constitution where even individuals are encouraged by the public authorities if they step action for general interests. Likewise the very recent law n. 106/2016, on the Reform of third sector, promotes individuals. Therefore, the a. concludes that it would be important the Court adjusts its interpretation to the new framework for experience with hign civil and social values not to be crushed.

Il contributo trae spunto da alcuni pareri espressi recentemente dalla Corte dei conti che considera illegittime le stipule di contratti di assicurazione a beneficio di singoli cittadini attivi al di fuori dei contratti di lavoro. La Corte, infatti, temendo che in questo modo le autorità locali possano aggirare i vincoli di bilancio producendo una sorta di esternalizzazione a basso costo, fanno rientrare le attività di questi cittadini tra le esperienze di volontariato, per le quali si applica la legge n. 266/1991 che prevede la stipula di polizze assicurative solo per gli enti ma non per i singoli volontari. Pur essendo tali timori fondati, l'a. contesta il presupposto di queste conclusioni specie se l'autorità decidente intende in tal modo assegnarle una valenza generale: infatti, non tutte le esperienze di cittadinanza attiva rientrano tra le esperienze di volontariato. Inoltre, questi pareri trascurano la valenza dell'art. 118, c. 4, cost., che attribuisce anche ai singoli cittadini posizioni di vantaggio. Nella stessa direzione va anche la recente legge di riforma del Terzo settore, l. n. 106 del 2016. Pertanto, si conclude che, pur essendo corretto vigilare affinché le applicazioni concrete delle normative non determinino delle distorsioni, è opportuno che l'interpretazione della Corte dei conti tenga adeguatamente conto delle trasformazioni nel frattempo intervenute, al fine di non sacrificare esperienze ad alto valore civile e sociale.

I cittadini attivi si possono assicurare perché non rientrano nel volontariato di cui alla legge n. 266/1991 / Giglioni, Fabio. - In: LABSUS. - ISSN 2038-386X. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 1-3.

I cittadini attivi si possono assicurare perché non rientrano nel volontariato di cui alla legge n. 266/1991

GIGLIONI, Fabio
2016

Abstract

The paper takes clue from some decisions recently provided by the Italian Court of Auditors, according to which provisions of insurance for individual active citizens are illegal when they are not officials. The Court aims to avoid that the local authorities get round the voluntary law n. 266/1991 which guarantees the personal insurance just only for voluntary bodies and not for individuals. The author, though deeming these fears realistic, is not completely persuaded by these conclusions because they overlook the richness of the active citizen experience, much larger of the only voluntary ones. Besides, the Court ignores the application of Art. 118.4 of the Italian Constitution where even individuals are encouraged by the public authorities if they step action for general interests. Likewise the very recent law n. 106/2016, on the Reform of third sector, promotes individuals. Therefore, the a. concludes that it would be important the Court adjusts its interpretation to the new framework for experience with hign civil and social values not to be crushed.
2016
Il contributo trae spunto da alcuni pareri espressi recentemente dalla Corte dei conti che considera illegittime le stipule di contratti di assicurazione a beneficio di singoli cittadini attivi al di fuori dei contratti di lavoro. La Corte, infatti, temendo che in questo modo le autorità locali possano aggirare i vincoli di bilancio producendo una sorta di esternalizzazione a basso costo, fanno rientrare le attività di questi cittadini tra le esperienze di volontariato, per le quali si applica la legge n. 266/1991 che prevede la stipula di polizze assicurative solo per gli enti ma non per i singoli volontari. Pur essendo tali timori fondati, l'a. contesta il presupposto di queste conclusioni specie se l'autorità decidente intende in tal modo assegnarle una valenza generale: infatti, non tutte le esperienze di cittadinanza attiva rientrano tra le esperienze di volontariato. Inoltre, questi pareri trascurano la valenza dell'art. 118, c. 4, cost., che attribuisce anche ai singoli cittadini posizioni di vantaggio. Nella stessa direzione va anche la recente legge di riforma del Terzo settore, l. n. 106 del 2016. Pertanto, si conclude che, pur essendo corretto vigilare affinché le applicazioni concrete delle normative non determinino delle distorsioni, è opportuno che l'interpretazione della Corte dei conti tenga adeguatamente conto delle trasformazioni nel frattempo intervenute, al fine di non sacrificare esperienze ad alto valore civile e sociale.
cittadini attivi; volontariato; assicurazione
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
I cittadini attivi si possono assicurare perché non rientrano nel volontariato di cui alla legge n. 266/1991 / Giglioni, Fabio. - In: LABSUS. - ISSN 2038-386X. - ELETTRONICO. - (2016), pp. 1-3.
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