Opening up to competition and compliance with Community rules, they opened the way for a massive privatization that sees the shift from a mixed economy, in which the state owns large sections of businesses, also used to pursue objectives of general interest, to a privatized economy, in which even the economic policy objectives are pursued, not with the direct management by the state, but by only one State "regulator", which lays down new rules which companies, managed of privatization, must submit. In some ways this passage from the public sector to the private sector may seem insignificant. The privatized company retains its legal personality and its operating conditions are certainly less shaken than they did because of the trade legislation. But many aspects of this change of status are complex, since it seems absurd to immediately and fully align the regime of privatized companies to the enterprises that have always had a private character. transitional measures are necessary in order to allow the State to control the sale of shares or maintain a representation on the management and supervisory organs. Hence the creation of various instruments reserved to the State for the protection of fundamental interests of the national community: the golden share in England, the action spécifique in France and the special powers in Italy. Ahead of such complex situations, therefore, the comparative analysis of various centralization and control instruments that have similar functions is essential and is of great use, even and especially in the face both of the most recent decisions of the Court of Justice of the Union European is the enactment in Italy of the law 11 May 2012, n. 56 which, innovating with the introduction of cc.dd. golden powers, upset the establishment of the special powers in our system, aspiring not only to become fully compliant with EU principles, but also to place themselves in a sense as a benchmark for other EU Member States. The prospect of comparatist, especially in areas as sharp, then it must be to look for the reasons that prompted the States, on the occasion of the privatization of public companies, to adopt such protective mechanisms; to retrace the logical-legal thread that led the Community authorities to ostracize the special powers; and, later, in a perspective of openness compared to the use of the same, to analyze the criteria and the manner in which the special shares were to be used. In such a scenario, there has been a real evolution of the role of the state, which has direct manager of the largest domestic companies, especially those that offer services to the community (so-called public utilities), went on to cover the regulatory role, with the aim of progressively encourage the creation of a free market and at the same, time, to ensure (including through the use of these instruments subject to analysis) the efficiency of the public and the protection of the essential interests of national services

Apertura alla concorrenza ed ossequio alle regole comunitarie, hanno aperto la strada ad una massiccia privatizzazione che vede il passaggio da un sistema di economia mista, in cui lo Stato è proprietario di ampi settori di imprese, utilizzate anche per perseguire obiettivi di interesse generale, ad una economia privatizzata, in cui anche gli obiettivi di politica economica vengono perseguiti, non con la gestione diretta da parte dello Stato, ma da uno Stato soltanto “regolatore”, che detta le nuove regole cui le imprese, privatisticamente gestite, debbono sottostare. Per alcuni versi questo passaggio dal settore pubblico al settore privato può sembrare insignificante. La società privatizzata mantiene la sua personalità giuridica e le sue condizioni di funzionamento sono certamente meno sconvolte rispetto a quanto avveniva a causa della legislazione commerciale. Ma numerosi aspetti di questo cambiamento di statuto sono complessi, poiché sembra assurdo allineare immediatamente e totalmente il regime delle società privatizzate a quello delle imprese che hanno sempre avuto un carattere privato. Sono necessarie misure transitorie al fine di permettere allo Stato di controllare le cessioni di azioni o di mantenere una rappresentanza in seno agli organi di amministrazione e controllo. Di qui la nascita di vari strumenti riservati allo Stato a tutela di interessi fondamentali della comunità nazionale: la golden share in Inghilterra, l’action spécifique in Francia ed i poteri speciali in Italia. Davanti a situazioni così complesse, pertanto, l’analisi comparatistica dei diversi strumenti di accentramento e controllo che hanno simili funzioni si impone ed è di grande utilità, anche e, soprattutto, a fronte sia delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea sia dell’emanazione in Italia della legge 11 maggio 2012, n. 56 che, innovando con l’introduzione dei c.d. golden powers, ha stravolto l’istituto dei poteri speciali nel nostro ordinamento, aspirando non solo a rendersi pienamente compatibile con i principi comunitari, ma anche a porsi in un certo senso quale benchmark per gli altri Stati membri dell’Unione europea. La prospettiva del comparatista, specie in settori così spigolosi, deve essere allora quella di ricercare le ragioni che hanno spinto gli Stati, in occasione dei processi di privatizzazione delle società pubbliche, ad adottare tali meccanismi di protezione; di ripercorrere il filo logico-giuridico che ha portato gli organi comunitari ad ostracizzare i poteri speciali; e, successivamente, in un’ottica di apertura rispetto all’utilizzo degli stessi, di analizzare i criteri e le modalità con i quali le golden shares venivano ad essere impiegate. In tale scenario, si è assistito ad una vera e propria evoluzione del ruolo dello Stato nell’economia, che da gestore diretto delle maggiori imprese nazionali, in particolare di quelle che offrono servizi per la comunità (c.d. public utilities), passò a ricoprire il ruolo di regolatore, con lo scopo di stimolare gradualmente la creazione di un libero mercato e, allo stesso tempo, di garantire (anche attraverso l’utilizzo di tali strumenti oggetto di analisi) l’efficienza dei servizi pubblici e la tutela degli interessi essenziali nazionali.

Dalla golden share al golden power. la storia infinita di uno strumento societario. profili di diritto europeo e comparato / Scarchillo, Gianluca. - In: CONTRATTO E IMPRESA. EUROPA. - ISSN 1127-2872. - STAMPA. - 20:2(2015), pp. 619-664.

Dalla golden share al golden power. la storia infinita di uno strumento societario. profili di diritto europeo e comparato

SCARCHILLO, GIANLUCA
2015

Abstract

Apertura alla concorrenza ed ossequio alle regole comunitarie, hanno aperto la strada ad una massiccia privatizzazione che vede il passaggio da un sistema di economia mista, in cui lo Stato è proprietario di ampi settori di imprese, utilizzate anche per perseguire obiettivi di interesse generale, ad una economia privatizzata, in cui anche gli obiettivi di politica economica vengono perseguiti, non con la gestione diretta da parte dello Stato, ma da uno Stato soltanto “regolatore”, che detta le nuove regole cui le imprese, privatisticamente gestite, debbono sottostare. Per alcuni versi questo passaggio dal settore pubblico al settore privato può sembrare insignificante. La società privatizzata mantiene la sua personalità giuridica e le sue condizioni di funzionamento sono certamente meno sconvolte rispetto a quanto avveniva a causa della legislazione commerciale. Ma numerosi aspetti di questo cambiamento di statuto sono complessi, poiché sembra assurdo allineare immediatamente e totalmente il regime delle società privatizzate a quello delle imprese che hanno sempre avuto un carattere privato. Sono necessarie misure transitorie al fine di permettere allo Stato di controllare le cessioni di azioni o di mantenere una rappresentanza in seno agli organi di amministrazione e controllo. Di qui la nascita di vari strumenti riservati allo Stato a tutela di interessi fondamentali della comunità nazionale: la golden share in Inghilterra, l’action spécifique in Francia ed i poteri speciali in Italia. Davanti a situazioni così complesse, pertanto, l’analisi comparatistica dei diversi strumenti di accentramento e controllo che hanno simili funzioni si impone ed è di grande utilità, anche e, soprattutto, a fronte sia delle più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea sia dell’emanazione in Italia della legge 11 maggio 2012, n. 56 che, innovando con l’introduzione dei c.d. golden powers, ha stravolto l’istituto dei poteri speciali nel nostro ordinamento, aspirando non solo a rendersi pienamente compatibile con i principi comunitari, ma anche a porsi in un certo senso quale benchmark per gli altri Stati membri dell’Unione europea. La prospettiva del comparatista, specie in settori così spigolosi, deve essere allora quella di ricercare le ragioni che hanno spinto gli Stati, in occasione dei processi di privatizzazione delle società pubbliche, ad adottare tali meccanismi di protezione; di ripercorrere il filo logico-giuridico che ha portato gli organi comunitari ad ostracizzare i poteri speciali; e, successivamente, in un’ottica di apertura rispetto all’utilizzo degli stessi, di analizzare i criteri e le modalità con i quali le golden shares venivano ad essere impiegate. In tale scenario, si è assistito ad una vera e propria evoluzione del ruolo dello Stato nell’economia, che da gestore diretto delle maggiori imprese nazionali, in particolare di quelle che offrono servizi per la comunità (c.d. public utilities), passò a ricoprire il ruolo di regolatore, con lo scopo di stimolare gradualmente la creazione di un libero mercato e, allo stesso tempo, di garantire (anche attraverso l’utilizzo di tali strumenti oggetto di analisi) l’efficienza dei servizi pubblici e la tutela degli interessi essenziali nazionali.
2015
Opening up to competition and compliance with Community rules, they opened the way for a massive privatization that sees the shift from a mixed economy, in which the state owns large sections of businesses, also used to pursue objectives of general interest, to a privatized economy, in which even the economic policy objectives are pursued, not with the direct management by the state, but by only one State "regulator", which lays down new rules which companies, managed of privatization, must submit. In some ways this passage from the public sector to the private sector may seem insignificant. The privatized company retains its legal personality and its operating conditions are certainly less shaken than they did because of the trade legislation. But many aspects of this change of status are complex, since it seems absurd to immediately and fully align the regime of privatized companies to the enterprises that have always had a private character. transitional measures are necessary in order to allow the State to control the sale of shares or maintain a representation on the management and supervisory organs. Hence the creation of various instruments reserved to the State for the protection of fundamental interests of the national community: the golden share in England, the action spécifique in France and the special powers in Italy. Ahead of such complex situations, therefore, the comparative analysis of various centralization and control instruments that have similar functions is essential and is of great use, even and especially in the face both of the most recent decisions of the Court of Justice of the Union European is the enactment in Italy of the law 11 May 2012, n. 56 which, innovating with the introduction of cc.dd. golden powers, upset the establishment of the special powers in our system, aspiring not only to become fully compliant with EU principles, but also to place themselves in a sense as a benchmark for other EU Member States. The prospect of comparatist, especially in areas as sharp, then it must be to look for the reasons that prompted the States, on the occasion of the privatization of public companies, to adopt such protective mechanisms; to retrace the logical-legal thread that led the Community authorities to ostracize the special powers; and, later, in a perspective of openness compared to the use of the same, to analyze the criteria and the manner in which the special shares were to be used. In such a scenario, there has been a real evolution of the role of the state, which has direct manager of the largest domestic companies, especially those that offer services to the community (so-called public utilities), went on to cover the regulatory role, with the aim of progressively encourage the creation of a free market and at the same, time, to ensure (including through the use of these instruments subject to analysis) the efficiency of the public and the protection of the essential interests of national services
privatizzazioni; golden share; diritto comparato
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Dalla golden share al golden power. la storia infinita di uno strumento societario. profili di diritto europeo e comparato / Scarchillo, Gianluca. - In: CONTRATTO E IMPRESA. EUROPA. - ISSN 1127-2872. - STAMPA. - 20:2(2015), pp. 619-664.
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