La Legge di stabilità 2016 ha abolito tout court il regime speciale di deducibilità dei “costi black list” a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. I “costi black list”, pertanto, per i periodi di imposta 2016 e successivi (assumendo il periodo d’imposta come pari all’anno solare), diventano deducibili secondo le ordinarie regole valide per ogni altro costo sostenuto nella produzione del reddito di impresa, cioè a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza (o determinabilità) e competenza e nel rispetto delle norme generali sulla deducibilità dei costi, senza più alcun obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia l’eliminazione non è stata formalmente accompagnata dall’abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, della norma che sanziona l’inadempimento a detto obbligo. Di qui l’interrogativo circa la sorte della sanzione in questione, cui si potrebbe dare risposta nel senso della caducazione della sanzione ricorrendo ad un’ampia lettura del principio del c.d. favor rei.
I costi black list: cronaca di una morte improvvisa / DELLA VALLE, Eugenio. - In: IL FISCO. - ISSN 1124-9307. - STAMPA. - 7(2016), pp. 616-620.
I costi black list: cronaca di una morte improvvisa
DELLA VALLE, EUGENIO
2016
Abstract
La Legge di stabilità 2016 ha abolito tout court il regime speciale di deducibilità dei “costi black list” a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. I “costi black list”, pertanto, per i periodi di imposta 2016 e successivi (assumendo il periodo d’imposta come pari all’anno solare), diventano deducibili secondo le ordinarie regole valide per ogni altro costo sostenuto nella produzione del reddito di impresa, cioè a condizione che siano soddisfatti i requisiti di effettività, inerenza, certezza, determinatezza (o determinabilità) e competenza e nel rispetto delle norme generali sulla deducibilità dei costi, senza più alcun obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei redditi. Tuttavia l’eliminazione non è stata formalmente accompagnata dall’abrogazione, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, della norma che sanziona l’inadempimento a detto obbligo. Di qui l’interrogativo circa la sorte della sanzione in questione, cui si potrebbe dare risposta nel senso della caducazione della sanzione ricorrendo ad un’ampia lettura del principio del c.d. favor rei.File | Dimensione | Formato | |
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