L’Autore, dopo aver chiarito la nozione e l’interpretazione della fattispecie legale di cui all’art. 2094 c.c., accerta il significato, lo spazio e la funzione della definizione «rapporti di collaborazione organizzati dal committente», si sofferma sulla disciplina applicabile a tali rapporti, sulla problematica distinzione fra eteroorganizzazione ed eterodirezione della prestazione lavorativa, e conclude affermando che l’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81 del 2015, senza aver modificato la fattispecie della subordinazione, svolge una funzione di supporto nell’identificazione della stessa, riconducendovi i rapporti di falso lavoro autonomo e quelli che si collocano al confine della subordinazione. Attenzione particolare è dedicata al regime delle eccezioni di cui al successivo c. 2 dell’art. 2 del decreto, rispetto al quale l’Autore sottolinea l’ampiezza della deroga conferita alla contrattazione collettiva e del potere che i sindacati potranno esercitare anche riducendo i livelli di tutela.
Lavoro eterodiretto, eteroorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3 c.p.c / SANTORO PASSARELLI, Giuseppe. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - STAMPA. - 1(2016), pp. 91-100.
Lavoro eterodiretto, eteroorganizzato, coordinato ex art. 409, n. 3 c.p.c.
SANTORO PASSARELLI, Giuseppe
2016
Abstract
L’Autore, dopo aver chiarito la nozione e l’interpretazione della fattispecie legale di cui all’art. 2094 c.c., accerta il significato, lo spazio e la funzione della definizione «rapporti di collaborazione organizzati dal committente», si sofferma sulla disciplina applicabile a tali rapporti, sulla problematica distinzione fra eteroorganizzazione ed eterodirezione della prestazione lavorativa, e conclude affermando che l’art. 2, c. 1, d.lgs. n. 81 del 2015, senza aver modificato la fattispecie della subordinazione, svolge una funzione di supporto nell’identificazione della stessa, riconducendovi i rapporti di falso lavoro autonomo e quelli che si collocano al confine della subordinazione. Attenzione particolare è dedicata al regime delle eccezioni di cui al successivo c. 2 dell’art. 2 del decreto, rispetto al quale l’Autore sottolinea l’ampiezza della deroga conferita alla contrattazione collettiva e del potere che i sindacati potranno esercitare anche riducendo i livelli di tutela.File | Dimensione | Formato | |
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