L’articolo offre una approfondita riflessione sulla pronuncia con la quale la Corte costituzionale - accogliendo il ricorso proposto dal Tribunale di Firenze con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 - supera, ponendola al lato del proprio campo visuale, la decisione, certo deludente, con la quale nel febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia aveva affermato la persistenza dell’immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile straniera anche con riferimento ad atti criminosi compiuti contro le popolazioni in Grecia ed in Italia alla fine del secondo conflitto mondiale. La Consulta è giunta così a dichiarare l’illegittimità costituzionale non soltanto della l. n. 5/2013, specificamente adottata all’indomani della sentenza della CIG per assicurarle esecuzione nel nostro ordinamento, ma finanche della legge di esecuzione dello Statuto Onu nella parte in cui impone ai giudici italiani di conformarsi, in ogni caso, alle sentenze della CIG. La Corte dunque riapre alle domande risarcitorie delle vittime la via già inaugurata, sin dalla nota sentenza Ferrini, dalla Corte di cassazione - la quale si era invece poi però adeguata alla CIG in alcune occasioni, senza vedere spazi per incidenti di costituzionalità - ma accantona, in forza dei c.d. controlimiti, per vero più adatti al diritto europeo specie secondario, la esigenza di allineamento pieno del nostro ordinamento al diritto internazionale generale (consuetudini) e allo stesso Trattato ONU. L’articolo affronta quindi l’interrogativo se questo accentuato dualismo di piani, cioè una istituzionale divergenza fra diritto interno e diritto internazionale, oltre a inasprire problemi politici in questa ardua stagione della integrazione europea, sia realmente imposto dalla Costituzione allorché si tratti dopotutto di offrire risarcimenti agli eredi delle vittime e non già di rendere enforceable i diritti umani fondamentali delle stesse a 70 anni da lesioni purtroppo irreparabili. Si osserva che la tutela risarcitoria civile per le vittime di deportazione e di costrizione a lavori forzati non verrebbe in questo caso a spiegare alcuna efficacia sanzionatorio-repressiva, e quindi anche e soprattutto preventiva e deterrente di crimini di guerra e violazioni di diritti umani in atto; fenomeno almeno in Europa occidentale per fortuna irripetibile e già messo al bando da tutti gli Stati aderenti alla Cedu. Resterebbe, è vero, concepibile la funzione riparatoria del risarcimento pecuniario che, tuttavia, sempre per il troppo tempo trascorso tra il fatto dannoso e la tutela individuale, è dubbio riuscirebbe ad offrire ristoro congruo e tempestivo alle vittime, sotto forma di un miglioramento delle condizioni economiche e di vita personali o dei propri familiari, ma solo darà un beneficio - e ingente tenuto conto di rivalutazioni ed interessi - agli eredi.
Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un "plot-twist", abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno / Consolo, Claudio; Morgante, V.. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 1(2015), pp. 100-113.
Immunità e crimini di guerra: la Consulta decreta un "plot-twist", abbraccia il dualismo e riapre alle azioni di danno
CONSOLO, CLAUDIO;
2015
Abstract
L’articolo offre una approfondita riflessione sulla pronuncia con la quale la Corte costituzionale - accogliendo il ricorso proposto dal Tribunale di Firenze con le ordinanze n. 84, 85 e 113 del 21 gennaio 2014 - supera, ponendola al lato del proprio campo visuale, la decisione, certo deludente, con la quale nel febbraio 2012 la Corte internazionale di giustizia aveva affermato la persistenza dell’immunità dello Stato tedesco dalla giurisdizione civile straniera anche con riferimento ad atti criminosi compiuti contro le popolazioni in Grecia ed in Italia alla fine del secondo conflitto mondiale. La Consulta è giunta così a dichiarare l’illegittimità costituzionale non soltanto della l. n. 5/2013, specificamente adottata all’indomani della sentenza della CIG per assicurarle esecuzione nel nostro ordinamento, ma finanche della legge di esecuzione dello Statuto Onu nella parte in cui impone ai giudici italiani di conformarsi, in ogni caso, alle sentenze della CIG. La Corte dunque riapre alle domande risarcitorie delle vittime la via già inaugurata, sin dalla nota sentenza Ferrini, dalla Corte di cassazione - la quale si era invece poi però adeguata alla CIG in alcune occasioni, senza vedere spazi per incidenti di costituzionalità - ma accantona, in forza dei c.d. controlimiti, per vero più adatti al diritto europeo specie secondario, la esigenza di allineamento pieno del nostro ordinamento al diritto internazionale generale (consuetudini) e allo stesso Trattato ONU. L’articolo affronta quindi l’interrogativo se questo accentuato dualismo di piani, cioè una istituzionale divergenza fra diritto interno e diritto internazionale, oltre a inasprire problemi politici in questa ardua stagione della integrazione europea, sia realmente imposto dalla Costituzione allorché si tratti dopotutto di offrire risarcimenti agli eredi delle vittime e non già di rendere enforceable i diritti umani fondamentali delle stesse a 70 anni da lesioni purtroppo irreparabili. Si osserva che la tutela risarcitoria civile per le vittime di deportazione e di costrizione a lavori forzati non verrebbe in questo caso a spiegare alcuna efficacia sanzionatorio-repressiva, e quindi anche e soprattutto preventiva e deterrente di crimini di guerra e violazioni di diritti umani in atto; fenomeno almeno in Europa occidentale per fortuna irripetibile e già messo al bando da tutti gli Stati aderenti alla Cedu. Resterebbe, è vero, concepibile la funzione riparatoria del risarcimento pecuniario che, tuttavia, sempre per il troppo tempo trascorso tra il fatto dannoso e la tutela individuale, è dubbio riuscirebbe ad offrire ristoro congruo e tempestivo alle vittime, sotto forma di un miglioramento delle condizioni economiche e di vita personali o dei propri familiari, ma solo darà un beneficio - e ingente tenuto conto di rivalutazioni ed interessi - agli eredi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.