Lo scritto affronta varie delicate questioni traendo spunto dalla sentenza n. 4683 del marzo 2016 della Sez. III della Suprema Corte, che si occupa del caso - destinato, tra non molto, a divenire “di scuola” - della sorte della sentenza scritta a mano dal relatore, ove non sia possibile determinarne univocamente il contenuto. L’a. osserva come la soluzione accolta dalla S.C. - cassazione con rinvio per vizio di motivazione - si mostra poco coerente con la natura dell’errore (che attiene non al contenuto del voluto, ma alla sola sua estrinsecazione), e rischia di ingenerare non pochi problemi in fase di rinvio. Altre, preferibili anche se non del tutto appaganti, sono le soluzioni, ad oggi prospettabili, che lo scritto analizza, mentre risolutiva risulterebbe la previsione di un celere procedimento nello stesso grado che consenta di ottenere, dallo stesso giudice che ebbe a pronunciare la sentenza “graficamente oscura”, un documento-sentenza oggettivamente e pianamente intellegibile. Senza dimenticare che (non la incomprensibilità grafica, ma) l’incompletezza può riguardare anche gli atti di parte, come dimostra il recente contrasto - rimesso alle SS.UU. dall’Ord. 9 dicembre 2015, n. 24856 della Sez. II - in punto di conseguenze della notificazione di un atto di impugnazione mancante di alcune pagine. A questa evenienza, e alle possibili soluzioni, viene dedicata la parte finale dello scritto.

Sentenza manoscritta “assolutamente indecifrabile” o di “scarsa leggibilità”: davvero va cassata con rinvio? E se ad essere mutilo è l’atto di parte? / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - (2016), pp. 674-683.

Sentenza manoscritta “assolutamente indecifrabile” o di “scarsa leggibilità”: davvero va cassata con rinvio? E se ad essere mutilo è l’atto di parte?

CONSOLO, CLAUDIO
2016

Abstract

Lo scritto affronta varie delicate questioni traendo spunto dalla sentenza n. 4683 del marzo 2016 della Sez. III della Suprema Corte, che si occupa del caso - destinato, tra non molto, a divenire “di scuola” - della sorte della sentenza scritta a mano dal relatore, ove non sia possibile determinarne univocamente il contenuto. L’a. osserva come la soluzione accolta dalla S.C. - cassazione con rinvio per vizio di motivazione - si mostra poco coerente con la natura dell’errore (che attiene non al contenuto del voluto, ma alla sola sua estrinsecazione), e rischia di ingenerare non pochi problemi in fase di rinvio. Altre, preferibili anche se non del tutto appaganti, sono le soluzioni, ad oggi prospettabili, che lo scritto analizza, mentre risolutiva risulterebbe la previsione di un celere procedimento nello stesso grado che consenta di ottenere, dallo stesso giudice che ebbe a pronunciare la sentenza “graficamente oscura”, un documento-sentenza oggettivamente e pianamente intellegibile. Senza dimenticare che (non la incomprensibilità grafica, ma) l’incompletezza può riguardare anche gli atti di parte, come dimostra il recente contrasto - rimesso alle SS.UU. dall’Ord. 9 dicembre 2015, n. 24856 della Sez. II - in punto di conseguenze della notificazione di un atto di impugnazione mancante di alcune pagine. A questa evenienza, e alle possibili soluzioni, viene dedicata la parte finale dello scritto.
2016
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Sentenza manoscritta “assolutamente indecifrabile” o di “scarsa leggibilità”: davvero va cassata con rinvio? E se ad essere mutilo è l’atto di parte? / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - (2016), pp. 674-683.
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