Il presente lavoro ha per oggetto il tema dell’assorbimento dei motivi di ricorso all’interno del processo amministrativo, con specifico riguardo alla natura assorbente del vizio-motivo di incompetenza relativa. È noto, a riguardo, il tradizionale orientamento della giurisprudenza antecedente al Codice, la quale, ai sensi dell’ormai abrogato art. 26, comma 2, L. 1034/1971, non dubitava della necessità di dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso nel caso di ritenuta fondatezza del vizio-motivo di incompetenza, dovendo quest’ultimo essere in ogni caso esaminato con priorità. L’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, in una con il consolidarsi del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ha tuttavia condotto parte della dottrina e della giurisprudenza a rimeditare la tesi tradizionale, anche in ragione della mancata riproduzione dell’art. 26, comma 2, L. 1034/1971, all’interno del dettato codicistico. È in questo quadro che si inserisce la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5/2015 ivi in commento, la 2 quale, chiamata a ricondurre ad unità i due contrapposti orientamenti, porta a soluzione la questione in esame attraverso un’eminente opera di bilanciamento dei principi generali che informano il processo amministrativo e conferma, da ultimo, la bontà della tesi tradizionale, ritenendo che, a tutt’oggi, il provvedimento viziato da incompetenza debba essere in ogni caso annullato con remissione dell’affare all’autorità competente, senza che il giudice possa estendere il proprio sindacato alle ulteriori censure sviluppate dalla parte ricorrente.
Sulla natura assorbente del vizio-motivo di incompetenza a margine dell’Adunanza plenaria n. 5/2015 / Coletta, Marco. - In: DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1971-6974. - STAMPA. - 1:2016(2016), pp. 271-314.
Sulla natura assorbente del vizio-motivo di incompetenza a margine dell’Adunanza plenaria n. 5/2015
COLETTA, MARCO
2016
Abstract
Il presente lavoro ha per oggetto il tema dell’assorbimento dei motivi di ricorso all’interno del processo amministrativo, con specifico riguardo alla natura assorbente del vizio-motivo di incompetenza relativa. È noto, a riguardo, il tradizionale orientamento della giurisprudenza antecedente al Codice, la quale, ai sensi dell’ormai abrogato art. 26, comma 2, L. 1034/1971, non dubitava della necessità di dichiarare assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso nel caso di ritenuta fondatezza del vizio-motivo di incompetenza, dovendo quest’ultimo essere in ogni caso esaminato con priorità. L’entrata in vigore del Codice del processo amministrativo, in una con il consolidarsi del principio di effettività della tutela giurisdizionale, ha tuttavia condotto parte della dottrina e della giurisprudenza a rimeditare la tesi tradizionale, anche in ragione della mancata riproduzione dell’art. 26, comma 2, L. 1034/1971, all’interno del dettato codicistico. È in questo quadro che si inserisce la sentenza dell’Adunanza plenaria n. 5/2015 ivi in commento, la 2 quale, chiamata a ricondurre ad unità i due contrapposti orientamenti, porta a soluzione la questione in esame attraverso un’eminente opera di bilanciamento dei principi generali che informano il processo amministrativo e conferma, da ultimo, la bontà della tesi tradizionale, ritenendo che, a tutt’oggi, il provvedimento viziato da incompetenza debba essere in ogni caso annullato con remissione dell’affare all’autorità competente, senza che il giudice possa estendere il proprio sindacato alle ulteriori censure sviluppate dalla parte ricorrente.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.