Prendendo le mosse dalla recente Adunanza Plenaria n. 17/2014, l’articolo affronta il problema della modificazione delle regole di competenza dei TAR a fronte di connessione fra cause, ipotesi che si verifica segnatamente in caso di impugnazione congiunta di un atto presupposto e dell’atto consequenziale. Quando per i più giudizi tra loro legati vi sono diversi fori astrattamente competenti, ci si domanda se il simultaneus processus possa realizzarsi e di fronte a quale giudice. La questione, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non ha trovato una compiuta definizione da parte del legislatore né nella disciplina anteriore al 2010 né nel Codice del Processo Amministrativo, che, anzi, rinvigorisce il problema con la previsione dell’inderogabilità di ogni regola di competenza. Anche i correttivi al Codice non risolvono la questione, rivelandosi del tutto insufficiente – come si evidenzia nel testo – l’art. 13 co. 4bis c.p.a. Si rintraccia, tuttavia, un costante filone giurisprudenziale, avviatosi negli anni ‘70 e proseguito anche dopo l’entrata in vigore del Codice, in base al quale, in caso di impugnazione congiunta di atto presupposto ed atto consequenziale, deve realizzarsi il simultaneus processus di fronte al giudice della causa principale, salvo che non sia coinvolta una competenza di tipo funzionale la quale eserciterà sempre una vis attractiva. Tuttavia, l’Ad. Plen n. 17/2014 pone una forte innovazione con riferimento a quest’ultimo profilo, prevedendo che le ragioni della connessione prevalgano anche qualora vi sia una competenza funzionale, seppure nel caso di specie si fa riferimento alla particolare competenza funzionale prevista per le controversie in materia di contratti pubblici dall’art. 14 co. 3 c.p.a. (previsione che, peraltro, sembra contrastare con la tradizionale natura della competenza funzionale volta ad individuare ratione materiae il giudice competente, anche in deroga alle regole di competenza territoriale). L’articolo analizza tale orientamento giurisprudenziale cercando di rintracciarne un fondamento normativo – ancora non del tutto delineato nelle pronunce dei giudici – guardando alla disciplina processualcivilistica ed in particolare al regime del rapporto di accessorietà e pregiudizialità tra cause (artt. 31 e 34 c.p.c.).
La competenza inderogabile dei TAR ed il problema della connessione tra cause / Vitale, STEFANO LORENZO. - In: DIRITTO E PROCESSO AMMINISTRATIVO. - ISSN 1971-6974. - STAMPA. - 2-3:(2015), pp. 965-1005.
La competenza inderogabile dei TAR ed il problema della connessione tra cause
VITALE, STEFANO LORENZO
2015
Abstract
Prendendo le mosse dalla recente Adunanza Plenaria n. 17/2014, l’articolo affronta il problema della modificazione delle regole di competenza dei TAR a fronte di connessione fra cause, ipotesi che si verifica segnatamente in caso di impugnazione congiunta di un atto presupposto e dell’atto consequenziale. Quando per i più giudizi tra loro legati vi sono diversi fori astrattamente competenti, ci si domanda se il simultaneus processus possa realizzarsi e di fronte a quale giudice. La questione, a differenza di quanto avviene nel processo civile, non ha trovato una compiuta definizione da parte del legislatore né nella disciplina anteriore al 2010 né nel Codice del Processo Amministrativo, che, anzi, rinvigorisce il problema con la previsione dell’inderogabilità di ogni regola di competenza. Anche i correttivi al Codice non risolvono la questione, rivelandosi del tutto insufficiente – come si evidenzia nel testo – l’art. 13 co. 4bis c.p.a. Si rintraccia, tuttavia, un costante filone giurisprudenziale, avviatosi negli anni ‘70 e proseguito anche dopo l’entrata in vigore del Codice, in base al quale, in caso di impugnazione congiunta di atto presupposto ed atto consequenziale, deve realizzarsi il simultaneus processus di fronte al giudice della causa principale, salvo che non sia coinvolta una competenza di tipo funzionale la quale eserciterà sempre una vis attractiva. Tuttavia, l’Ad. Plen n. 17/2014 pone una forte innovazione con riferimento a quest’ultimo profilo, prevedendo che le ragioni della connessione prevalgano anche qualora vi sia una competenza funzionale, seppure nel caso di specie si fa riferimento alla particolare competenza funzionale prevista per le controversie in materia di contratti pubblici dall’art. 14 co. 3 c.p.a. (previsione che, peraltro, sembra contrastare con la tradizionale natura della competenza funzionale volta ad individuare ratione materiae il giudice competente, anche in deroga alle regole di competenza territoriale). L’articolo analizza tale orientamento giurisprudenziale cercando di rintracciarne un fondamento normativo – ancora non del tutto delineato nelle pronunce dei giudici – guardando alla disciplina processualcivilistica ed in particolare al regime del rapporto di accessorietà e pregiudizialità tra cause (artt. 31 e 34 c.p.c.).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


