Once you have defined the subject of the contract, this needs to be expressed in measurable technical specifications which are included in the contract notice or tender documents. “This is like turning a sketch into a picture.” Technical specifications have almost two functions. At first, they describe the contract to the market so that companies can decide whether it is of interest to them. In this way they help determine the level of competition. At second, they provide measurable requirements against which tenders can be evaluated. They constitute minimum compliance criteria. If they are not clear and correct, they will inevitably lead to unsuitable offers. Offers not complying with the technical specifications have to be rejected. Technical specifications need to be related to characteristics of the work, supply or service being purchased itself and it is also very important that they be clear and understood by all operators in the same way. At the other side, the old and - even more - the new European procurement Directives allow to formulate technical specifications in terms of environmental performance levels of a material, product, supply or service. Even better, it is the European Commission itself to argue that the technical specification is the preferred moment to encourage the entry of non-economic issues in the contract process. In this way a new public interest has to be taken into account in the model of public procurements and to be balanced with the others principles of the European system. But what are the mechanisms that the legal system put in place because the path of integration of these environmentally interests can be accomplished without compromising the principles traditionally protected in the discipline of public contracts? What is the response of the new procurement Directives to this process? This article will aim to provide an answer to these and other legal matters that are keeping on at the centre of the recent debate about Green Public Procurement.

Una volta definito l’oggetto del contratto, questo dovrà essere espresso attraverso specifiche tecniche misurabili inserite nell’avviso o nei documenti di gara: si tratta sostanzialmente – volendo usare una similitudine – di trasformare “uno schizzo in un quadro”. Le specifiche tecniche hanno perlomeno due funzioni principali. In primo luogo, descrivono l’appalto al mercato, in modo che le aziende possano decidere se sono interessate o meno all’acquisto, e determinano, di conseguenza, il livello di concorrenza. In secondo luogo, poi, forniscono requisiti misurabili rispetto ai quali potranno essere valutate le offerte. Si tratta di criteri minimi da soddisfare e qualora essi non risultassero sufficientemente chiari e precisi, andranno inevitabilmente ad incidere sull’adeguatezza delle offerte stesse. Le specifiche tecniche dovranno dunque essere strettamente attinenti alle caratteristiche dell’opera, della fornitura o del servizio da acquistare ed è altrettanto importante che siano comprensibili, allo stesso modo, per tutti gli operatori. Il precedente e – ancor di più – il nuovo sistema delle direttive sugli appalti pubblici consente, inoltre, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni ambientali di un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio. Anzi, è la Commissione stessa, in uno dei suoi Manuali sul Green Public Procurement, a sostenere che proprio quella della definizione delle specifiche tecniche costituisce una fase privilegiata in cui favorire l’ingresso di istanze extra-economiche (e quindi anche ambientali) nel processo contrattuale. In questo modo, un nuovo interesse pubblico entra a far parte della regolamentazione degli appalti, derivandone da ciò un suo necessario bilanciamento con altri principi tradizionalmente tutelati dall’ordinamento europeo. Ma, come deve avvenire l’ingresso delle istanze ambientali nella fase di elaborazione delle specifiche tecniche? Quali sono i meccanismi che l’ordinamento giuridico mette in atto perché tale percorso d’integrazione possa essere compiuto senza mettere a rischio i principi tradizionalmente protetti nella disciplina dei contratti pubblici? Qual è la risposta delle nuove direttive sugli appalti all’aumentata esigenza di rafforzamento dell’interesse ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica? L’articolo mirerà a fornire una risposta a queste e ad altre questioni di rilevanza giuridica – tutte per la maggior parte attinenti al modello del Green Procurement – che, affrontate nelle recentissime direttive europee del 2014, costituiscono il centro di un dibattito scientifico in itinere e, dunque, con un alto grado di attualità.

Le specifiche tecniche dei nuovi bandi / Lucidi, Genny. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - ELETTRONICO. - 2:(2016).

Le specifiche tecniche dei nuovi bandi

LUCIDI, GENNY
2016

Abstract

Once you have defined the subject of the contract, this needs to be expressed in measurable technical specifications which are included in the contract notice or tender documents. “This is like turning a sketch into a picture.” Technical specifications have almost two functions. At first, they describe the contract to the market so that companies can decide whether it is of interest to them. In this way they help determine the level of competition. At second, they provide measurable requirements against which tenders can be evaluated. They constitute minimum compliance criteria. If they are not clear and correct, they will inevitably lead to unsuitable offers. Offers not complying with the technical specifications have to be rejected. Technical specifications need to be related to characteristics of the work, supply or service being purchased itself and it is also very important that they be clear and understood by all operators in the same way. At the other side, the old and - even more - the new European procurement Directives allow to formulate technical specifications in terms of environmental performance levels of a material, product, supply or service. Even better, it is the European Commission itself to argue that the technical specification is the preferred moment to encourage the entry of non-economic issues in the contract process. In this way a new public interest has to be taken into account in the model of public procurements and to be balanced with the others principles of the European system. But what are the mechanisms that the legal system put in place because the path of integration of these environmentally interests can be accomplished without compromising the principles traditionally protected in the discipline of public contracts? What is the response of the new procurement Directives to this process? This article will aim to provide an answer to these and other legal matters that are keeping on at the centre of the recent debate about Green Public Procurement.
2016
Una volta definito l’oggetto del contratto, questo dovrà essere espresso attraverso specifiche tecniche misurabili inserite nell’avviso o nei documenti di gara: si tratta sostanzialmente – volendo usare una similitudine – di trasformare “uno schizzo in un quadro”. Le specifiche tecniche hanno perlomeno due funzioni principali. In primo luogo, descrivono l’appalto al mercato, in modo che le aziende possano decidere se sono interessate o meno all’acquisto, e determinano, di conseguenza, il livello di concorrenza. In secondo luogo, poi, forniscono requisiti misurabili rispetto ai quali potranno essere valutate le offerte. Si tratta di criteri minimi da soddisfare e qualora essi non risultassero sufficientemente chiari e precisi, andranno inevitabilmente ad incidere sull’adeguatezza delle offerte stesse. Le specifiche tecniche dovranno dunque essere strettamente attinenti alle caratteristiche dell’opera, della fornitura o del servizio da acquistare ed è altrettanto importante che siano comprensibili, allo stesso modo, per tutti gli operatori. Il precedente e – ancor di più – il nuovo sistema delle direttive sugli appalti pubblici consente, inoltre, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni ambientali di un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio. Anzi, è la Commissione stessa, in uno dei suoi Manuali sul Green Public Procurement, a sostenere che proprio quella della definizione delle specifiche tecniche costituisce una fase privilegiata in cui favorire l’ingresso di istanze extra-economiche (e quindi anche ambientali) nel processo contrattuale. In questo modo, un nuovo interesse pubblico entra a far parte della regolamentazione degli appalti, derivandone da ciò un suo necessario bilanciamento con altri principi tradizionalmente tutelati dall’ordinamento europeo. Ma, come deve avvenire l’ingresso delle istanze ambientali nella fase di elaborazione delle specifiche tecniche? Quali sono i meccanismi che l’ordinamento giuridico mette in atto perché tale percorso d’integrazione possa essere compiuto senza mettere a rischio i principi tradizionalmente protetti nella disciplina dei contratti pubblici? Qual è la risposta delle nuove direttive sugli appalti all’aumentata esigenza di rafforzamento dell’interesse ambientale nelle procedure ad evidenza pubblica? L’articolo mirerà a fornire una risposta a queste e ad altre questioni di rilevanza giuridica – tutte per la maggior parte attinenti al modello del Green Procurement – che, affrontate nelle recentissime direttive europee del 2014, costituiscono il centro di un dibattito scientifico in itinere e, dunque, con un alto grado di attualità.
specifiche tecniche; interesse ambientale; nuove direttive europee
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Le specifiche tecniche dei nuovi bandi / Lucidi, Genny. - In: GIUSTAMM.IT. - ISSN 1972-3431. - ELETTRONICO. - 2:(2016).
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/853667
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