The present work aims to analyse the so-called astreinte, a remedy introduced by Article 114, lett. e), of the Codice del processo amministrativo 2010. According to this provision, the administrative judge can impose a periodic penalty payment on the public authority failing to fulfil the enforcement of a judgment. However, as will be noted, it is disputed on what conditions the astreinte can be issued.

Il presente saggio ha ad oggetto la c.d. penalità di mora o astreinte, introdotta dall’art. 114, lett. e), c.p.a., a norma del quale il giudice dell’ottemperanza può condannare la parte inadempiente al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si evidenzia, in particolare, come la natura sanzionatoria dell’astreinte, pur pacificamente riconosciuta, trovi difficoltà ad inserirsi nel quadro applicativo dell’istituto, soprattutto in relazione alle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro. Si propone allora, pur tra molte perplessità, un’impostazione che, per individuare l’ambito di applicazione della penalità di mora nel processo amministrativo, prende le mosse dall’interpretazione estensiva che parte della dottrina processualcivilistica ha dato al corrispondente art. 614 bis c.p.c., il quale letteralmente limiterebbe le astreintes nel processo civile ai soli provvedimenti di condanna aventi ad oggetto un obbligo di fare infungibile o di non fare.

Riflessioni sul valore sanzionatorio dell’astreinte e sulla sua applicazione nel processo amministrativo / Carbone, Andrea. - In: IL FORO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2284-2799. - STAMPA. - 4/2014:(2014), pp. 1297-1322.

Riflessioni sul valore sanzionatorio dell’astreinte e sulla sua applicazione nel processo amministrativo

CARBONE, Andrea
2014

Abstract

The present work aims to analyse the so-called astreinte, a remedy introduced by Article 114, lett. e), of the Codice del processo amministrativo 2010. According to this provision, the administrative judge can impose a periodic penalty payment on the public authority failing to fulfil the enforcement of a judgment. However, as will be noted, it is disputed on what conditions the astreinte can be issued.
2014
Il presente saggio ha ad oggetto la c.d. penalità di mora o astreinte, introdotta dall’art. 114, lett. e), c.p.a., a norma del quale il giudice dell’ottemperanza può condannare la parte inadempiente al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. Si evidenzia, in particolare, come la natura sanzionatoria dell’astreinte, pur pacificamente riconosciuta, trovi difficoltà ad inserirsi nel quadro applicativo dell’istituto, soprattutto in relazione alle sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro. Si propone allora, pur tra molte perplessità, un’impostazione che, per individuare l’ambito di applicazione della penalità di mora nel processo amministrativo, prende le mosse dall’interpretazione estensiva che parte della dottrina processualcivilistica ha dato al corrispondente art. 614 bis c.p.c., il quale letteralmente limiterebbe le astreintes nel processo civile ai soli provvedimenti di condanna aventi ad oggetto un obbligo di fare infungibile o di non fare.
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Riflessioni sul valore sanzionatorio dell’astreinte e sulla sua applicazione nel processo amministrativo / Carbone, Andrea. - In: IL FORO AMMINISTRATIVO. - ISSN 2284-2799. - STAMPA. - 4/2014:(2014), pp. 1297-1322.
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