Legislative amendments governing companies in financial distress set forth by Royal Decree N°267 dated March 16th 1942 appear to proceed from a constitutional logic, taking on certain values entrusted to the text of the Charter. A coherent line of thought would appear to be identifiable within the latest legislative actions concerning the so-called negotiable solutions to financial distress and –above all- agreements related to debt restructuring. The afore-mentioned actions call for private autonomy in managing financial conflicts identified as settlement and preservation, meaning creditors’ rights and company requirements to continue doing business while maintaining job positions. With the prospect of subsidiarity as upheld by the Constitution, legislative reforms assign to private autonomy - adjoining source interests awaiting judicial counsel - the outcome on credit and business activity without foreseeing the interest of one party prevailing over the other. Whilst the disposition procedure on a restructuring agreement recalls the very same reported in contract, the effects regime appears at first unpublished respect to the common one on negotiable arrange-ments: on one hand, full effectiveness being subordinate to fulfilment of subsequent acts, for example publication and certifica-tion; on the other hand, restructuring arrangements susceptible to producing unfavourable effects within third party law. However, an in-depth study reveals that the effectiveness of intentions under examination is not contradictory respect to contract validity. As usual, the effects of these contracts can either be contemporary at conclusion or subsequent while linked to further acts to be fulfilled. Furthermore - as always - effects can be limited to the sole contracting parties or addressed - wherefore applicable by law - to other parties. The effective bargaining aim - as it can be called - on restructuring agreement appears to be coherent with the principle of subsidiarity which appoints all decisions concerning settlement and company preservation to private parties. In setting up negotiable autonomy as a source of governance for companies in distress, the special law expands contract’s effectiveness beyond the principle of relative-reference effects as indicated in art. 1372, second comma of the civil code.

Le modifiche legislative alla disciplina della crisi di impresa posta dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 sembrano procedere da una logica costituzionale, svolgendo alcuni valori consegnati nel testo della Carta. Parrebbe di scorgere una linea di coerenza anche negli ultimi interventi legislativi aventi ad oggetto le così dette soluzioni negoziali della crisi e, specialmente, gli accordi di ristrutturazione del debito. Tali interventi demandano all’autonomia privata di amministrare il conflitto tra liquidazione e continuazione, cioè tra le ragioni dei creditori e le esigenze della prosecuzione dell’impresa e del mantenimento dei livelli occupazionali. Nella prospettiva della sussidiarietà accolta nella Costituzione, le riforme legislative affidano all’autonomia privata, ossia alla fonte contigua agli interessi in attesa di tutela giuridica, di stabilire le sorti del credito e dell’attività economica, senza pre-vedere la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse. Mentre il procedimento di formazione degli accordi di ristrutturazione rimanda a quello proprio del contratto, il regime degli effetti appare, sulle prime, inedito rispetto a quello tipico delle intese negoziali: da un lato, essendo la compiuta efficacia subordinata al compimento di atti successivi, come la pubblicazione e la omologazione; dall’altro, essendo gli accordi di ristrutturazione suscettibili di produrre effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei terzi. Una indagine più approfondita rivela tuttavia che la efficacia delle intese in esame non riesce contraddittoria rispetto alla efficacia dei contratti. Come sempre, gli effetti di questi possono essere contemporanei alla conclusione oppure successivi e connessi al compimento di atti ulteriori. Come sempre, inoltre, gli effetti possono restringersi nella sfera dei contraenti oppure indirizzarsi, ove previsto dalla legge, verso altri soggetti. La efficacia, per così dire, meta-negoziale degli accordi di ristrutturazione sembra coerente al principio di sussidiarietà, il quale chiede di rimettere ai privati ogni decisione intorno alla liquidazione e alla continuazione dell’azienda. Nel costituire l’autonoma negoziale come fonte di disciplina della crisi, la legge speciale espande la efficacia del contratto oltre il principio di relatività degli effetti indicato nell’art. 1372, secondo comma, cod. civ.

Principio di sussidiarietà e natura degli accordi di ristrutturazione / Onorato, Michele. - In: RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0393-182X. - STAMPA. - 3(2014), pp. 685-713.

Principio di sussidiarietà e natura degli accordi di ristrutturazione

ONORATO, MICHELE
2014

Abstract

Legislative amendments governing companies in financial distress set forth by Royal Decree N°267 dated March 16th 1942 appear to proceed from a constitutional logic, taking on certain values entrusted to the text of the Charter. A coherent line of thought would appear to be identifiable within the latest legislative actions concerning the so-called negotiable solutions to financial distress and –above all- agreements related to debt restructuring. The afore-mentioned actions call for private autonomy in managing financial conflicts identified as settlement and preservation, meaning creditors’ rights and company requirements to continue doing business while maintaining job positions. With the prospect of subsidiarity as upheld by the Constitution, legislative reforms assign to private autonomy - adjoining source interests awaiting judicial counsel - the outcome on credit and business activity without foreseeing the interest of one party prevailing over the other. Whilst the disposition procedure on a restructuring agreement recalls the very same reported in contract, the effects regime appears at first unpublished respect to the common one on negotiable arrange-ments: on one hand, full effectiveness being subordinate to fulfilment of subsequent acts, for example publication and certifica-tion; on the other hand, restructuring arrangements susceptible to producing unfavourable effects within third party law. However, an in-depth study reveals that the effectiveness of intentions under examination is not contradictory respect to contract validity. As usual, the effects of these contracts can either be contemporary at conclusion or subsequent while linked to further acts to be fulfilled. Furthermore - as always - effects can be limited to the sole contracting parties or addressed - wherefore applicable by law - to other parties. The effective bargaining aim - as it can be called - on restructuring agreement appears to be coherent with the principle of subsidiarity which appoints all decisions concerning settlement and company preservation to private parties. In setting up negotiable autonomy as a source of governance for companies in distress, the special law expands contract’s effectiveness beyond the principle of relative-reference effects as indicated in art. 1372, second comma of the civil code.
2014
Le modifiche legislative alla disciplina della crisi di impresa posta dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 sembrano procedere da una logica costituzionale, svolgendo alcuni valori consegnati nel testo della Carta. Parrebbe di scorgere una linea di coerenza anche negli ultimi interventi legislativi aventi ad oggetto le così dette soluzioni negoziali della crisi e, specialmente, gli accordi di ristrutturazione del debito. Tali interventi demandano all’autonomia privata di amministrare il conflitto tra liquidazione e continuazione, cioè tra le ragioni dei creditori e le esigenze della prosecuzione dell’impresa e del mantenimento dei livelli occupazionali. Nella prospettiva della sussidiarietà accolta nella Costituzione, le riforme legislative affidano all’autonomia privata, ossia alla fonte contigua agli interessi in attesa di tutela giuridica, di stabilire le sorti del credito e dell’attività economica, senza pre-vedere la prevalenza dell’uno o dell’altro interesse. Mentre il procedimento di formazione degli accordi di ristrutturazione rimanda a quello proprio del contratto, il regime degli effetti appare, sulle prime, inedito rispetto a quello tipico delle intese negoziali: da un lato, essendo la compiuta efficacia subordinata al compimento di atti successivi, come la pubblicazione e la omologazione; dall’altro, essendo gli accordi di ristrutturazione suscettibili di produrre effetti sfavorevoli nella sfera giuridica dei terzi. Una indagine più approfondita rivela tuttavia che la efficacia delle intese in esame non riesce contraddittoria rispetto alla efficacia dei contratti. Come sempre, gli effetti di questi possono essere contemporanei alla conclusione oppure successivi e connessi al compimento di atti ulteriori. Come sempre, inoltre, gli effetti possono restringersi nella sfera dei contraenti oppure indirizzarsi, ove previsto dalla legge, verso altri soggetti. La efficacia, per così dire, meta-negoziale degli accordi di ristrutturazione sembra coerente al principio di sussidiarietà, il quale chiede di rimettere ai privati ogni decisione intorno alla liquidazione e alla continuazione dell’azienda. Nel costituire l’autonoma negoziale come fonte di disciplina della crisi, la legge speciale espande la efficacia del contratto oltre il principio di relatività degli effetti indicato nell’art. 1372, secondo comma, cod. civ.
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Principio di sussidiarietà e natura degli accordi di ristrutturazione / Onorato, Michele. - In: RASSEGNA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0393-182X. - STAMPA. - 3(2014), pp. 685-713.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/805927
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