L'articolo affronta il tema relativo all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 ai gruppi di imprese, in assenza di qualsiasi previsione normativa sul punto. Muovendo da alcune pronunce giurisprudenziali, l'A. individua i presupposti, ricorrendo i quali sia possibile - e giuridicamente condivisibile - estendere la responsabilità dell'ente, quando non siano evidenti, in relazione a ciascuna delle società coinvolte, le condizioni richieste dal Decreto per ritenere sussistente la responsabilità medesima. Il tutto allo scopo di ipotizzare possibili atteggiamenti virtuosi della capogruppo, sia nella fase attuativa del sistema preventivo al suo interno; sia nella necessaria fase di raccordo con le controllate secondo le disposizioni vigenti. L'approdo interpretativo proposto è quello della "omologazione compatibile" tra i sistemi adottati dalle diverse società così da agevolare l'uniformità nella costituzione e nell'attuazione dei modelli, scongiurando il rischio che, in un'eventuale ottica accusatoria, eventuali discrepanze tra i sistemi in essere all'interno dello stesso gruppo possano essere interpretate come scelte consapevolmente indirizzate ad allentare le maglie dei controlli e dunque a rendere più agevole la commissione di reati.
FACOLTA', DIRITTI E DOVERI DELLA CAPOGRUPPO, RILEVANTI IN AMBITO "231", NEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE. L' "OMOLOGAZIONE COMPATIBILE" / Bortone, Stefano. - In: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ E DEGLI ENTI. - ISSN 2239-2416. - 4:(2010), pp. 59-70.
FACOLTA', DIRITTI E DOVERI DELLA CAPOGRUPPO, RILEVANTI IN AMBITO "231", NEI RAPPORTI CON LE SOCIETA' CONTROLLATE. L' "OMOLOGAZIONE COMPATIBILE"
BORTONE, Stefano
2010
Abstract
L'articolo affronta il tema relativo all'applicazione della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2001 ai gruppi di imprese, in assenza di qualsiasi previsione normativa sul punto. Muovendo da alcune pronunce giurisprudenziali, l'A. individua i presupposti, ricorrendo i quali sia possibile - e giuridicamente condivisibile - estendere la responsabilità dell'ente, quando non siano evidenti, in relazione a ciascuna delle società coinvolte, le condizioni richieste dal Decreto per ritenere sussistente la responsabilità medesima. Il tutto allo scopo di ipotizzare possibili atteggiamenti virtuosi della capogruppo, sia nella fase attuativa del sistema preventivo al suo interno; sia nella necessaria fase di raccordo con le controllate secondo le disposizioni vigenti. L'approdo interpretativo proposto è quello della "omologazione compatibile" tra i sistemi adottati dalle diverse società così da agevolare l'uniformità nella costituzione e nell'attuazione dei modelli, scongiurando il rischio che, in un'eventuale ottica accusatoria, eventuali discrepanze tra i sistemi in essere all'interno dello stesso gruppo possano essere interpretate come scelte consapevolmente indirizzate ad allentare le maglie dei controlli e dunque a rendere più agevole la commissione di reati.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.