On 25 November 2014, Italy notified the UN Secretary-General that it had accepted the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) pursuant to Article 36 paragraph 2, of the Statute of the ICJ. While this step is intended to strengthen peaceful settlement of international disputes, the Italian unilateral declaration contains a number of conditions and reservations. These limitations substantially reduce the scope of the commitment under the Optional Clause system. They also raise concerns about their compatibility with the ideal of compulsory jurisdiction. Moreover, the declaration was made by the Government without the authorization of the Parliament. Consequently, the question arises whether it should be deemed to be valid under both international and constitutional law.
Il 25 novembre 2014 l’Italia ha depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la dichiarazione di accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte internazionale di giustizia, prevista dall’art. 36, par. 2, dello Statuto della stessa Corte. Nonostante l’importanza, almeno in principio, dell’impegno assunto dall’Italia sul piano internazionale, l’accettazione della competenza obbligatoria della Corte è passata quasi inosservata. Eppure non mancano spunti e motivi di riflessione per gli studiosi tanto del diritto internazionale quanto del diritto costituzionale. In primo luogo, relativamente alle possibili conseguenze ai fini dell’instaurazione di nuovi procedimenti contenziosi che coinvolgano l’Italia, va subito rilevato che, a dispetto delle dichiarazioni d’intenti che avevano anticipato questa iniziativa, la portata dell’accettazione è ridotta da una serie di clausole che consentono all’occorrenza all’Italia di usufruire di una molteplicità di “vie di fuga”. Tali clausole, che riproducono formule da tempo conosciute nella prassi, possono, almeno in determinati casi, sollevare delicate questioni di compatibilità con l’oggetto e lo scopo dal meccanismo istituito dall’art. 36, par. 2, dello Statuto della CIG. In secondo luogo, un ulteriore profilo problematico deriva dalle manifeste deviazioni della procedura seguita per l’accettazione della competenza obbligatoria della CIG rispetto alle norme costituzionali che disciplinano il processo di formazione della volontà dello Stato ad assumere impegni di questo tipo. Come si vedrà, infatti, la dichiarazione reca la firma del Ministro degli esteri, Federica Mogherini, in carica al momento della sua adozione . Né il Parlamento, né il Presidente della Repubblica sono intervenuti così come invece dispone, per obblighi internazionali di tale contenuto, l’art. 80 Cost. L'articolo, dopo illustrazione delle principali caratteristiche e delle modalità di funzionamento delle dichiarazioni unilaterali rese in base all’art. 36, par. 2, dello Statuto della CIG, esamina le implicazioni di entrambi i profili segnalati.
La dichiarazione italiana di accettazione della competenza obbligatoria della corte internazionale di giustizia. profili problematici di diritto internazionale e costituzionale / Papa, MARIA IRENE. - In: OSSERVATORIO COSTITUZIONALE. - ISSN 2283-7515. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 1-19.
La dichiarazione italiana di accettazione della competenza obbligatoria della corte internazionale di giustizia. profili problematici di diritto internazionale e costituzionale
PAPA, MARIA IRENE
2015
Abstract
On 25 November 2014, Italy notified the UN Secretary-General that it had accepted the compulsory jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) pursuant to Article 36 paragraph 2, of the Statute of the ICJ. While this step is intended to strengthen peaceful settlement of international disputes, the Italian unilateral declaration contains a number of conditions and reservations. These limitations substantially reduce the scope of the commitment under the Optional Clause system. They also raise concerns about their compatibility with the ideal of compulsory jurisdiction. Moreover, the declaration was made by the Government without the authorization of the Parliament. Consequently, the question arises whether it should be deemed to be valid under both international and constitutional law.File | Dimensione | Formato | |
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