Scopo del lavoro è quello di analizzare, sotto il profilo funzionale, l’obbligo di motivazione analitica sancito dall’art. 2497-ter c.c. con riferimento alle “decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento”; obbligo che costituisce attuazione del principio di trasparenza, enunciato nella legge delega per la riforma del diritto societario (legge n. 366/2001) come uno dei principi o criteri della delega legislativa in materia di gruppi di società. L’autrice muove dalla costatazione che, secondo l’interpretazione offertane dalla dottrina prevalente, il suddetto obbligo di motivazione è posto a tutela dei soci esteri e dei creditori sociali, e cioè dei portatori di interessi potenzialmente lesi dalla politica di gruppo ed esprime fin dalle prime pagine l’opinione che, se la prospettiva della protezione di detti interessi non può certamente ritenersi estranea alla disposizione in esame, essa tuttavia non basta, da sola, a spiegarne il contenuto e le molteplici valenze. Al riguardo, occorre considerare che, se l’obbligo di motivare puntualmente le decisioni etero-influenzate ricade, testualmente, sulle società etero dirette e sui loro organi, in tanto quell’obbligo potrà essere assolto, in quanto le ragioni e gli interessi che stanno alla base di (e motivano) una determinata decisione influenzata dalla società capogruppo (nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento) siano da questa dichiarati e resi noti, innanzi tutto alle società eterodirette. E’ dunque la società (o ente) capogruppo a dover per prima osservare l’obbligo di ostensione e disvelamento di quelle ragioni e di quegli interessi, e cioè, in altri termini, delle direttive strategiche che ispirano l’azione unitaria del gruppo, dovendosi, nella logica del gruppo, valutare come normale e fisiologica l’ipotesi che ragioni ed interessi sottostanti alla singola decisione etero-influenzata siano espressioni di atti di indirizzo elaborati a monte e coerentemente perseguiti a valle. In questa prospettiva, emerge l’intero significato della disciplina esaminata, la quale esprime non solo una regola di protezione di determinati interessi, ma anche e prima di tutto una regola di organizzazione e di governo (della direzione unitaria) del gruppo.

Motivazione delle decisioni e governo del gruppo / Scognamiglio, Giuliana. - In: RIVISTA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0035-6093. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 757-783.

Motivazione delle decisioni e governo del gruppo

SCOGNAMIGLIO, Giuliana
2009

Abstract

Scopo del lavoro è quello di analizzare, sotto il profilo funzionale, l’obbligo di motivazione analitica sancito dall’art. 2497-ter c.c. con riferimento alle “decisioni delle società soggette ad attività di direzione e coordinamento”; obbligo che costituisce attuazione del principio di trasparenza, enunciato nella legge delega per la riforma del diritto societario (legge n. 366/2001) come uno dei principi o criteri della delega legislativa in materia di gruppi di società. L’autrice muove dalla costatazione che, secondo l’interpretazione offertane dalla dottrina prevalente, il suddetto obbligo di motivazione è posto a tutela dei soci esteri e dei creditori sociali, e cioè dei portatori di interessi potenzialmente lesi dalla politica di gruppo ed esprime fin dalle prime pagine l’opinione che, se la prospettiva della protezione di detti interessi non può certamente ritenersi estranea alla disposizione in esame, essa tuttavia non basta, da sola, a spiegarne il contenuto e le molteplici valenze. Al riguardo, occorre considerare che, se l’obbligo di motivare puntualmente le decisioni etero-influenzate ricade, testualmente, sulle società etero dirette e sui loro organi, in tanto quell’obbligo potrà essere assolto, in quanto le ragioni e gli interessi che stanno alla base di (e motivano) una determinata decisione influenzata dalla società capogruppo (nell’esercizio della sua attività di direzione e coordinamento) siano da questa dichiarati e resi noti, innanzi tutto alle società eterodirette. E’ dunque la società (o ente) capogruppo a dover per prima osservare l’obbligo di ostensione e disvelamento di quelle ragioni e di quegli interessi, e cioè, in altri termini, delle direttive strategiche che ispirano l’azione unitaria del gruppo, dovendosi, nella logica del gruppo, valutare come normale e fisiologica l’ipotesi che ragioni ed interessi sottostanti alla singola decisione etero-influenzata siano espressioni di atti di indirizzo elaborati a monte e coerentemente perseguiti a valle. In questa prospettiva, emerge l’intero significato della disciplina esaminata, la quale esprime non solo una regola di protezione di determinati interessi, ma anche e prima di tutto una regola di organizzazione e di governo (della direzione unitaria) del gruppo.
2009
SOCIETA'; GRUPPI; RESPONSABILITA'; DECISIONI; MOTIVAZIONE
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Motivazione delle decisioni e governo del gruppo / Scognamiglio, Giuliana. - In: RIVISTA DI DIRITTO CIVILE. - ISSN 0035-6093. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 757-783.
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