La l. 31 dicembre 2012,n.247 ha introdotto nuove regole concernenti le aggregazioni professionali costituite da avvocati. In particolare, l’art. 4 disciplina le associazioni tra avvocati , ma estende la compagine associativa anche ad altri professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento dal Consiglio nazionale forense; l’art. 5 contiene la delega al Governo per la previsione di disposizioni dirette a disciplinare aggregazioni in forma societaria. Non è la prima volta che il legislatore italiano si occupa dell’esercizio della professione forense in forma societaria: nel 2011 aveva introdotto un tipo speciale di società , la “società tra professionisti” (STP) riservata appunto agli avvocati, per consentire l’esercizio in forma aggregata con uno schermo più solido di quello offerto dalla semplice associazione. In realtà, anche le associazioni tra professionisti che via via si erano formate , non potendo utilizzare lo schermo dell’associazione non riconosciuta o dell’associazione riconosciuta, perché la loro finalità è lucrativa, utilizzavano il tipo della società semplice, che si avvicina alla “società civile” di cui all’ordinamento previgente. Ma la STP non ha avuto fortuna, sia perché ad essa non sono stati concessi benefici fiscali, sia perché le sue regole rigide hanno scoraggiato quanti intendevano operare in forma associata sulla base di uno statuto e di un tipo societario diverso da quello della società semplice.

Le società tra avvocati. note preliminari / Alpa, Piero Guido. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE. - ISSN 0391-1896. - 67:3(2013), pp. 1-6.

Le società tra avvocati. note preliminari

ALPA, Piero Guido
2013

Abstract

La l. 31 dicembre 2012,n.247 ha introdotto nuove regole concernenti le aggregazioni professionali costituite da avvocati. In particolare, l’art. 4 disciplina le associazioni tra avvocati , ma estende la compagine associativa anche ad altri professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento dal Consiglio nazionale forense; l’art. 5 contiene la delega al Governo per la previsione di disposizioni dirette a disciplinare aggregazioni in forma societaria. Non è la prima volta che il legislatore italiano si occupa dell’esercizio della professione forense in forma societaria: nel 2011 aveva introdotto un tipo speciale di società , la “società tra professionisti” (STP) riservata appunto agli avvocati, per consentire l’esercizio in forma aggregata con uno schermo più solido di quello offerto dalla semplice associazione. In realtà, anche le associazioni tra professionisti che via via si erano formate , non potendo utilizzare lo schermo dell’associazione non riconosciuta o dell’associazione riconosciuta, perché la loro finalità è lucrativa, utilizzavano il tipo della società semplice, che si avvicina alla “società civile” di cui all’ordinamento previgente. Ma la STP non ha avuto fortuna, sia perché ad essa non sono stati concessi benefici fiscali, sia perché le sue regole rigide hanno scoraggiato quanti intendevano operare in forma associata sulla base di uno statuto e di un tipo societario diverso da quello della società semplice.
2013
società tra professionisti; disciplina; esercizio dell'attività forense
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Le società tra avvocati. note preliminari / Alpa, Piero Guido. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO E PROCEDURA CIVILE. - ISSN 0391-1896. - 67:3(2013), pp. 1-6.
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