Il lavoro prende spunto dalla sentenza n. 172 della Corte Costituzionale, che l'11 giugno 2014 si è pronunciata per la prima volta in merito al delitto di “atti persecutori”, introdotto all'art. 612-bis c.p. dal d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 38/2009. Nei cinque anni di vigenza, la suddetta norma aveva ricevuto dalla dottrina diverse critiche, soprattutto in punto di determinatezza, tanto con riferimento alla condotta criminosa (atti reiterati di minaccia o molestia), quanto in relazione ai tre eventi (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, alterazione delle proprie abitudini di vita). Vengono dunque esaminate le singole censure e le argomentazioni portate a favore. Tali questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate dal giudice “a quo”, sono state affrontate dalla Corte Costituzionale, la quale invece ha escluso che la formulazione dell'art. 612-bis c.p. contrasti con il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza della fattispecie: perché la molestia e la minaccia sono concetti già sperimentati nel nostro ordinamento; perché proprio i tre eventi contribuiscono a circoscrivere la nuova area di illecito; perché infine è legittimo l'uso di tecniche normative esemplificative come quella adottata dal legislatore del 2009. Al termine di un analitico commento della pronuncia, il lavoro si conclude con un bilancio (positivo) dell'efficacia di questa nuova incriminazione.
La Consulta "promuove" il delitto di atti persecutori / Coco, Paola. - In: RIVISTA DI POLIZIA. - ISSN 0035-6476. - STAMPA. - 10:67(2014), pp. 881-900.
La Consulta "promuove" il delitto di atti persecutori
COCO, Paola
2014
Abstract
Il lavoro prende spunto dalla sentenza n. 172 della Corte Costituzionale, che l'11 giugno 2014 si è pronunciata per la prima volta in merito al delitto di “atti persecutori”, introdotto all'art. 612-bis c.p. dal d.l. n. 11/2009 conv. in l. n. 38/2009. Nei cinque anni di vigenza, la suddetta norma aveva ricevuto dalla dottrina diverse critiche, soprattutto in punto di determinatezza, tanto con riferimento alla condotta criminosa (atti reiterati di minaccia o molestia), quanto in relazione ai tre eventi (perdurante e grave stato di ansia o di paura, fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto, alterazione delle proprie abitudini di vita). Vengono dunque esaminate le singole censure e le argomentazioni portate a favore. Tali questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate dal giudice “a quo”, sono state affrontate dalla Corte Costituzionale, la quale invece ha escluso che la formulazione dell'art. 612-bis c.p. contrasti con il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza della fattispecie: perché la molestia e la minaccia sono concetti già sperimentati nel nostro ordinamento; perché proprio i tre eventi contribuiscono a circoscrivere la nuova area di illecito; perché infine è legittimo l'uso di tecniche normative esemplificative come quella adottata dal legislatore del 2009. Al termine di un analitico commento della pronuncia, il lavoro si conclude con un bilancio (positivo) dell'efficacia di questa nuova incriminazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.