L’articolo si occupa di illustrare le modifiche alla disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti individuali intimati dalle imprese soggette all'art. 18 st. lav. contemplate nel disegno di legge n. 3249/2012. Sul piano sostanziale viene esaminata la rimodulazione delle tutele a seconda del motivo addotto a fondamento del recesso e della tipologia di vizio che lo affligge: in alcuni casi resta il diritto del lavoratore a reintegra e risarcimento del danno, in altri è prevista solo un'indennità. Viene poi indagata la natura dell'azione di "impugnazione" del licenziamento, la quale rimane qualificabile (come peraltro già nel sistema attuale, nonostante la diversa opinione della giurisprudenza maggioritaria) come azione di mero accertamento. Sul piano processuale, il ddl introduce un nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti (solo quelli soggetti all'art. 18 st.lav.): esso si articola in una prima fase che ricalca quella sommaria del procedimento ex art. 28 st.lav., e poi in tre gradi a cognizione piena, ancorché con istruttoria deformalizzata. Il nuovo rito aspira a conseguire la rapida definizione dei processi, ma l'obiettivo si rivela di difficile realizzazione senza l'attribuzione alla giustizia di maggiori risorse.
Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali / Consolo, Claudio; D., Rizzardo. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 6(2012), pp. 729-737.
Vere o presunte novità, sostanziali e processuali, sui licenziamenti individuali
CONSOLO, CLAUDIO;
2012
Abstract
L’articolo si occupa di illustrare le modifiche alla disciplina sostanziale e processuale dei licenziamenti individuali intimati dalle imprese soggette all'art. 18 st. lav. contemplate nel disegno di legge n. 3249/2012. Sul piano sostanziale viene esaminata la rimodulazione delle tutele a seconda del motivo addotto a fondamento del recesso e della tipologia di vizio che lo affligge: in alcuni casi resta il diritto del lavoratore a reintegra e risarcimento del danno, in altri è prevista solo un'indennità. Viene poi indagata la natura dell'azione di "impugnazione" del licenziamento, la quale rimane qualificabile (come peraltro già nel sistema attuale, nonostante la diversa opinione della giurisprudenza maggioritaria) come azione di mero accertamento. Sul piano processuale, il ddl introduce un nuovo rito per le controversie in materia di licenziamenti (solo quelli soggetti all'art. 18 st.lav.): esso si articola in una prima fase che ricalca quella sommaria del procedimento ex art. 28 st.lav., e poi in tre gradi a cognizione piena, ancorché con istruttoria deformalizzata. Il nuovo rito aspira a conseguire la rapida definizione dei processi, ma l'obiettivo si rivela di difficile realizzazione senza l'attribuzione alla giustizia di maggiori risorse.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.