L'articolo prende le mosse da una importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sullo statuto del vizio di (solo) manchevole (e non tout court mancante) sottoscrizione della sentenza: una presa di posizione, che l’autore ritiene venata da una equa razionalità processuale che merita certa adesione (anche se la Suprema Corte non sopisce del tutto alcune residue incertezze in ordine alle conseguenze dell'impostazione di cornice, e così al regime conseguente alla deduzione del vizio in fase di gravame; profilo che, pur esso, l’autore intende sondare). Proprio l'approccio rielaborato dalla S.C., che l’autore iscrive sotto l'egida di un auspicabile "neo-processual-razionalismo", può guidare tuttavia la ricerca - de iure condendo - di rimedi in fine più appaganti di quello additato dalle stesse Sezioni Unite (ed allo stato l'unico percorribile), dell'esercizio dell'appello con specifico motivo di impugnazione sul punto. Rimedi alternativi ancor più razionali sarebbero quelli che fossero capaci, nello stesso grado, di sondare il "retroterra", per solito veniale ed accidentale, della pur riscontrata, e non sanata dall'inerzia della parte ex art. 161 comma 1, manchevolezza occorsa nell'ultimissimo spicchio del processo.
La sottoscrizione manchevole, ma non mancante (“omessa”), in una prospettiva neo-processual-razionalista / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 7(2014), pp. 893-900.
La sottoscrizione manchevole, ma non mancante (“omessa”), in una prospettiva neo-processual-razionalista
CONSOLO, CLAUDIO
2014
Abstract
L'articolo prende le mosse da una importante pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione sullo statuto del vizio di (solo) manchevole (e non tout court mancante) sottoscrizione della sentenza: una presa di posizione, che l’autore ritiene venata da una equa razionalità processuale che merita certa adesione (anche se la Suprema Corte non sopisce del tutto alcune residue incertezze in ordine alle conseguenze dell'impostazione di cornice, e così al regime conseguente alla deduzione del vizio in fase di gravame; profilo che, pur esso, l’autore intende sondare). Proprio l'approccio rielaborato dalla S.C., che l’autore iscrive sotto l'egida di un auspicabile "neo-processual-razionalismo", può guidare tuttavia la ricerca - de iure condendo - di rimedi in fine più appaganti di quello additato dalle stesse Sezioni Unite (ed allo stato l'unico percorribile), dell'esercizio dell'appello con specifico motivo di impugnazione sul punto. Rimedi alternativi ancor più razionali sarebbero quelli che fossero capaci, nello stesso grado, di sondare il "retroterra", per solito veniale ed accidentale, della pur riscontrata, e non sanata dall'inerzia della parte ex art. 161 comma 1, manchevolezza occorsa nell'ultimissimo spicchio del processo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.