Lo scritto offre una riflessione a margine dell’ordinanza 27 novembre 2012, n. 21083 con la quale la Seconda Sezione della Suprema Corte ha chiesto un nuovo contributo nomofilattico, di completamento sul tema del rilievo officioso della nullità, già affrontato qualche tempo prima dalle Sezioni Unite. L’autore osserva come il perno concettuale della attesa soluzione del contrasto sia racchiuso nell'affermazione che il rilievo officioso, vero potere-dovere, attiene al compito giudiziale di elevare un argine (la "funzione oppositoria", appunto) a che il contratto tanto gravemente viziato sortisca alcun effetto stabile attraverso un giudicato che ne riconosca e in qualche modo attui la forza vincolante. Lasciando da parte il caso, che attiene alla vicenda litigiosa originante la nuova rimessione, delle azioni di annullamento e di rescissione, ove il punto dovrebbe essere quello di vedere, in relazione ai loro prospettici effetti di giudicato costitutivo, se altrettanto possa darsi, l’autore pone l’accento su due importanti snodi problematici: quello che tratta del giudicato implicito ed esplicito, che apre la via ad una ulteriore riflessione sulla natura della domanda di accertamento della nullità (profilo ancora non affrontato dalle Sez. Un.); e quello relativo alle domande restitutorie che le parti possono avanzare a fronte dell'avvenuto rilievo officioso della nullità del contratto.
Postilla di completamento. Il giudicato e il rilievo officioso della nullità del contratto: quanto e come devono essere ampi? / Consolo, Claudio. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - STAMPA. - 2(2013), pp. 184-188.
Postilla di completamento. Il giudicato e il rilievo officioso della nullità del contratto: quanto e come devono essere ampi?
CONSOLO, CLAUDIO
2013
Abstract
Lo scritto offre una riflessione a margine dell’ordinanza 27 novembre 2012, n. 21083 con la quale la Seconda Sezione della Suprema Corte ha chiesto un nuovo contributo nomofilattico, di completamento sul tema del rilievo officioso della nullità, già affrontato qualche tempo prima dalle Sezioni Unite. L’autore osserva come il perno concettuale della attesa soluzione del contrasto sia racchiuso nell'affermazione che il rilievo officioso, vero potere-dovere, attiene al compito giudiziale di elevare un argine (la "funzione oppositoria", appunto) a che il contratto tanto gravemente viziato sortisca alcun effetto stabile attraverso un giudicato che ne riconosca e in qualche modo attui la forza vincolante. Lasciando da parte il caso, che attiene alla vicenda litigiosa originante la nuova rimessione, delle azioni di annullamento e di rescissione, ove il punto dovrebbe essere quello di vedere, in relazione ai loro prospettici effetti di giudicato costitutivo, se altrettanto possa darsi, l’autore pone l’accento su due importanti snodi problematici: quello che tratta del giudicato implicito ed esplicito, che apre la via ad una ulteriore riflessione sulla natura della domanda di accertamento della nullità (profilo ancora non affrontato dalle Sez. Un.); e quello relativo alle domande restitutorie che le parti possono avanzare a fronte dell'avvenuto rilievo officioso della nullità del contratto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.