Per effetto dalle sentenze 4400/04 e 13533/01 della Corte di cassazione civile, un paziente potrà ottenere comunque un risarcimento, sia pure in forma ridotta per perdita di chances, solo perché insoddisfatto dell’operato del medico, se questi non riesce a provare di essere esente da colpa. L’allargamento delle ipotesi di responsabilità medica, unitamente al regime probatorio della colpa professionale, potrebbe avere il risultato che il sanitario, in ogni rapporto con un paziente, sarà preoccupato di assicurarsi gli elementi per ricostruire in un eventuale futuro procedimento giudiziario la prova della sua diligenza. Ciò comporterebbe che una parte delle energie professionali sarebbero indirizzate a salvaguardare la sua tranquillità piuttosto che la salute del malato, anche perché le compagnie di assicurazione, che ormai già non mostrano eccessiva disponibilità nei confronti della classe medica, non troverebbero conveniente assumere rischi tanto alti. Se si vuole evitare che un ampliamento della responsabilità professionale porti a comportamenti di "medicina difensiva" che nuocciono alla salute del cittadino, si deve giungere a contemperare i vari interessi che la materia sottende, mediante approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali e, soprattutto, mediante un’«assicurazione sociale», assicurazione che esiste ad esempio in Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Francia, contro le conseguenze dannose insorte in relazione a trattamenti medici.

La responsabilità civile dei medici, fra danno da perdita di chances e disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento professionale / Ricci, Serafino; A., Miglino; Onofri, Emanuela. - In: ZACCHIA. - ISSN 0044-1570. - STAMPA. - XXV/3:4(2007), pp. 204-218.

La responsabilità civile dei medici, fra danno da perdita di chances e disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento professionale

RICCI, Serafino;ONOFRI, Emanuela
2007

Abstract

Per effetto dalle sentenze 4400/04 e 13533/01 della Corte di cassazione civile, un paziente potrà ottenere comunque un risarcimento, sia pure in forma ridotta per perdita di chances, solo perché insoddisfatto dell’operato del medico, se questi non riesce a provare di essere esente da colpa. L’allargamento delle ipotesi di responsabilità medica, unitamente al regime probatorio della colpa professionale, potrebbe avere il risultato che il sanitario, in ogni rapporto con un paziente, sarà preoccupato di assicurarsi gli elementi per ricostruire in un eventuale futuro procedimento giudiziario la prova della sua diligenza. Ciò comporterebbe che una parte delle energie professionali sarebbero indirizzate a salvaguardare la sua tranquillità piuttosto che la salute del malato, anche perché le compagnie di assicurazione, che ormai già non mostrano eccessiva disponibilità nei confronti della classe medica, non troverebbero conveniente assumere rischi tanto alti. Se si vuole evitare che un ampliamento della responsabilità professionale porti a comportamenti di "medicina difensiva" che nuocciono alla salute del cittadino, si deve giungere a contemperare i vari interessi che la materia sottende, mediante approfondimenti dottrinari e giurisprudenziali e, soprattutto, mediante un’«assicurazione sociale», assicurazione che esiste ad esempio in Norvegia, Svezia, Finlandia, Danimarca e Francia, contro le conseguenze dannose insorte in relazione a trattamenti medici.
2007
Responsabilità medica; Danno da perdita di chances; Onere della prova
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
La responsabilità civile dei medici, fra danno da perdita di chances e disciplina dell'onere della prova dell'inadempimento professionale / Ricci, Serafino; A., Miglino; Onofri, Emanuela. - In: ZACCHIA. - ISSN 0044-1570. - STAMPA. - XXV/3:4(2007), pp. 204-218.
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