Nello scritto si sostiene che il testamento biologico è già una realtà normativa nell’ordinamento italiano, in virtù degli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione e dell’art. 9 della Convenzione sottoscritta il 4 aprile 1997, ad Oviedo, dagli Stati membri del Consiglio d’Europa. Infatti la legge 28 marzo 2001, n. 145, ha ordinato l’esecuzione della Convenzione e ne ha autorizzato la ratifica, che è intervenuta il 15 marzo 2005. Quindi l’art 9 citato appartiene ormai all’ordinamento italiano: qualsiasi ulteriore legislazione in materia si pone in termini di esecuzione dell’obbligo internazionale di osservanza della Convenzione di Oviedo.
Il testamento biologico nell'ordinamento italiano / Ricci, Serafino; A., Miglino. - In: ZACCHIA. - ISSN 0044-1570. - STAMPA. - XXV/1-2:4(2007), pp. 35-44.
Il testamento biologico nell'ordinamento italiano
RICCI, Serafino;
2007
Abstract
Nello scritto si sostiene che il testamento biologico è già una realtà normativa nell’ordinamento italiano, in virtù degli articoli 2, 3, 13, 32 della Costituzione e dell’art. 9 della Convenzione sottoscritta il 4 aprile 1997, ad Oviedo, dagli Stati membri del Consiglio d’Europa. Infatti la legge 28 marzo 2001, n. 145, ha ordinato l’esecuzione della Convenzione e ne ha autorizzato la ratifica, che è intervenuta il 15 marzo 2005. Quindi l’art 9 citato appartiene ormai all’ordinamento italiano: qualsiasi ulteriore legislazione in materia si pone in termini di esecuzione dell’obbligo internazionale di osservanza della Convenzione di Oviedo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.