il contributo si propone di investigare, anche alla luce di alcuni recenti interventi delle Sezioni Unite penale, gli aspetti più critici, soprattutto sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali italiana e con quelli espressi dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, della c.d. "confisca allargata" e della c.d. "confisca senza condanna" (quest'ultima prevista nel sistema delle misure di prevenzione). Scopo dell'autore è quelle di segnalare che le riforme legislative del 2008 e del 2009 grazie alle quali si è ampliata la sfera dei possibili destinatari delle misure di prevenzione e si è sganciata l'applicazione delle suddette misure dal preventivo accertamento della pericolosità del destinatario delle medesime ha comportato la loro trasformazione da misure preventive a misure concretamente sanzionatorie, che dovrebbero pertanto sottostare a tutti le garanzie sostanziali e processuali previste per la materia penale.
L'ablazione dei beni "marchiati di infamia". (Prime osservazioni su alcuni recenti interventi giurisprudenziali in tema di "confisca allargata" e di "confisca senza condanna") / Borgogno, Roberto. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 0004-0304. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 1-50.
L'ablazione dei beni "marchiati di infamia". (Prime osservazioni su alcuni recenti interventi giurisprudenziali in tema di "confisca allargata" e di "confisca senza condanna")
BORGOGNO, ROBERTO
2015
Abstract
il contributo si propone di investigare, anche alla luce di alcuni recenti interventi delle Sezioni Unite penale, gli aspetti più critici, soprattutto sotto il profilo della compatibilità con i principi costituzionali italiana e con quelli espressi dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, della c.d. "confisca allargata" e della c.d. "confisca senza condanna" (quest'ultima prevista nel sistema delle misure di prevenzione). Scopo dell'autore è quelle di segnalare che le riforme legislative del 2008 e del 2009 grazie alle quali si è ampliata la sfera dei possibili destinatari delle misure di prevenzione e si è sganciata l'applicazione delle suddette misure dal preventivo accertamento della pericolosità del destinatario delle medesime ha comportato la loro trasformazione da misure preventive a misure concretamente sanzionatorie, che dovrebbero pertanto sottostare a tutti le garanzie sostanziali e processuali previste per la materia penale.File | Dimensione | Formato | |
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