Il testo esamina il rapporto fra i provvedimenti di decadenza e di revoca dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, prendendo spunto dal caso di un’impresa che - pochi giorni dopo essersi vista contestare gravissime irregolarità da parte dell’Isvap - le comunica la propria volontà di rinunciare all’autorizzazione stessa. A fronte della richiesta di emissione del provvedimento di intervenuta decadenza, l’Autorità dispone però -di concerto con l’allora Ministero dell’Industria - la revoca dell’autorizzazione e la messa in liquidazione dell’impresa istante. Lo scritto evidenzia le contraddizioni della motivazione con cui le Sezioni Unite hanno statuito la competenza del giudice ordinario a decidere della controversia, promossa da alcuni dei soci della compagnia e volta a conseguire il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima adozione del provvedimento in parola. Il nodo della questione attiene alla problematica riconoscibilità in capo ai soci di una posizione di diritto soggettivo. Nel commento si evidenza che sussiste piuttosto un interesse legittimo dei soci stessi, dal momento che l’attività assicurativa si riflette sulla collettività degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e, dunque, coinvolge beni di natura pubblicistica. A ciò si aggiunga che la liquidazione coatta amministrativa avrebbe potuto essere disposta anche a fronte dell’emissione di un provvedimento di decadenza con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa la ravvisabilità in astratto, prima ancora che in concreto, di un danno per i soci. La decisione affronta anche la questione concernente il rapporto fra la rinuncia all’autorizzazione ed i provvedimenti di revoca e decadenza, dando credito alla tesi per cui - una volta comunicata dall’impresa la propria volontà di dismettere l’attività assicurativa - l’Isvap avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’intervenuta decadenza, senza poterne sindacare i presupposti. Anche su questo profilo, i giudici di legittimità sembrano avere erroneamente ritenuto che la rinuncia all’autorizzazione comporti ope legis la decadenza dalla stessa. In vero, si tratta di una fattispecie a formazione progressiva di cui la rinuncia costituisce l’elemento originante ma non esclusivo e che si conclude proprio con l’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Isvap. In altri e forse più chiari termini, la rinuncia non configura un diritto di cui l’impresa ha la piena ed incondizionata disponibilità ma attiene all’esercizio di un’attività legittimata da un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere negata all’Autorità di vigilanza la possibilità di scegliere il procedimento da seguire per far venire meno gli effetti dell’autorizzazione e tutelare al massimo la tutela della collettività degli assicurati.

Note a sentenza Cass. civ. n. 1810 del 6.2.2003 su regolamento di giurisdizione, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, n. 2 / Russo, Claudio. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - 2:(2004), pp. ---.

Note a sentenza Cass. civ. n. 1810 del 6.2.2003 su regolamento di giurisdizione, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, n. 2

RUSSO, Claudio
2004

Abstract

Il testo esamina il rapporto fra i provvedimenti di decadenza e di revoca dall’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa, prendendo spunto dal caso di un’impresa che - pochi giorni dopo essersi vista contestare gravissime irregolarità da parte dell’Isvap - le comunica la propria volontà di rinunciare all’autorizzazione stessa. A fronte della richiesta di emissione del provvedimento di intervenuta decadenza, l’Autorità dispone però -di concerto con l’allora Ministero dell’Industria - la revoca dell’autorizzazione e la messa in liquidazione dell’impresa istante. Lo scritto evidenzia le contraddizioni della motivazione con cui le Sezioni Unite hanno statuito la competenza del giudice ordinario a decidere della controversia, promossa da alcuni dei soci della compagnia e volta a conseguire il risarcimento dei danni conseguenti all’illegittima adozione del provvedimento in parola. Il nodo della questione attiene alla problematica riconoscibilità in capo ai soci di una posizione di diritto soggettivo. Nel commento si evidenza che sussiste piuttosto un interesse legittimo dei soci stessi, dal momento che l’attività assicurativa si riflette sulla collettività degli aventi diritto alle prestazioni assicurative e, dunque, coinvolge beni di natura pubblicistica. A ciò si aggiunga che la liquidazione coatta amministrativa avrebbe potuto essere disposta anche a fronte dell’emissione di un provvedimento di decadenza con la conseguenza che avrebbe dovuto essere esclusa la ravvisabilità in astratto, prima ancora che in concreto, di un danno per i soci. La decisione affronta anche la questione concernente il rapporto fra la rinuncia all’autorizzazione ed i provvedimenti di revoca e decadenza, dando credito alla tesi per cui - una volta comunicata dall’impresa la propria volontà di dismettere l’attività assicurativa - l’Isvap avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare l’intervenuta decadenza, senza poterne sindacare i presupposti. Anche su questo profilo, i giudici di legittimità sembrano avere erroneamente ritenuto che la rinuncia all’autorizzazione comporti ope legis la decadenza dalla stessa. In vero, si tratta di una fattispecie a formazione progressiva di cui la rinuncia costituisce l’elemento originante ma non esclusivo e che si conclude proprio con l’adozione del provvedimento di decadenza da parte dell’Isvap. In altri e forse più chiari termini, la rinuncia non configura un diritto di cui l’impresa ha la piena ed incondizionata disponibilità ma attiene all’esercizio di un’attività legittimata da un provvedimento autoritativo della pubblica amministrazione con la conseguenza che non avrebbe dovuto essere negata all’Autorità di vigilanza la possibilità di scegliere il procedimento da seguire per far venire meno gli effetti dell’autorizzazione e tutelare al massimo la tutela della collettività degli assicurati.
2004
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Note a sentenza Cass. civ. n. 1810 del 6.2.2003 su regolamento di giurisdizione, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, n. 2 / Russo, Claudio. - In: LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA. - ISSN 1593-7305. - 2:(2004), pp. ---.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/69285
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