Lo scritto approfondisce il tema dei patrimoni destinati nell’ordinamento italiano all’indomani della riforma del diritto societario nel 2003. Il fenomeno viene indagato nella duplice ottica della libertà che la separazione patrimoniale garantisce all’imprenditore (in via funzionale, nel caso di specie, alla soddisfazione delle esigenze di diversificazione finanziaria dell’impresa) e della contestuale presenza di limiti, condizioni e presupposti al libero esplicarsi di tale libertà (principalmente a tutela dei creditori), che sfociano in responsabilità. Come noto, infatti, pur nella eterogeneità della fattispecie, i patrimoni destinati rispondono, nella loro essenzialità, al fenomeno della separazione patrimoniale. In base a tale fenomeno, si costituisce un nucleo patrimoniale che risponde di fronte ad una classe di creditori in via (più o meno) autonoma rispetto alle pretese di altre classi creditorie. Nel nostro ordinamento tale fenomeno appare nuovo e connotato da tratti di originalità rispetto a istituti analoghi presenti in altri ordinamenti. Ed infatti, dal sistema normativo l’A. desume la ricorrenza di un unico soggetto, dotato di una propria unica organizzazione ma di più assetti patrimoniali con i quali opera sul mercato a seconda dell’attività che svolge: assetti in via di principio non comunicanti sul piano delle responsabilità patrimoniali, e che quindi rendono di volta in volta il soggetto-società, pur nella sua unicità, necessariamente diverso sotto il profilo del patrimonio e delle relative responsabilità. È indubbio che la scelta di tale separazione risponde a interessi che l’ordinamento considera meritevoli di tutela, interessi dell’autonomia privata – societaria e quindi di libertà, uno dei principi cardine del diritto societario. Allo stesso tempo, però, non mancano norme imperative poste a tutela dei vari interessi in gioco, in particolare dei creditori (tra cui i limiti alla validità ed efficacia della delibera, il contenuto inderogabile della stessa e le prescrizioni relative alla pubblicità della deliberazione, la facoltà dei creditori anteriori all’iscrizione del patrimonio destinato nel registro imprese di opporsi). La tutela dei creditori riguarda anche il campo pubblicistico, in particolare dei lavori pubblici, nel quale diviene particolarmente rilevante la possibilità per le imprese di costituire patrimoni destinati. Infine, una volta rispettate le condizioni e i limiti per una valida operatività della destinazione, l’A. propone che il principio di separazione spieghi la sua efficacia anche di fronte alla cessazione ed alle crisi d’impresa, nella eventuale incapienza e insolvenza sia del patrimonio destinato che della società.

Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati / Santosuosso, Daniele Umberto. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - 3:(2005), pp. 362-368.

Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati

SANTOSUOSSO, Daniele Umberto
2005

Abstract

Lo scritto approfondisce il tema dei patrimoni destinati nell’ordinamento italiano all’indomani della riforma del diritto societario nel 2003. Il fenomeno viene indagato nella duplice ottica della libertà che la separazione patrimoniale garantisce all’imprenditore (in via funzionale, nel caso di specie, alla soddisfazione delle esigenze di diversificazione finanziaria dell’impresa) e della contestuale presenza di limiti, condizioni e presupposti al libero esplicarsi di tale libertà (principalmente a tutela dei creditori), che sfociano in responsabilità. Come noto, infatti, pur nella eterogeneità della fattispecie, i patrimoni destinati rispondono, nella loro essenzialità, al fenomeno della separazione patrimoniale. In base a tale fenomeno, si costituisce un nucleo patrimoniale che risponde di fronte ad una classe di creditori in via (più o meno) autonoma rispetto alle pretese di altre classi creditorie. Nel nostro ordinamento tale fenomeno appare nuovo e connotato da tratti di originalità rispetto a istituti analoghi presenti in altri ordinamenti. Ed infatti, dal sistema normativo l’A. desume la ricorrenza di un unico soggetto, dotato di una propria unica organizzazione ma di più assetti patrimoniali con i quali opera sul mercato a seconda dell’attività che svolge: assetti in via di principio non comunicanti sul piano delle responsabilità patrimoniali, e che quindi rendono di volta in volta il soggetto-società, pur nella sua unicità, necessariamente diverso sotto il profilo del patrimonio e delle relative responsabilità. È indubbio che la scelta di tale separazione risponde a interessi che l’ordinamento considera meritevoli di tutela, interessi dell’autonomia privata – societaria e quindi di libertà, uno dei principi cardine del diritto societario. Allo stesso tempo, però, non mancano norme imperative poste a tutela dei vari interessi in gioco, in particolare dei creditori (tra cui i limiti alla validità ed efficacia della delibera, il contenuto inderogabile della stessa e le prescrizioni relative alla pubblicità della deliberazione, la facoltà dei creditori anteriori all’iscrizione del patrimonio destinato nel registro imprese di opporsi). La tutela dei creditori riguarda anche il campo pubblicistico, in particolare dei lavori pubblici, nel quale diviene particolarmente rilevante la possibilità per le imprese di costituire patrimoni destinati. Infine, una volta rispettate le condizioni e i limiti per una valida operatività della destinazione, l’A. propone che il principio di separazione spieghi la sua efficacia anche di fronte alla cessazione ed alle crisi d’impresa, nella eventuale incapienza e insolvenza sia del patrimonio destinato che della società.
2005
01 Pubblicazione su rivista::01a Articolo in rivista
Libertà e responsabilità nell'ordinamento dei patrimoni destinati / Santosuosso, Daniele Umberto. - In: GIURISPRUDENZA COMMERCIALE. - ISSN 0390-2269. - STAMPA. - 3:(2005), pp. 362-368.
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