Lo scritto affronta il tema della responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica ed i connessi problemi di competenza giurisdizionale, nel quadro della evoluzione dei concetti di privatizzazione e di attività amministrativa. Le riflessioni prendono le mosse dall’analisi dell’articolo 16-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, nel ritenere applicabili le norme di diritto civile alle fattispecie di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di società quotate con partecipazione anche indiretta dello Stato inferiore al cinquanta per cento e delle loro controllate, devolve le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. L. A. colloca la menzionata norma all’esito di percorsi interpretativi legati alle recenti vicende societarie e finanziarie e delle regole che le hanno accompagnate, oltre che della recente giurisprudenza italiana sulla giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a capitale pubblico, nel progressivo riconoscimento della efficacia dello strumento privatistico societario, in particolare della società per azioni, come espressione organizzativa delle leggi economiche e giuridiche di mercato, e nella evoluzione di concetti tradizionali (interesse sociale e lo scopo delle società private; l’ente pubblico e il rapporto di servizio, e più in generale l’attività amministrativa). Il percorso giurisprudenziale viene descritto nei suoi vari orientamenti, e ne vien fatto risultare come criterio discriminante quello della imprenditorialità, non in senso proprio, ma propria, commisurata al grado di autonomia dell’ente amministrato dallo Stato. Le risultanze dell’indagine condotta consentono di affermare che le ragioni per attrarre nell’orbita delle norme civilistiche e quindi alla giurisdizione ordinaria le fattispecie in esame si riconducono a quelle istanze di protezione del mercato e della migliore composizione dei vari interessi a cui le leggi privatistiche (insieme al diritto penale) danno regolamentazione, senza scoraggiare le esigenze legate all’iniziativa economica privata e quindi alla propensione al rischio. Per la tutela dei predetti interessi appare più coerente al sistema una giurisdizione come quella ordinaria, facoltativa e quindi demandata agli attori del mercato, di legittimità sostanziale della gestione imprenditoriale nel senso di merito evidente, prevalentemente recuperatoria, di cui agli artt. 2391 ss. c.c. In tale quadro concettuale vengono così misurati i criteri sulla giurisdizione delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 16-bis cit. La sottoposizione di tali società alle “norme di diritto civile” rappresenta, alla luce dell’indagine espletata, una scelta di campo coerente con altre disposizioni di sistema, volta al distacco di tali società da nozioni pubblicistiche, come enti od organismi di diritto pubblico, per includerle nel fenomeno della privatizzazione; superandosi così più in generale la divaricazione, sul concetto di “privatizzazione sostanziale”, tra coloro che la intendono come collocazione delle partecipazioni azionarie in tutto o in parte sul mercato e coloro che vi attribuiscono il significato di cessione del controllo ai privati: soltanto le società che presentano i presupposti perché altri soggetti privati entrino nella compagine sociale e raggiungano una partecipazione di controllo possono dirsi infatti sostanzialmente sottoposte alle regole economiche di mercato e pertanto privatizzate. L’applicabilità analogica delle disposizioni di cui all’art. 16-bis cit. viene infine valutata, giungendo a conclusioni differenti, con riguardo alle varie fattispecie (società aperte, società chiuse con partecipazione del soggetto pubblico inferiore o superiore al cinquanta per cento).
Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli amministratori (contributo in materia di privatizzazioni e giurisdizione) / Santosuosso, Daniele Umberto. - In: RIVISTA DI DIRITTO SOCIETARIO. - ISSN 1972-9243. - STAMPA. - 1:(2009), pp. 47-59.
Società a partecipazione pubblica e responsabilità degli amministratori (contributo in materia di privatizzazioni e giurisdizione)
SANTOSUOSSO, Daniele Umberto
2009
Abstract
Lo scritto affronta il tema della responsabilità degli amministratori di società a partecipazione pubblica ed i connessi problemi di competenza giurisdizionale, nel quadro della evoluzione dei concetti di privatizzazione e di attività amministrativa. Le riflessioni prendono le mosse dall’analisi dell’articolo 16-bis della legge 28 febbraio 2008, n. 31 che, nel ritenere applicabili le norme di diritto civile alle fattispecie di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti di società quotate con partecipazione anche indiretta dello Stato inferiore al cinquanta per cento e delle loro controllate, devolve le relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. L. A. colloca la menzionata norma all’esito di percorsi interpretativi legati alle recenti vicende societarie e finanziarie e delle regole che le hanno accompagnate, oltre che della recente giurisprudenza italiana sulla giurisdizione in materia di responsabilità degli amministratori di società a capitale pubblico, nel progressivo riconoscimento della efficacia dello strumento privatistico societario, in particolare della società per azioni, come espressione organizzativa delle leggi economiche e giuridiche di mercato, e nella evoluzione di concetti tradizionali (interesse sociale e lo scopo delle società private; l’ente pubblico e il rapporto di servizio, e più in generale l’attività amministrativa). Il percorso giurisprudenziale viene descritto nei suoi vari orientamenti, e ne vien fatto risultare come criterio discriminante quello della imprenditorialità, non in senso proprio, ma propria, commisurata al grado di autonomia dell’ente amministrato dallo Stato. Le risultanze dell’indagine condotta consentono di affermare che le ragioni per attrarre nell’orbita delle norme civilistiche e quindi alla giurisdizione ordinaria le fattispecie in esame si riconducono a quelle istanze di protezione del mercato e della migliore composizione dei vari interessi a cui le leggi privatistiche (insieme al diritto penale) danno regolamentazione, senza scoraggiare le esigenze legate all’iniziativa economica privata e quindi alla propensione al rischio. Per la tutela dei predetti interessi appare più coerente al sistema una giurisdizione come quella ordinaria, facoltativa e quindi demandata agli attori del mercato, di legittimità sostanziale della gestione imprenditoriale nel senso di merito evidente, prevalentemente recuperatoria, di cui agli artt. 2391 ss. c.c. In tale quadro concettuale vengono così misurati i criteri sulla giurisdizione delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 16-bis cit. La sottoposizione di tali società alle “norme di diritto civile” rappresenta, alla luce dell’indagine espletata, una scelta di campo coerente con altre disposizioni di sistema, volta al distacco di tali società da nozioni pubblicistiche, come enti od organismi di diritto pubblico, per includerle nel fenomeno della privatizzazione; superandosi così più in generale la divaricazione, sul concetto di “privatizzazione sostanziale”, tra coloro che la intendono come collocazione delle partecipazioni azionarie in tutto o in parte sul mercato e coloro che vi attribuiscono il significato di cessione del controllo ai privati: soltanto le società che presentano i presupposti perché altri soggetti privati entrino nella compagine sociale e raggiungano una partecipazione di controllo possono dirsi infatti sostanzialmente sottoposte alle regole economiche di mercato e pertanto privatizzate. L’applicabilità analogica delle disposizioni di cui all’art. 16-bis cit. viene infine valutata, giungendo a conclusioni differenti, con riguardo alle varie fattispecie (società aperte, società chiuse con partecipazione del soggetto pubblico inferiore o superiore al cinquanta per cento).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.