Così come la relazione precedente, anche quella del Dott. i Pasquale Bronzo ha riguardato i rimedi che il legislatore ha approntato a seguito dei moniti provenienti da Strasburgo, e segnatamente l’istituto temporaneo della “libera-zione anticipata speciale” introdotto dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, (c.d. decreto “svuota-carceri”). Questo, considerato un «esempio negativamente istruttivo di una legislazione che tocca i delicati equilibri della pena», ha suscitato nel relatore perplessità per due motivi. Anzitutto, escludendo i detenuti ex art. 4-bis ord. penit., ha riprodotto lo schema del “doppio binario” penitenziario, così da comprimere la discre-zionalità del giudice nella valutazione del trattamento penitenziario meritevole; dall’altro, questa esclusione, effettuata solo in sede di conversione, sotto la «pressione dell’emotività collettiva», ha creato problemi di diritto transitorio. Quanto al primo aspetto, si è evidenziata la censurabilità della preclusione del beneficio speciale per tutti i detenuti per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, a prescindere dalla fascia di gravità, equiparando – ad esempio – il contrabban-diere di tabacchi al sodale mafioso. Quanto al secondo, sono stati analizzati gli effetti dell’esclusione dei detenuti di 4-bis su tre diverse situazioni, per gli sconti relativi a semestri di pena già espiati dai detenuti “di 4-bis” alla data di entrata in vigore del decreto: i) istan-ze già accolte al momento della conversione del d.l.; ii) istanze pendenti al momento della conversione del d.l.; iii) istanze non ancora presentate (da de-tenuti che tuttavia nutrono, per quei semestri, la ragionevole aspettativa di a-ver guadagnato un’anticipazione maggiorata del “fine-pena”). Non essendo stata prevista una disciplina transitoria, gli esiti delle tre fattispe-cie hanno generato, dunque, un’applicazione «largamente casuale e iniqua» dell’istituto. I primi si sono visti riconoscere uno sconto maggiorato, nonostante il succes-sivo ripensamento legislativo. I secondi dovrebbero vedersi rigettata la richiesta presentata nello stesso periodo, pur in presenza di un comportamento meritevole nei semestri di riferimento. Gli ultimi hanno irrimediabilmente e incolpevolmente la possibilità di fruire dell’anticipazione del “fine-pena” con l’emanazione della legge di conversione. Da tanto, sono emerse le perplessità del relatore, che ha sottolineato il dovere, per l’interprete, di ricercare soluzioni interpretative accettabili . La soluzione prospettata potrebbe passare attraverso il superamento dell’opinione giurisprudenziale secondo cui le norme del diritto penitenziario sarebbero norme di diritto processuale, e non di diritto penale sostanziale, e pertanto non soggette al principio di irretroattività (art. 25, co. 3, Cost.; art. 2 c.p.). Di qui, la possibilità di superare l’impasse ricorrendo all'insegnamento di Corte cost. n. 51 del 1985, come già proposto in questa Rivista dalla dottri-na a proposito del caso, analogo, della norma penale di favore dichiarata in-costituzionale (M. GAMBARDELLA, Qualche considerazione sull’illegittimità costituzionale della legge “Fini-Giovanardi”): il giudice dovrebbe dare co-munque applicazione alla norma non convertita, per i fatti concomitanti alla sua vigenza. Nell’ipotesi in discorso, i fatti concomitanti sarebbero costituiti dalle situazioni di meritevolezza del beneficio maturate nelle more della con-versione del decreto legge. I provvedimenti che hanno riconosciuto la detra-zione per i semestri anteriori al decreto resterebbero in ogni caso validi; per le istanze pendenti all’entrata in vigore della legge di conversione, il magistrato di sorveglianza, quali che siano i tempi di risposta, dovrebbe applicare la norma originaria del decreto legge; lo stesso varrebbe, altresì, per le istanze non ancora presentate alla data della legge di conversione: ove relative ai semestri in parola andrebbero sempre delibate alla stregua della disciplina originaria. Tale limitata applicazione della norma («come se non fosse stata caducata ex tunc») servirebbe a salvaguardare le garanzie desumibili dai principi del diritto penale costituzionale, e comunque ad assicurare il canone di razionalità e coerenza cui tutti i mutamenti legislativi devono sottostare, specie quando incidono sulla libertà personale. In caso contrario, secondo il relatore, la disciplina della liberazione anticipata speciale sarebbe applicata in modo «intollerabilmente casuale, tanto da sottoporsi a dubbi di legittimità costituzionale».

Liberazione anticipata speciale e doppio binario penitenziario / Bronzo, Pasquale. - (2014). (Intervento presentato al convegno La pena da Beccaria ad oggi tenutosi a Roma nel 11 dicembre 2014).

Liberazione anticipata speciale e doppio binario penitenziario

BRONZO, PASQUALE
2014

Abstract

Così come la relazione precedente, anche quella del Dott. i Pasquale Bronzo ha riguardato i rimedi che il legislatore ha approntato a seguito dei moniti provenienti da Strasburgo, e segnatamente l’istituto temporaneo della “libera-zione anticipata speciale” introdotto dal d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, (c.d. decreto “svuota-carceri”). Questo, considerato un «esempio negativamente istruttivo di una legislazione che tocca i delicati equilibri della pena», ha suscitato nel relatore perplessità per due motivi. Anzitutto, escludendo i detenuti ex art. 4-bis ord. penit., ha riprodotto lo schema del “doppio binario” penitenziario, così da comprimere la discre-zionalità del giudice nella valutazione del trattamento penitenziario meritevole; dall’altro, questa esclusione, effettuata solo in sede di conversione, sotto la «pressione dell’emotività collettiva», ha creato problemi di diritto transitorio. Quanto al primo aspetto, si è evidenziata la censurabilità della preclusione del beneficio speciale per tutti i detenuti per uno dei reati di cui all’art. 4-bis, a prescindere dalla fascia di gravità, equiparando – ad esempio – il contrabban-diere di tabacchi al sodale mafioso. Quanto al secondo, sono stati analizzati gli effetti dell’esclusione dei detenuti di 4-bis su tre diverse situazioni, per gli sconti relativi a semestri di pena già espiati dai detenuti “di 4-bis” alla data di entrata in vigore del decreto: i) istan-ze già accolte al momento della conversione del d.l.; ii) istanze pendenti al momento della conversione del d.l.; iii) istanze non ancora presentate (da de-tenuti che tuttavia nutrono, per quei semestri, la ragionevole aspettativa di a-ver guadagnato un’anticipazione maggiorata del “fine-pena”). Non essendo stata prevista una disciplina transitoria, gli esiti delle tre fattispe-cie hanno generato, dunque, un’applicazione «largamente casuale e iniqua» dell’istituto. I primi si sono visti riconoscere uno sconto maggiorato, nonostante il succes-sivo ripensamento legislativo. I secondi dovrebbero vedersi rigettata la richiesta presentata nello stesso periodo, pur in presenza di un comportamento meritevole nei semestri di riferimento. Gli ultimi hanno irrimediabilmente e incolpevolmente la possibilità di fruire dell’anticipazione del “fine-pena” con l’emanazione della legge di conversione. Da tanto, sono emerse le perplessità del relatore, che ha sottolineato il dovere, per l’interprete, di ricercare soluzioni interpretative accettabili . La soluzione prospettata potrebbe passare attraverso il superamento dell’opinione giurisprudenziale secondo cui le norme del diritto penitenziario sarebbero norme di diritto processuale, e non di diritto penale sostanziale, e pertanto non soggette al principio di irretroattività (art. 25, co. 3, Cost.; art. 2 c.p.). Di qui, la possibilità di superare l’impasse ricorrendo all'insegnamento di Corte cost. n. 51 del 1985, come già proposto in questa Rivista dalla dottri-na a proposito del caso, analogo, della norma penale di favore dichiarata in-costituzionale (M. GAMBARDELLA, Qualche considerazione sull’illegittimità costituzionale della legge “Fini-Giovanardi”): il giudice dovrebbe dare co-munque applicazione alla norma non convertita, per i fatti concomitanti alla sua vigenza. Nell’ipotesi in discorso, i fatti concomitanti sarebbero costituiti dalle situazioni di meritevolezza del beneficio maturate nelle more della con-versione del decreto legge. I provvedimenti che hanno riconosciuto la detra-zione per i semestri anteriori al decreto resterebbero in ogni caso validi; per le istanze pendenti all’entrata in vigore della legge di conversione, il magistrato di sorveglianza, quali che siano i tempi di risposta, dovrebbe applicare la norma originaria del decreto legge; lo stesso varrebbe, altresì, per le istanze non ancora presentate alla data della legge di conversione: ove relative ai semestri in parola andrebbero sempre delibate alla stregua della disciplina originaria. Tale limitata applicazione della norma («come se non fosse stata caducata ex tunc») servirebbe a salvaguardare le garanzie desumibili dai principi del diritto penale costituzionale, e comunque ad assicurare il canone di razionalità e coerenza cui tutti i mutamenti legislativi devono sottostare, specie quando incidono sulla libertà personale. In caso contrario, secondo il relatore, la disciplina della liberazione anticipata speciale sarebbe applicata in modo «intollerabilmente casuale, tanto da sottoporsi a dubbi di legittimità costituzionale».
File allegati a questo prodotto
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11573/667418
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact