La sentenza n. 13221 del 2014 da cui prende spunto l’articolo, si pone in linea con l’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte e condiviso dalla dottrina secondo il quale il vizio di omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile su questioni meramente processuali. Ed invero, la Suprema Corte, nell’evidenziare in più occasioni che il suddetto vizio ex art. 112 c.p.c. si configura solo in relazione a domande (in alcune pronunce si escludono correttamente anche le eccezioni) di merito, è ferma nel rilevare che il mancato esame da parte del giudice, su sollecitazione della parte, di una questione puramente processuale non può dare luogo al vizio di omessa pronuncia, sì da non poter assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, in ragione della violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. in quanto sia errata, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. Pertanto, si rende necessaria la censura ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c. per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. per condizionare la verifica in sede di legittimità dell’error in procedendo denunciato, atteso che in difetto di impugnazione sul punto si forma una preclusione processuale (derivante giudicato cosiddetto “interno”), Nell’articolo si evidenzia, altresì, che non vi può essere equiparazione tra decisione espressa e decisione implicita, sottesa alla omessa pronuncia, anche con riferimento alle questioni processuali attinenti alla carenza assoluta di potestas iudicandi (fatto salvo, alla luce della nota riscrittura giurisprudenziale dell’art. 37 c.p.c., il peculiare regime del difetto di giurisdizione del giudice ordinario), o di difetto di rapporto processuale. In tali ipotesi, infatti, la rilevazione d’ufficio è ammissibile in sede di legittimità, atteso che solo una decisione espressa – e dunque non implicita – non espressamente impugnata, preclude alla Corte di cassazione, cui il ricorso sia stato proposto per altro motivo, la suddetta verifica d’ufficio. Sicché il rigetto implicito (sotteso alla omessa pronuncia) non specificamente impugnato, non genera alcuna preclusione processuale dinanzi alla Suprema Corte.
Omessa pronuncia su questione puramente processuale da parte del giudice di appello / Violante, Vittorio. - In: GIUSTIZIA CIVILE. - ISSN 2284-3779. - ELETTRONICO. - (2014).
Omessa pronuncia su questione puramente processuale da parte del giudice di appello
VIOLANTE, Vittorio
2014
Abstract
La sentenza n. 13221 del 2014 da cui prende spunto l’articolo, si pone in linea con l’orientamento, ormai consolidato, della Suprema Corte e condiviso dalla dottrina secondo il quale il vizio di omissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è configurabile su questioni meramente processuali. Ed invero, la Suprema Corte, nell’evidenziare in più occasioni che il suddetto vizio ex art. 112 c.p.c. si configura solo in relazione a domande (in alcune pronunce si escludono correttamente anche le eccezioni) di merito, è ferma nel rilevare che il mancato esame da parte del giudice, su sollecitazione della parte, di una questione puramente processuale non può dare luogo al vizio di omessa pronuncia, sì da non poter assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, in ragione della violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. in quanto sia errata, oltre che utilmente censurata, la soluzione implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte. Pertanto, si rende necessaria la censura ex art. 360, 1° comma, n. 4, c.p.c. per violazione di norme diverse dall’art. 112 c.p.c. per condizionare la verifica in sede di legittimità dell’error in procedendo denunciato, atteso che in difetto di impugnazione sul punto si forma una preclusione processuale (derivante giudicato cosiddetto “interno”), Nell’articolo si evidenzia, altresì, che non vi può essere equiparazione tra decisione espressa e decisione implicita, sottesa alla omessa pronuncia, anche con riferimento alle questioni processuali attinenti alla carenza assoluta di potestas iudicandi (fatto salvo, alla luce della nota riscrittura giurisprudenziale dell’art. 37 c.p.c., il peculiare regime del difetto di giurisdizione del giudice ordinario), o di difetto di rapporto processuale. In tali ipotesi, infatti, la rilevazione d’ufficio è ammissibile in sede di legittimità, atteso che solo una decisione espressa – e dunque non implicita – non espressamente impugnata, preclude alla Corte di cassazione, cui il ricorso sia stato proposto per altro motivo, la suddetta verifica d’ufficio. Sicché il rigetto implicito (sotteso alla omessa pronuncia) non specificamente impugnato, non genera alcuna preclusione processuale dinanzi alla Suprema Corte.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.