Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto, nell’ottica della degiurisdizionalizzazione e della semplificazione, alcune significative novità in materia di procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita, infatti, può portare al perfezionamento di accordi tra i coniugi - in materia di procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - anche in presenza di figli minori o “deboli”, da sottoporre poi al necessario controllo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il cui intervento assumerà la forma del nulla osta ovvero della autorizzazione, a seconda della assenza o presenza dei suddetti figli minori o “deboli”. Tali accordi, una volta reso il prescritto nulla osta o il provvedimento autorizzatorio, ed in base ai quali verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio, sono perfettamente equivalenti agli analoghi provvedimenti giudiziali che concludono i procedimenti oggetto di applicazione. Inoltre tali accordi costituiscono titolo esecutivo (e per l’iscrizione della ipoteca giudiziale), applicandosi il regime di cui all’art. 480, 2° comma, c.p.c. avuto riguardo alla redazione dell’atto di precetto, e possono contenere anche patti di trasferimento patrimoniale. Con il medesimo provvedimento normativo, inoltre, é stata espressamente prevista la possibilità per coniugi di concludere direttamente dinnanzi al Sindaco del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Presupposto per fruire di tale ulteriore iter procedimentale, che esprime il massimo della semplificazione, è l’assenza di figli minori o “deboli” e di patti di trasferimento patrimoniale.
Riflessioni a prima lettura sui nuovi procedimenti consensuali in materia di diritto di famiglia di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014 / Violante, Vittorio. - In: GIUSTIZIA CIVILE. - ISSN 2284-3779. - ELETTRONICO. - (2014), pp. 2-12.
Riflessioni a prima lettura sui nuovi procedimenti consensuali in materia di diritto di famiglia di cui al d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014
VIOLANTE, Vittorio
2014
Abstract
Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10 novembre 2014, n. 162, ha introdotto, nell’ottica della degiurisdizionalizzazione e della semplificazione, alcune significative novità in materia di procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Il nuovo istituto della procedura di negoziazione assistita, infatti, può portare al perfezionamento di accordi tra i coniugi - in materia di procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio - anche in presenza di figli minori o “deboli”, da sottoporre poi al necessario controllo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il cui intervento assumerà la forma del nulla osta ovvero della autorizzazione, a seconda della assenza o presenza dei suddetti figli minori o “deboli”. Tali accordi, una volta reso il prescritto nulla osta o il provvedimento autorizzatorio, ed in base ai quali verranno effettuate le dovute annotazioni negli atti di matrimonio, sono perfettamente equivalenti agli analoghi provvedimenti giudiziali che concludono i procedimenti oggetto di applicazione. Inoltre tali accordi costituiscono titolo esecutivo (e per l’iscrizione della ipoteca giudiziale), applicandosi il regime di cui all’art. 480, 2° comma, c.p.c. avuto riguardo alla redazione dell’atto di precetto, e possono contenere anche patti di trasferimento patrimoniale. Con il medesimo provvedimento normativo, inoltre, é stata espressamente prevista la possibilità per coniugi di concludere direttamente dinnanzi al Sindaco del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, accordi di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Presupposto per fruire di tale ulteriore iter procedimentale, che esprime il massimo della semplificazione, è l’assenza di figli minori o “deboli” e di patti di trasferimento patrimoniale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.